Art. 5 - Documentazione Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui al punto 1 del precedente art. 4, l'Istituto: - previa autorizzazione dei competenti organi dell'Amministra zione scolastica, attua la ricognizione dello 'status' della scuola di ogni ordine e grado in relazione all'innovazione, alla sperimentazione, al collegamento con il territorio e le sue esigenze sociali e culturali, alla formazione in servizio degli insegnanti, nonche' la ricognizione dei bisogni di innovazione e di aggiornamento emergenti dalla scuola e dalle istituzioni esistenti nel territorio; - raccoglie, seleziona, elabora, diffonde, anche con pubblicazioni in proprio, la documentazione pedagogico-didattica, sia regionale che nazionale e di altri paesi, con particolare riferimento alle innovazioni e sperimentazioni condotte nella scuola.