IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           SU PROPOSTA DEL
                        MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale della Lombardia n.
21491 in  data  9  giugno  1987,  a  seguito  della  quale  e'  stata
presentata  istanza  intesa  ad  ottenere, ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 349/1986, la dichiarazione di area  ad  elevato  rischio  di
crisi  ambientale per il territorio che include il bacino idrografico
dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, nonche' la documentazione  allegata
a  dimostrazione  delle  gravi  condizioni di inquinamento del citato
bacino idrografico;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del I› ottobre 1987, con la quale il bacino idrografico  dei
fiumi  Lambro,  Olona  e  Seveso  e' stato dichiarato area ad elevato
rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  7
della legge n. 349/1986;
   Considerato  che,  con  la  citata deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  al  Ministro   dell'ambiente   e'   stato   richiesto   di
predisporre,  di  intesa  con  la  regione  Lombardia,  il  piano  di
disinquinamento per il risanamento del  predetto  bacino  idrografico
che  -  previa  ricognizione dello stato di inquinamento delle acque,
dell'aria e del suolo, nonche' delle fonti inquinanti significative -
definisse  la  tipologia, la fattibilita' ed i costi degli interventi
di risanamento;
   Visto   il   protocollo   di  intesa  stipulato  fra  il  Ministro
dell'ambiente e la regione Lombardia in data 12 ottobre 1987, con  il
quale  sono  state  definite  le modalita' di elaborazione del citato
piano di disinquinamento;
   Visto   che   gli   studi  e  indagini  effettuate  dal  Ministero
dell'ambiente, d'intesa con la regione Lombardia, per  l'elaborazione
del  citato  piano di disinquinamento hanno dimostrato che la maggior
parte  dell'area  in  questione  e'  soggetta  allo  sversamento   di
imponenti  carichi  inquinanti  non  depurati nell'acqua, nel suolo e
nell'aria,  nonche'  ad  importanti  emissioni  sonore,   con   grave
pregiudizio  della  qualita'  dell'ambiente  e della vita, e che sono
necessarie alcune variazioni dei confini dell'area ad elevato rischio
di  crisi ambientale al fine di includere tutti i comuni afferenti in
qualche misura al bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona,  Seveso
e ai loro affluenti;
   Visti gli importanti risultati conseguiti dalla regione Lombardia,
a livello conoscitivo, con l'avvio del catasto dei rifiuti e  con  il
catasto   delle  emissioni  atmosferiche  e  degli  scarichi  idrici,
nonche', a livello normativo,  con  norme  regionali  consistenti  in
particolare:
   nella legge 30 novembre 1983, n. 86, sul piano generale delle aree
regionali protette;
   nella  delibera  consiliare  III/2088 del 27 marzo 1985, sul piano
regionale di risanamento delle acque;
   nella  legge 28 giugno 1988, n. 37, concernente il piano regionale
di smaltimento dei rifiuti solidi;
   Viste  le  rilevanti  risorse  gia'  investite  dallo Stato, dalla
regione, dagli enti locali, al fine di  realizzare  un  miglioramento
della  situazione  ambientale  nell'area  in  questione,  e visto, in
particolare, che:
   lo Stato ha concesso nel 1988 ai sensi del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1987,  n.  441, e della deliberazione del CIPE in data 12 maggio 1988
"Ammissione   al   finanziamento   di   progetti   di    investimento
immediatamente  eseguibili  ai  sensi  dell'art.  14  della  legge 28
febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11  marzo
1988,  n.  67"  contributi  e finanziamenti, riferiti all'area di cui
all'art. 1 del presente decreto, per circa 180 miliardi di lire;
   il   Ministro   dell'ambiente  ha  proposto  al  CIPE,  in  ordine
all'assegnazione per interventi urgenti delle risorse finanziarie  di
cui  all'art.  18, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 1988, n.
67, un finanziamento di  63  miliardi  di  lire  per  gli  interventi
descritti  nell'annesso  II,  allegato al presente decreto, destinati
all'area in questione;
   nella  citata  delibera  CIPE sono riservate all'area in questione
risorse finanziarie pari a 52 miliardi di lire per interventi urgenti
di disinquinamento delle acque e a 21 miliardi di lire per interventi
urgenti in  difesa  dell'approvvigionamento  idropotabile,  a  valere
sulle risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge n.
67 del 1988, nonche' risorse finanziarie pari a 8  miliardi  di  lire
per le attivita' di pianificazione e controllo a valere sulle risorse
di cui all'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima legge;
   Considerato   che   le   somme  citate,  a  valere  sulle  risorse
finanziarie di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, rappresentano  le
prime  erogazioni  per  l'attuazione  del piano e vanno considerate a
copertura completa dei finanziamenti a carico dello Stato per il 1988
indicati nel presente decreto;
   Preso atto che:
   le  direttive  per  la  elaborazione  del piano di disinquinamento
emanate con la citata deliberazione del Consiglio dei  Ministri  sono
state  puntualmente  seguite  dal  Ministro  dell'ambiente  e  che  i
risultati sono oggetto del presente decreto e delle relative  tabelle
allegate, costituenti parte integranti dello stesso, che individuano,
oltre agli obiettivi del risanamento, opere, interventi ed  attivita'
la   cui  realizzazione  e'  necessaria  al  fine  di  ricondurre  ad
equilibrio l'ecosistema in questione;
   gli  interventi  previsti  e  le  modalita' di realizzazione degli
stessi comportano la necessita' di un'azione coordinata dello  Stato,
della   regione   Lombardia   e  degli  enti  locali  competenti,  da
realizzarsi anche attraverso  l'attivazione  di  specifici  strumenti
operativi, al fine di conseguire gli obiettivi del presente piano nei
tempi programmati;
   Tale coordinamento deve essere:
   a)  sul piano tecnico operativo, al fine di assicurare che ciascun
intervento sia effettuato nell'ambito del piano secondo le modalita',
i tempi e gli standards tecnici prestabiliti;
   b)  sul  piano  finanziario,  al  fine  di assicurare che tutte le
risorse disponibili o reperibili per  l'attuazione  del  piano  siano
attivate  ed  impiegate  in  una  visione  unitaria  e con la massima
efficacia;
   c) sul piano urbanistico-ambientale, al fine di evitare ritardi ed
inadempienze,    ovvero    effetti    indesiderabili    sul     piano
socio-economico;
   l'art.   7  della  legge  n.  349/1986,  nel  mantenere  ferme  le
competenze dello Stato, della  regione  e  degli  enti  locali  nella
realizzazione  degli  interventi,  prevede l'intesa tra lo Stato e la
regione al fine della predisposizione del piano;
   l'adozione  dell'intesa  Stato-regione  sul  piano organizzativo e
funzionale, aperta alla partecipazione degli enti locali responsabili
della  realizzazione  e  gestione  delle  opere  previste  dal piano,
consente di predeterminare con sufficienti margini  le  misure  e  le
modalita' di attuazione del piano;
   Vista  la  delibera della giunta della regione Lombardia in data 5
luglio 1988;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
        Approvazione del piano quinquennale di disinquinamento
   1.  E'  approvato l'allegato piano quinquennale di disinquinamento
del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, come atto di
indirizzo  e  coordinamento  per  le amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici anche economici,  la  regione
Lombardia e gli enti locali.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano invariati il valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale), e' il seguente:
             Art.  7.-1.  Gli  ambiti  territoriali  e  gli eventuali
          tratti  marittimi  prospicienti  caratterizzati  da   gravi
          alterazioni  degli  equilibri  ecologici  nei corpi, idrici
          nell'atmosfera  o  nel  suolo,  sono  dichiarati  "aree  ad
          elevato rischio di crisi ambientale".
             2.  La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi
          ambientale e' deliberata dal  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta   del  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  le
          regioni interessate.
             3.  Con  la  deliberazione  di cui al precedente comma 2
          sono  individuati  gli  obiettivi  per  gli  interventi  di
          risanamento e le direttive per la formazione di un piano di
          disinquinamento. Il  piano,  predisposto  d'intesa  con  le
          regioni   interessate   dal   Ministro   dell'ambiente,  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
             4.  Il  piano, sulla base della ricognizione delle fonti
          inquinanti, dispone un  programma,  anche  pliriennale,  di
          misure dirette:
             a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di
          impianti   ed   apparati   per    eliminare    o    ridurre
          l'inquinamento;
             b)  alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla
          utilizzazione dei dispositivi di eliminazione  o  riduzione
          dell'inquinamento.
             5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi
          previsti, il fabbisogno finanziario annuale  cui  si  fara'
          fronte  con  appositi  stanziamenti iscritti nello stato di
          previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con  le
          modalita'  di  cui  al  quattordicesimo  comma dell'art. 19
          della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
             6.  L'adozione  del piano ha effetto di dichiarazione di
          pubblica utilita' e di urgenza  ed  indifferibilita'  delle
          opere in esso previste.
             7.  Ai  fini  dell'attuazione  del  piano,  il  Ministro
          dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da  parte
          delle  regioni  di obblighi espressamente previsti, sentita
          la regione interessata,  assegna  un  congruo  termine  per
          provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su
          conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri".
             -Il  D.L.  31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.  441,  reca:
          "Disposizioni   urgenti   in  materia  di  smaltimento  dei
          rifiuti".
             -Il  testo dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n.
          41 (Legge finanziaria 1986), e' il seguente:
             "Art.  14.-1.  Per  gli  interventi  di cui all'art. 21,
          primo comma,  della  legge  26  aprile  1983,  n.  130,  e'
          autorizzata,  per  l'anno  1986,  la  spesa  di  lire 1.520
          miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di
          sviluppo  e  ammodernamento  dell'agricoltura  e almeno 100
          miliardi  di  lire  per  la  realizzazione  di   interventi
          organici  finalizzati  al  recupero  e  al restauro di beni
          culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito  del
          comune di Roma.
             2.  Si  applicano  le procedure di cui ai commi secondo,
          terzo, quarto, ottavo  e  nono  dell'art.  21  della  legge
          indicata  al  comma  precedente.  Con la stessa delibera di
          cui al terzo comma del citato art.  21  il  CIPE  fissa  le
          modalita'  per  l'affidamento  dei  lavori  da  parte delle
          amministrazioni interessate.
             3.  Per  i  medesimi  interventi  di  cui al comma 1 del
          presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso  alla
          Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione
          di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di
          lire 1.250 miliardi.
             4.  Con la delibera stessa di approvazione dei progetti,
          la cui istruttoria non potra' svolgersi prima  dell'entrata
          in  vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di
          valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE  autorizza
          le  amministrazioni  interessate a contrarre i mutui di cui
          sopra a decorrere  dal  secondo  semestre  dell'anno  1986,
          fermo   restando   il   limite  globale  di  cui  al  comma
          precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21  della
          legge 26 aprile 1983, n. 130.
             5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente
          articolo, 970 miliardi sono destinati al  finanziamento  di
          interventi   di   protezione   e   risanamento  ambientale,
          riservando:
             a)  730  miliardi per l'esecuzione o il completamento di
          opere o impianti per il  disinquinamento  delle  acque,  di
          competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono
          particolare interesse in relazione  all'importanza  sociale
          ed  economica  dei  corpi  idrici  e alla natura e gravita'
          delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
             b)  240  miliardi per l'esecuzione o il completamento di
          opere  o  impianti  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  di
          competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono
          particolare  importanza   per   il   raggiungimento   degli
          obiettivi  di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1
          del decreto del Presidente della  Repubblica  10  settembre
          1082, n. 915.
