(Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.44)
Art. 44 - Istituto cassiere 
Il servizio di cassa deve essere espletato da  un  solo  Istituto  di
credito, che  assume  anche  la  custodia  dei  valori,  in  base  ad
un'apposita convenzione. Esso deve prevedere il  riconoscimento,  nei
confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. 
Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei
conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionate. 
Le somme versate  su  detti  conti,  sui  quali  non  possono  essere
ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni  trimestre  sul
conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.