(Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.33)
Art. 33 - Adempimenti ed esercizio provvisorio 
Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria  predispone
il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo  presenta
nella stessa  data,  corredato  da  una  relazione  illustrativa  dei
singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. 
Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio  di
previsione che deve essere inviato,  unitamente  alla  relazione  del
presidente, a quella del collegio dei revisori dei  conti  ed  a  una
copia della deliberazione del consiglio stesso,  al  Ministero  della
pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre. 
Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio
dell'anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese
improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli 
stanziamenti definitivi del bilancio 
dell'esercizio precedente. 
Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.