             6.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 4 della legge 31
          dicembre 1982, n. 979, e' autorizzata la spesa di  lire  20
          miliardi  per  l'anno  1986, di lire 25 miliardi per l'anno
          1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.
             7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste
          degli enti interesstai, corredate dall'attestato  regionale
          di  cui  all'art.  4,  comma quinto della legge 24 dicembre
          1979, n. 650, sono presentate, oltre che  al  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica, rispettivamente,
          per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale
          di  cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n.  319, per
          la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art.
          5  del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
          1982, n.  915; su tali proposte il Ministro per  l'ecologia
          riferisce  al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro
          presentazione, al fine di acquisire valutazioni  utili  per
          la   formazione   di  un  programma  organico  di  politica
          ambientale.  Le  proposte  delle   amministrazioni   devono
          situare  ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani
          regionali di risanamento delle acque e per  lo  smaltimento
          dei   rifiuti   e   contenere  indicatori  quantitativi  di
          convenienza ambientale  ed  economica,  secondo  i  criteri
          indicati   nella   delibera   prevista  dal  secondo  comma
          dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che  sara'
          proposta   al  CIPE  dal  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica   d'intesa   col   Ministro   per
          l'ecologia.   A   parziale   modifica  di  quanto  previsto
          dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n.  130,  ai  fini
          del  giudizio  di  proponibilita' e della indicazione delle
          priorita' i relativi progetti sono valutati  congiuntamente
          dal  Nucleo  di valutazione degli investimenti pubblici del
          ministero del bilancio e della programmazione  economica  e
          della  Commissione  tecnico-scientifica  per la valutazione
          dei progetti di protezione  o  risanamento  ambientale  del
          Ministro  per  l'ecologia.  I comitati interministeriali di
          cui  sopra  deliberano  con  composizione   integrata   dal
          Ministro del bilancio e della programmazione economica.  Il
          presidente dei comitati stessi trasmette  al  Ministro  del
          bilancio  e  della  programmazione  econominca l'elenco dei
          progetti da finanziare per il  recepimento  nella  proposta
          complessiva  da  sottoporre  al  CIPE.   A tal fine il CIPE
          delibera sui progetti medesimi con  composizione  integrata
          dal Ministro per l'ecologia.
             8.  I  progetti  di  cui  ai precedenti commi, allorche'
          concernano opere o impianti  in  aree  vincolate  ai  sensi
          della  legge  29 giugno 1939, n.  1497, e del decreto-legge
          27 giugno 1985,  n.  312,  convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  sono  ammessi  al
          finanziamento  previo  parere  favorevole  del   competente
          comitato  di  settore  del  consiglio  nazionale  dei  beni
          culturali e ambientali.
             9.  Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti
          a minori finanziamenti della BEI  in  favore  dei  progetti
          approvati  dal  CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del
          19 giugno 1984, del 22 novembre 1984, del 22 febbraio  1985
          si  provvede,  fino  ad  un massimo di lire 200 miliardi, a
          carico dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  presente
          articolo.
          Entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente
          legge, il  CIPE  provvede  a  stabilire,  in  relazione  ai
          progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli
          interventi della BEI, le modalita'  di  cui  al  precedente
          comma 2.
             10.  E'  autorizzata  la spesa di lire 8.000 milioni per
          provvedere:
             a)  alla  redazione di una relazione al Parlamento sullo
          stato dell'ambiente;
             b)  agli studi relativi al piano generale di risanamento
          delle acque di cui all'art. 1, lettera a), della  legge  10
          maggio  1976,  n.  319,  e  all'esercizio  delle competenze
          statali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
             c)   alla   valutazione   dei  progetti  di  risanamento
          ambientale ammissibili a finanziamento statale.
