Art. 4. Modalita' di realizzazione degli interventi a carico del bilancio dello Stato 1. Le modalita' di realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1, a carico del bilancio dello Stato, sono quelle previste dal comma 4 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n.67.
Nota all'art. 4: Il testo del comma 4 dell'art. 18 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".