(Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.38)
Art. 38 - Avanzo o disavanzo di amministrazione 
Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta  dell'entrata
e  della  spesa,  rispettivamente,  l'avanzo  o   il   disavanzo   di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio  precedente  a
quello cui il preventivo si riferisce. 
Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto  avanzo
o disavanzo di amministrazione, nella quale sono indicati  i  singoli
stanziamenti di  spesa  correlativi  all'utilizzazione  del  presunto
avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti  l'ente  non  potra'
disporre se non  quando  sia  dimostrata  l'effettiva  disponibilita'
dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso  venga
realizzato. 
Del presunto disavanzo di amministrazione risultante  dalla  suddetta
tabella  deve  tenersi   obbligatoriamente   conto   all'atto   della
formulazione delle previsioni di  esercizio,  al  fine  del  relativo
assorbimento,  ed  il  consiglio  direttivo  dell'ente  deve,   nella
deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri  adottati
per pervenire a tale assorbimento. 
Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del  disavanzo
di amministrazione, il confronto di  quello  presunto,  il  consiglio
direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare
gli effetti di detto scostamento.