(Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.40)
Art. 40 - Variazioni di bilancio 
Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che  con  prelevamento
dal fondo di riserva o  dall'avanzo  di  amministrazione,  anche  con
storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino  disponibilita',
nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. 
Le delibere riguardanti le  variazioni  di  bilancio  possono  essere
adottate soltanto dopo che sia stato approvato il  bilancio,  ma  non
oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al  Ministero  della  pubblica
istruzione entro 15 giorni  dalla  data  delle  delibere  stesse  per
l'approvazione.