             11.  E'  autorizzata  la  spesa  di 2.000 milioni per la
          realizzazione  di  progetti  di  iniziativa  di  educazione
          ambientale  presentati  da  amministrazioni  statali,  enti
          locali  e  associazioni  ambientaliste.  Il  Ministro   per
          l'ecologia  e'  tenuto a presentare annualmente, in sede di
          allegato alla Relazione previsionale  e  programmatica,  al
          Parlamento  una relazione illustrativa della ripartizione e
          delle effettive  modalita'  di  utilizzazione  delle  somme
          stanziate.
             12.  Per  l'attuazione  di quanto previsto al precedente
          comma 10, il  Ministro  per  l'ecologia  e'  autorizzato  a
          costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare
          convenzioni  con  istituti   ed   a   conferire   incarichi
          professionali a ditte specializzate o ad esperti.
             13.  Il  contingente  di  personale  comandato  previsto
          dall'art. 12, ultimo comma, della legge 22  dicembre  1984,
          n. 887, e' elevato a 50 unita'.
             14.  Per  il  personale  comandato  ai  sensi  del comma
          precedente, le spese per le indennita' e rimborso spese per
          missioni  nel  territorio  nazionale  e  all'estero gravano
          rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della
          rubrica  38  dello stato di previsione della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, mentre le spese  per  compensi  per
          lavoro  straordinario, entro i limiti individuali in vigore
          per il personale  in  servizio  presso  la  Presidenza  del
          consiglio  dei  Ministri,  gravano  sul capitolo 6953 della
          stessa rubrica".
             -Il  testo  dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo
          1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), e' il seguente:
             "34.  Al  fine di promuovere la tempestiva realizzazione
          di  programmi  coordinati  di  investimento,  il  CIPE,  su
          proposta  del  Ministro del bilancio e della programmazione
          economica,  d'intesa  con  i  Ministri  interessati,   puo'
          deliberare    nella    stessa   seduta   in   cui   approva
          l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 21 della  legge
          26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente
          eseguibili  giudicati  ammissibili  al  finanziamento   dal
          Nucleo   di   valutazione   degli   investimenti  pubblici,
          congiuntamente con la commissione  tecnico-scientifica  del
          Ministero   dell'ambiente,   per  quelli  di  protezione  e
          risanamento ambientale, a valere sulle risorse  finanziarie
          recate  dalle leggi di settore e dalla legge 1› marzo 1986,
          n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del  presente  comma
          si  applicano  le  norme  sulle  modalita'  ed  i  tempi di
          esecuzione valide per  gli  altri  progetti  immediatamente
          eseguibili".
             -Il  testo  dell'art. 18, comma 1, lettere a), b) ed e),
          della citata legge n. 67/1988, e' il seguente:
             "1.  In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed
          in attesa della  nuova  disciplina  relativa  al  programma
          triennale  di  salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per
          l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma
          annuale,  concernente  l'esercizio  in corso, di interventi
          urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
             a)  interventi  nelle  aree  ad elevato rischio di crisi
          ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  per  lire  160  miliardi, secondo quanto previsto per
          l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
             b)  finanziamento dei progetti e degli interventi per il
          risanamento del  bacino  idrografico  padano,  nonche'  dei
          progetti  relativi  ai  bacini idrografici interregionali e
          dei maggiori  bacini  idrografici  regionali;  la  relativa
          autorizzazione  di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
          per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i  progetti
          relativi agli altri bacini;
          (omissis).
             e)  progettazione  ed avvio della realizzazione ed avvio
          della  realizzazione  di  un  sistema  informativo   e   di
          monitoraggio  ambientale  finalizzato  alla redazione della
          relazione sullo stato  dell'ambiente  ed  al  perseguimento
          degli obiettivi di cui agli articolo 1, commi 3 e 6, 2, 7 e
          14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche  attraverso  il
          coordinamento  a  fini  ambientali  dei sistemi informativi
          delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni,
          degli  enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche'
          completamento del piano generale di risanamento delle acque
          di  cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
          n. 319; la relativa autorizzazione di spesa  viene  fissata
          in lire 75 miliardi".