Art. 6 - Ricerca e sperimentazione Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui al punti n. 2 e n. 3 del precedente art. 4, l'Istituto nei confronti delle scuole di ogni ordine e grado: a) fornisce il sostegno tecnico-scientifico alle iniziative esistenti; b) promuove e assiste i progetti di sperimentazione, dal momento dell'ideazione a quello delle verifica, con il consenso degli organismi interessati e nel rispetto delle diverse autonomie; c) elabora progetti di ricerca, da verificare sperimentalmente in singole scuole o gruppi di scuole; d) favorisce il collegamento tra la scuola ed enti operanti nel territorio per la sperimentazione di nuovi criteri di interazione scuola-lavoro e di nuovi profili di professionalita'. L'Istituto inoltre: a) propone al Ministero della pubblica istruzione, con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, programmi di sperimentazione relativa a innovazioni degli ordinamenti e delle strutture; b) esprime un parere tecnico sulle proposte di sperimentazione relative ad ordinamenti e strutture da inoltrare al Ministero; c) e' disponibile ad eventuali richieste della Regione, ad esprimere pareri sui progetti e sui programmi di istruzione professionale, anche al fine di promuovere, in forme sperimentali, l'interazione tra sistema formativo scolastico e sistema formativo professionale.