(Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.55)
Art. 55 - Correzioni dei registri contabili 
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. 
Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o
le cifre errate debbono rimanere  visibili  sotto  la  sbarratura  in
rosso e convalidate con al firma  del  responsabile  dell'ufficio  di
ragioneria.