Art. 9 - Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 419/1974. I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti.