(Allegato)
                       PIANO DI DISINQUINAMENTO 
                   DEL BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI 
                        LAMBRO, OLONA E SEVESO 
I - OBIETTIVI DEL PIANO 
Gli obiettivi del piano di disinquinamento sono: 
- adeguamento delle caratteristiche delle acque destinate al consumo 
   umano ai requisiti di cui al DPR di  recepimento  della  Direttiva
   CEE 75/440; 
- adeguamento delle acque superficiali agli standards previsti dalla 
   tab. D (come obiettivo intermedio) e  quindi  alla  tab.  C  (come
   obiettivo finale) del Piano regionale del risanamento delle acque,
   citato in premessa; 
- eliminazione progressiva dei fenomeni di esondazione che 
   coinvolgono  i  principali  agglomerati   urbani   e   le   grandi
   infrastrutture (industriali  e  di  trasporto)  nonche'  riduzione
   degli effetti ambientali derivanti dalla scolmatura  di  rilevanti
   quantita' di  acque  inquinante  in  corpi  idrici  di  pregio  e,
   principalmente nel fiume Ticino; 
- riduzione dell'attuale dipendenza dell'area milanese e del Comune 
   di Milano dallo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  in  siti
   posti fuori dal territorio  provinciale  e  progressivamente  piu'
   lontani, nonche' adozione  di  sistemi  di  smaltimento  integrati
   territorialmente che consentano fasi di  recupero,  riciclaggio  e
   trattamento ottimali; 
- smaltimento adeguato dei rifiuti ospedalieri e dei residui 
   provenienti dai laboratori mediante  l'installazione,  presso  gli
   impianti di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, di sistemi
   speciali di movimentazione e ricaricamento; 
- avvio immediato e ottimizzazione dei sistemi di raccolta 
   differenziata,  a  partire  dalla  raccolta  di   rifiuti   urbani
   pericolosi (pile,  batterie,  prodotti  farmaceutici,  prodotti  e
   relativi contenitori etichettati T e/o F); 
- realizzazione di un sistema di unita' di trattamento dei rifiuti 
   speciali e tossici-nocivi e di  unita'  atte  al  trattamento  dei
   fanghi  da  impianti  di  depurazione,  ottimizzando  il  recupero
   agricolo; 
- eliminazione di tutti gli scarichi incontrollati di rifiuti solidi 
   urbani e industriali nonche' di tutti  gli  scarichi  fognari  nel
   suolo e sottosuolo e recupero ambientale delle  aree  degradate  e
   loro inserimento nel contesto territoriale circostante; 
- controllo delle emissioni in atmosfera e delle caratteristiche dei 
   combustibili e dei carburanti al fine di assicurare la conformita'
   agli standards previsti dal DPR 24 maggio 1988, n. 203; 
- controllo delle emissioni sonore mediante sistemi di difesa attiva 
   e passiva al fine di  assicurare  che  i  livelli  di  rumorosita'
   ambientale media siano compatibili con il benessere degli abitanti
   e, comunque, non  superino,  a  parte  casi  particolari,  70  dBA
   equivalenti durante il giorno e  60  dBA  equivalenti  durante  la
   notte; 
- adozione di tutte le misure previste del DPR 17 maggio 1988, n. 
   175, per prevenire  i  rischi  di  incidente  irrilevante  nonche'
   procedere a rilocalizzazione per motivi di interesse ambientale di
   quelle aziende che non e' possibile rendere sicure; 
- conseguimento degli obiettivi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, 
   "Piano  generale  delle  aree  regionali   protette,   norme   per
   l'istituzione e la  gestione  delle  riserve,  dei  parchi  e  dei
   monumenti naturali, nonche' delle aree  di  particolare  rilevanza
   naturale e ambientale", nonche' rimboschimento  e  recupero  delle
   aree degradate per abbandono ed escavazione, recupero a  verde  di
   aree dismesse site negli agglomerati urbani; 
- realizzazione di un sistema di rilevazione continua della qualita' 
   dell'ambiente,   nonche'   di   uno   strumento    di    controllo
   dell'attuazione del piano  di  disinquinamento  e  formazione  del
   personale  necessario  alla  gestione  degli  interventi,  nonche'
   informazione,  educazione  ambientale   e   coinvolgimento   delle
   collettivita'   per   una    costruttiva    partecipazione    alla
   realizzazione del piano di disinquinamento. 
II - INTERVENTI E FABBISOGNI FINANZIARI 
II.1 Fabbisogni finanziari e settori di intervento 
    
     _____________________________________________

    
II.1.1. Il fabbisogno finanziario globale per l'attuazione del 
        presente piano  e'  pari,  al  netto  dei  contributi  e  dei
        finanziamenti gia' formalmente concessi dallo Stato  a  vario
        titolo nell'anno 1988, a  4.800  miliardi  di  lire.  L'onere
        complessivo a carico del bilancio  dello  Stato  e'  di  lire
        1.990  miliardi;  quello  a  carico  degli   altri   soggetti
        competenti e' di lire 2.810 miliardi. 
II.1.2. Il fabbisogno finanziario globale e' cosi' articolato per 
        settori di intervento: 
        - tutela delle acque: 3.154 miliardi 
        - smaltimento dei rifiuti: 1.100 miliardi 
        - bonifica dei suoli: 200 miliardi 
        - risanamento atmosferico: 3 miliardi 
        - risanamento acustico: 3 miliardi 
        - protezione dagli insediamenti 
          produttivi ad alto rischio: 6 miliardi 
        - aree protette di rilevanza 
          naturalistica: 100 miliardi 
        - controllo della qualita' dell'ambiente 
          e dell'attuazione del piano: 140 miliardi 
        - formazione del personale: 65 miliardi 
        - informazione ed educazione 
          ambientale 29 miliardi 
II.1.3. Il fabbisogno finanziario globale e' cosi' articolato per 
           annualita' e competenze: 
        - anno 1988: 504 miliardi, di cui 144 a carico dello Stato e 
          360 a carico dei soggetti competenti; 
        - anno 1989: 1313 miliardi, di cui 463 a carico dello Stato 
          e 850 a carico dei soggetti competenti; 
        - anno 1990: 1166 miliardi, di cui 416 a carico dello Stato 
          e 750 a carico dei soggetti competenti. 
        - anno 1991: 1016 miliardi, di cui 466 a carico dello Stato 
          e 550 a carico dei soggetti competenti; 
        - anno 1992: 801 miliardi, di cui 501 a carico dello Stato e 
          300 a carico dei soggetti competenti; 
II.1.4. Nei paragrafi da 2 a 11 della presente Sezione sono definiti 
          per ciascun settore di intervento: 
        - i contenuti degli interventi; 
        - il fabbisogno finanziario; 
        - la quota di risorse a carico del bilancio dello Stato; 
        - la quota di risorse a carico degli altri soggetti 
          competenti. 
II.1.5. Nelle tabelle allegate sono definiti per ciascun settore di 
          intervento: 
        - i singoli interventi; 
        - i soggetti responsabili della loro realizzazione; 
        - il grado di rilevanza sistemica dei singoli interventi; 
        - il costo di ciascun intervento; 
        - i tempi di realizzazione. 
II.2. Tutela delle acque 
    
        __________________

    
II.2.1. Gli interventi di tutela delle acque riguardano: 
        - l'approvigionamento idropotabile; 
        - il disinquinamento delle acque superficiali; 
        - la difesa e la sistemazione idraulica. 
II.2.2. Gli interventi necessari nel settore dell'approvigionamento 
            idropotabile di cui alla tabella "B" allegata, consistono 
            nella realizzazione di potabilizzatori, nella bonifica di 
               falde, nel reperimento di fonti idriche alternative da 
             acque sotterranee e superficiali, nella realizzazione di 
                    acquedotti industriali e nell'interconnessione di 
          acquedotti comunali, intesi alla tutela della qualita' e ad 
           assicurare l'approvigionamento idropotabile. Il fabbisogno 
           finanziario relativo e' pari a 900 miliardi, 300 dei quali 
              sono a carico del bilancio dello Stato. E' previsto che 
          l'erogazione delle risorse a carico dello Stato abbia luogo 
                  per un ammontare di 25 miliardi per l'anno 1988, 95 
            miliardi per l'anno 1989 e 60 miliardi per ciascuno degli 
            anni 1990, 1991 e 1992. Al restante fabbisogno pari a 600 
            miliardi si provvede a carico dei soggetti competenti con 
           il meccanismo di copertura finanziario di cui alla Sezione 
          IV. 
II.2.3. Gli interventi necessari nel settore del disinquinamento 
           delle acque superficiali di cui alla tabella "C" allegata, 
                 consistono nel completamento e realizzazione di reti 
            fognarie comunali, collettori ed impianti di depurazione. 
          Il fabbisogno finanziario e' di 1.754 miliardi di lire, 404 
             dei quali a carico del bilancio dello Stato. E' previsto 
            che l'erogazione delle risorse a carico dello Stato abbia 
              luogo per un ammontare di 71 miliardi di lire nell'anno 
                 1988, di 123 miliardi di lire nell'anno 1989 e di 70 
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. 
            Al restante fabbisogno pari a 1350 miliardi si provvede a 
                  carico dei soggetti competenti con il meccanismo di 
          copertura finanziaria di cui alla sezione IV. 
II.2.4. Gli interventi necessari nel settore della difesa e 
            sistemazione idraulica del bacino idrografico del Lambro, 
             Olona e Seveso sono individuati dal Ministero dei Lavori 
              Pubblici. Il relativo fabbisogno finanziario stimato in 
              lire 500 miliardi e' a totale carico del bilancio dello 
           Stato. E' previsto che l'erogazione di dette risorse abbia 
             luogo per un ammontare di 40 miliardi di lire per l'anno 
                 1989, di 100 miliardi di lire nell'anno 1990, di 160 
              miliardi di lire nel 1991 e di 200 miliardi di lire nel 
          1992. 
II.3 Smaltimento dei rifiuti 
    
     _______________________

    
II.3.1. Gli interventi necessari nel settore della realizzazione di 
          impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla tabella "E" 
                 allegata, consistono nella costruzione di impianti a 
          tecnologia complessa e di discariche per i rifiuti solidi e 
           assimilabili nonche' nella realizzazione di piattaforme di 
                rifiuti indistriali, e fanghi derivati da impianti di 
             depurazione consortili. Il fabbisogno finanziario per la 
             realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti 
            solidi urbani e assimilabili e' pari a lire 800 miliardi, 
          mentre quello per gli impianti di smaltimento dei fanghi di 
                  depurazione e dei rifiuti industriali e' pari a 300 
                 miliardi. E' previsto che per la realizzazione dello 
           smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e assimilabili sia 
             posta a carico del bilancio dello Stato una quota pari a 
          240 miliardi, la cui erogazione ha luogo per l'ammontare di 
              60 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, 1990, 
            1991 e 1992. Al restante fabbisogno, pari a 860 miliardi, 
                  si provvede a carico dei soggetti competenti con il 
          meccanismo di copertura finanziaria di cui alla sezione IV. 
II.4. Bonifica dei suoli inquinati 
    
      ____________________________

    
II.4.1. Gli interventi necessari nel settore delle bonifiche delle 
                    discariche dismesse nonche' delle aree oggetto di 
              spagliamento di liquami sono indicati nella tabella "F" 
          allegata. I relativi fabbisogni finanziari, valutati in 150 
          miliardi per la bonifica di discariche e 50 miliardi per la 
               bonifica di aree oggetto di spagliamento sono a totale 
            carico dello Stato. E' previsto che l'erogazione di dette 
                  risorse abbia luogo per un ammontare di 15 miliardi 
                 nell'anno 1988, di 60 miliardi nell'anno 1989, di 50 
          miliardi nell'anno 1990, di 40 miliardi nell'anno 1991 e di 
          35 miliardi nell'anno 1992. 
II.5 Tutela della qualita' dell'aria 
    
     _______________________________

    
II.5.1 Per quanto riguarda le misure per la tutela della qualita' 
                  dell'aria ed il risanamento atmosferico, si ritiene 
                      opportuno, in considerazione del grave stato di 
                 inquinamento atmosferico di alcune zone dell'area in 
              questione, adottare i limiti del decreto previsto dalla 
          lettera a), comma 2, dell'art. 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 
          203, con il quale saranno fissati i valori limite massimi e 
                       minimi nazionali delle emissioni in questione. 
                     Successivamente, la Regione Lombardia con propri 
           provvedimenti legislativi provvedera' ad adeguare i valori 
              delle emissioni entro i valori limite fissati con il DM 
          suindicato. 
II.5.2. Per quanto riguarda il gasolio destinato all'autotrazione, si 
            raccomanda in primo luogo che abbia attuazione, a partire 
          dal I› gennaio 1989, nel Comune di Milano il disporto dello 
             schema di DPCM di recepimeto della Direttiva CEE 87/219, 
            attualmente all'esame della Presidenza del Consiglio, che 
           stabilisce l'obbligo di utilizzazione di gasolio allo 0,2% 
                di zolfo o, possibilmente, inferiore per il trasporto 
          pubblico collettivo urbano. 
II.5.3. Infine si ritiene necessario che, entro il 31 dicembre 1989, 
                 la Regione Lombardia predisponga il censimento delle 
                emissioni nell'atmosfera e approvi, per l'area di cui 
             all'art. 1, il piano di risanamento per il miglioramento 
           della qualita' dell'aria di cui alla tabella "G" allegata. 
          Il relativo fabbisogno finanziario stimato in 3 miliardi di 
                    lire e' a totale carico del bilancio dello Stato. 
          L'erogazione di dette risorse ha luogo nel 1988. 
II.6. Risanamento acustico 
    
      ____________________
Allo  scopo  di  contrastare  gli  elevati  livelli  di  inquinamento
acustico riscontrati in  alcune  parti  dell'area  in  questione,  si
ritiene   che   entro   12   mesi  dall'approvazione  della  presente
deliberazione, la Regione Lombardia debba elaborare, d'intesa  con  i
Ministri  dell'Ambiente  e  della  Sanita',  un  piano  di interventi
urgenti per l'area del bacino idrografico dei fiumi Lambro,  Olona  e
Seveso   concernenti   le   misure   di   difesa   attiva  e  passiva
dall'inquinamento acustico di  cui  alla  tabella  "H"  allegata.  Il
fabbisogno finanziario per la predisposizione del piano e' stimato in
3 miliardi di  lire.  La  spesa  e'  a  totale  carico  dello  Stato.
L'erogazione di dette risorse ha luogo nel 1989.

    
II.7. Insediamenti produttivi ad alto rischio 
    
      _______________________________________
Si  ritiene  necessario  che,  entro  il  30 giugno 1989, il Ministro
dell'Ambiente, d'intesa con  la  Regione  Lombardia  ed  i  Ministero
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato e della Sanita',
elabori un progetto esecutivo di rilocalizzazione del polo chimico di
Pero,  al  fine  di  rimuovere  i  fattori  di  rischio  di incidente
rilevante per gli insediamenti urbani limitrofi e  di  assicurare  il
recupero  ambientale  e  socio-economico del comprensorio, nonche' un
progetto esecutivo delle metodologie e dei sistemi di disinquinamento
e  protezione  ambientale  per  assicurare  la  compatibilita'  degli
insediamenti produttivi ad alto rischio ed in particolare  di  quelli
del  polo  chimico  di Pioltello-Rodano. L'eventuale realizzazione di
tale progetto sara' disciplinata sulla base della normativa di ordine
generale  in  materia  di delocalizzazione industriale. Il fabbisogno
finanziario per la progettazione degli interventi di cui alla tabella
"I"  allegata  e'  stimato  in  6  miliardi  di lire. E' previsto che
l'erogazione di queste risorse, che sono a totale carico del bilancio
dello Stato, abbia luogo nel 1988.

    
II.8. Aree protette di rilevanza naturalistica 
    
      ________________________________________
Gli  interventi  necessari  nel  settore  dei  parchi e delle riserve
regionali, nonche'  del  recupero  a  verde  delle  aree  industriali
dismesse site in agglomerati urbani, della forestazione e risanamento
di aree degradate dall'attivita' estrattiva, della difesa di ripe  ed
alvei  fluviali  con  ricostruzione  degli ecosistemi, del censimento
delle risorse naturali sono quelli indicati  nella  tabella  "L".  Il
fabbisogno  finanziario  e' stimato in 100 miliardi di lire, di cui 3
miliardi per il censimento delle risorse  naturali.  La  spesa  e'  a
totale  carico  dello  Stato.  E'  previsto che l'erogazione ha luogo
nella misura di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989,  1990,
1991  e 1992 e che il 30% delle risorse di cui al comma precedente e'
destinato ad opere ed  infrastrutture  di  fruizione  da  realizzarsi
nelle riserve regionali site nell'area.

    
II.9. Sistema permanente di controllo della qualita' dell'ambiente e 
      dell'attuazione del piano 
    
      ______________________________________________________________
Gli interventi necessari, nel settore del monitoraggio della qualita'
delle acque meteoriche e superficiali e delle acque sotterranee,  per
la  realizzazione  delle  reti  di  monitoraggio  delle  emissioni  e
immissioni  nell'atmosfera,  per  la  realizzazione  delle  reti   di
trasmissione dei dati ai centri provinciali e regionale di controllo,
al Ministero dell'Ambiente e ad  altri  Ministeri  interessati,  sono
quelli  elencati nella tabella "M", allegata. Sono altresi', ritenuti
necessari  gli  interventi  per  la  realizzazione  dei  catasti  dei
rifiuti,  degli  scarichi  idrici  e  delle  emissioni  in atmosfera,
nonche' il sistema di controllo e certificazione sull'attuazione  del
piano  e  sulla  realizzazione  e  gestione dei singoli interventi. I
fabbisogni finanziari sono stimati globalmente in lire 140  miliardi,
a   totale   carico   del  bilancio  dello  Stato.  E'  previsto  che
l'erogazione di dette risorse avviene per 19  miliardi  di  lire  nel
1988,  per 30 miliardi di lire nel 1989 e per 30 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1990,1991 e 1992.

    
II.10. Formazione del personale 
    
       ________________________
Gli  interventi  necessari nel settore della formazione del personale
necessario per la gestione delle  opere  previste  dal  piano  e  dei
relativi  sistemi  di  controllo,  sono quelli elencati nella tabella
"N", allegata. Tali interventi saranno coordinati con i  piani  della
Regione   Lombardia  per  la  formazione  professionale.  I  relativi
fabbisogni finanziari sono valutati in 65 miliardi, a  totale  carico
del  bilancio dello Stato. E' prevista l'erogazione abbia luogo per 3
miliardi nel 1988, per 14 miliardi nel 1989 e  per  16  miliardi  per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

    
II.11. Informazione ed educazione ambientale 
    
       _____________________________________
Al   fine   di   promuovere  la  partecipazione  dei  cittadini  alla
realizzazione del piano sono approvati gli  interventi  di  cui  alla
tabella  "O"  allegata,  nel settore della informazione ed educazione
ambientale.  Tali interventi devono essere  coordinati  con  i  piani
della Regione Lombardia per la informazione ed educazione ambientale.

    
I relativi fabbisogni finanziari sono  valutati  in  29  miliardi,  a
totale carico del bilancio dello Stato. E' previsto che  l'erogazione
di dette risorse abbia luogo per 9 miliardi  nell'anno  1988,  per  2
miliardi nel 1989 e per 6 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1990,
19991 e 1992. 
III - COORDINAMENTO, INDIRIZZO E VIGILANZA 
III.1. Ai fini dell'attuazione del presente piano e' istituito, 
               nell'ambito dell'intesa Stato/Regione, un "Comitato di 
             Coordinamento". Il Comitato e' presieduto dal Presidente 
               del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai Minsitri 
               dell'Ambiente, con funzione di Vice Presidente, per il 
            Coordinamento della Protezione Civile, dell'Agricoltura e 
                    delle Foreste, per i Beni Culturali e Ambientali, 
                dell'Induatria, del Commercio e dell'Artigianato, dei 
                Lavori Pubblici, delle Partecipazioni Statali e della 
              Sanita', nonche' dal Presidente della Giunta Regionale, 
          dagli Assessori Regionali competenti e dai Presidenti delle 
           Provincie di Milano, Como, Varese e dal Sindaco di Milano. 
          Il Comitato e' assistito da tecnici nominati dal Presidente 
                        del Consiglio dei Ministri, su proposta delle 
          Amministrazioni rappresentate nel Comitato. 
III.2. Spetta al Comitato: 
       a) controllare la rispondenza al piano dei programmi 
                coordinando i tempi e i modi di attuazione e, ove non 
           indicato dal presente piano, stabilendo nel rispetto delle 
                 competenze fissate dalla legge, l'ente o il soggetto 
          incaricato dell'attuazione dei singoli interventi; 
       b) coordinare i tempi, i criteri, nonche' gli standards 
          progettuali relativi agli interventi previsti dal piano; 
       c) assicurare la rispondenza al piano della procedura di 
              utilizzazione dei contributi disponibili, nonche' delle 
          procedure di finanziamento degli interventi; 
       d) proporre al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione, 
               secondo le rispettive competenze e in conformita' alla 
                   legislazione in vigore, la statuizione dei criteri 
             vincolanti cui dovranno attenersi gli enti gestori delle 
             opere, ivi compresi i criteri per la determinazione e la 
           riscossione delle tariffe e dei prezzi pubblici connessi a 
            tale gestione, anche al fine di assicurare l'acquisizione 
          delle risorse necessarie all'attuazione del presente piano; 
       e) verificare l'andamento dell'attuazione del piano e dei 
             singoli interventi, segnalando alle autorita' competenti 
              eventuali carenze e ritardi e richiedendo l'attivazione 
          degli interventi sostitutivi necessari; 
       f) segnalare alle competenti autorita' esigenze di 
          riorganizzazione degli ambiti territoriali e delle forme di 
                  gestione degli interventi e dei servizi, proponendo 
          l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legislazione in 
            vigore, ivi compresa la costituzione di consorzi coattivi 
          tra enti locali; 
       g) sovrintendere alla gestione del sistema informativo 
          integrato relativo al presente piano e alla sua attuazione; 
       h) svolgere ogni altro compito di assistenza agli Enti e ai 
                  soggetti competenti necessario per l'attuazione del 
                       presente piano o affidato ad esso dal Ministro 
          dell'ambiente o dalla Regione Lombardia; 
       i) presentare al Ministro dell'Ambiente, entro il 30 aprile 
            di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del 
           piano, anche ai fini della predisposizione della relazione 
           sullo stato dell'ambiente, indicando altresi' le eventuali 
                  esigenze di modifica del presente piano che saranno 
                approvate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del 
           Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Regione Lombardia, 
          ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986 n. 349. 
IV - FINANZIAMENTI, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE OPERE 
IV.1. Strumenti operativi 
    
