Art. 4.
Modalita'  di  realizzazione  degli  interventi a carico del bilancio
dello Stato
   1.  Le  modalita'  di  realizzazione degli interventi previsti dal
piano di cui all'art. 1, a carico  del  bilancio  dello  Stato,  sono
quelle  previste  dal comma 4 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988,
n.67.
 
          Nota all'art. 4:
             Il testo del comma 4 dell'art. 18 della legge n. 67/1988
          (Legge finanziaria 1988) e' il seguente:
             "4.  Gli  interventi di cui alle lettere a), b), e) e g)
          del  comma  1  sono  finanziati  sulla  base  di   progetti
          elaborati  dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da
          amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o  loro
          consorzi,  da  consorzi  di bonifica e da enti pubblici non
          economici.  L'istruttoria tecnica per  la  valutazione  dei
          progetti  e'  svolta,  sulla  base  degli obiettivi e delle
          priorita' fissati  dal  programma  di  salvaguardia,  dalla
          commissione  tecnico-scientifica  di cui all'art.  14 della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41".