(Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.6)
Art. 6 - Ricerca e sperimentazione 
Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui  al  punti
n. 2 e n. 3 del precedente art. 4,  l'Istituto  nei  confronti  delle
scuole di ogni ordine e grado: 
a)  fornisce  il   sostegno   tecnico-scientifico   alle   iniziative
esistenti; 
b) promuove e assiste i  progetti  di  sperimentazione,  dal  momento
dell'ideazione  a  quello  delle  verifica,  con  il  consenso  degli
organismi interessati e nel rispetto delle diverse autonomie; 
c) elabora progetti di ricerca,  da  verificare  sperimentalmente  in
singole scuole o gruppi di scuole; 
d) favorisce il collegamento tra  la  scuola  ed  enti  operanti  nel
territorio per la sperimentazione di  nuovi  criteri  di  interazione
scuola-lavoro e di nuovi profili di professionalita'. 
L'Istituto inoltre: 
a) propone al Ministero della pubblica istruzione, con  le  modalita'
previste dalle vigenti  disposizioni,  programmi  di  sperimentazione
relativa a innovazioni degli ordinamenti e delle strutture; 
b) esprime  un  parere  tecnico  sulle  proposte  di  sperimentazione
relative ad ordinamenti e strutture da inoltrare al Ministero; 
c) e' disponibile ad eventuali richieste della Regione, ad  esprimere
pareri sui progetti e  sui  programmi  di  istruzione  professionale,
anche al fine di promuovere, in forme sperimentali, l'interazione tra
sistema formativo scolastico e sistema formativo professionale.