      ___________________

    
IV.1.1. Quale strumento operativo per il finanziamento, la 
          realizzazione e gestione delle opere, lo Stato e la Regione 
            promuovono la costituzione di una Societa' per azioni, al 
               cui capitale, oltre a soggetti privati, partecipano in 
          maggioranza la Regione medesima, gli Enti di gestione delle 
                  partecipazionei statali o Societa' a partecipazione 
            prevalente dello Stato ed, eventualmente, gli Enti Locali 
              rappresentati nel Comitato di Coordinamento di cui alla 
              precedente sezione e i loro consorzi nonche' le Aziende 
               municipalizzate operanti nell'area. La Societa' ha per 
                       oggetto il finanziamento, la progettazione, la 
                 realizzazione e la gestione delle opere previsti dal 
          presente piano. 
IV.1.2. Il Ministro dell'Ambiente e la Regione stipuleranno con 
          detta societa una convenzione per l'affidamento ad essa del 
               compito (da svolgere in conformita' agli indirizzi del 
             Comitato di Coordinamento) di assicurare la provvista di 
               finanziamenti per gli interventi previsti dal presente 
              piano, anche mediante intese e convenzioni con gli enti 
          finanziatori; 
          - potranno stipulare, altresi', d'intesa con le 
          Amministrazioni interessate agli interventi convenzioni per 
            l'affidamento alla stessa societa' di compiti concernenti 
          la progettazione, la realizzazione e gestione: 
          a) del sistema permanente di controllo della qualita' 
             dell'ambiente e della attuazione del presente piano; 
          b) di interventi di competenza dello Stato o della Regione 
             Lombardia, di portata particolarmente rilevante o aventi 
             rilievo di sistema ai fini della attuazione del presente 
                   piano e indicati come tali nelle tabelle allegate, 
             nonche' di eventuali interventi che si rendano necessari 
             a seguito dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte 
             del Ministro dell'Ambiente e della Regione; 
          La Societa' predetta potra' altresi' assumere in 
               concessione, in conformita' alla legislazione vigente, 
          altri interventi previsti dal presente piano. 
IV.1.3. Per l'attuazione degli interventi direttamente affidati alla 
               societa' in base alle convenzioni di cui al precedente 
                         punto 2, la societa' medesima puo' procedere 
          all'affidamento delle opere e dei servizi, previo confronto 
                   concorrenziale sulla base dei criteri dell'offerta 
             economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art 24, comma 
             I›, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, salvo 
            che per le quote di interventi finanziate con risorse non 
            provenienti dal bilancio dello Stato, della Regione, o di 
          altri Enti Pubblici. 
IV.1.4. Il capitale sociale iniziale e' fissato in 10 miliardi. 
        Lo Statuto della societa' prevedera': 
        - la nomina ai sensi degli artt 2458 e 2459 del Codice 
          Civile, da parte del Ministro dell'ambiente d'intesa con il 
                    Presidente della Regione, del Presidente e di due 
          componenti del Consiglio di Amministrazione della societa'; 
        - la durata in carica dei componenti del Consiglio di 
          Amministrazione per un periodo di 5 anni; 
        - un numero di componenti del predetto Consiglio, non 
          inferiore a 3 e non superiore a 11. 
IV.2. Procedure di accelerazione delle opere 
    
      ______________________________________

    
IV.2.1 Tutte le opere e gli interventi previsti dal presente piano 
        sono dichiarati di "rilevante interesse", ai sensi e per  gli
        effetti dell'art. 27  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.
        Restano ferme le procedure di  intesa  tra  Stato  e  Regione
        previste dall'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per  le
        opere di competenza statale. 
IV.3. Finanziamenti e loro coordinamento 
    
      __________________________________

    
IV.3.1. Il finanziamento delle opere previste dal piano, a carico 
        del bilancio dello Stato per gli anni  1989  e  seguenti,  e'
        subordinato alle determinazioni della legge finanziaria 1989.
        Le modalita' di copertura dei fabbisogni finanziari a  carico
        del bilancio dello Stato previsti dal  presente  piano,  sono
        indicate tentativamente nell'annesso 2. