(Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.56)
Art 56 - Conto consuntivo 
Il conto consuntivo si  compone  del  rendiconto  finanziario,  della
sitauzione patrimoniale del conto economico. 
Entro il mese di  febbraio  di  ogni  anno  l'ufficio  di  ragioneria
predispone  il  conto  consuntivo  dell'esercizio  precedente  e   lo
presenta, corredato  da  una  relazione  illustrativa,  al  consiglio
direttivo. 
Entro  il  15  marzo  successivo  il  consiglio  delibera  il   conto
consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente
alla relazione del Presidente, a quella del Collegio dei Revisori dei
Conti ed  a  copia  della  deliberazione  del  Consiglio  stesso,  al
Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.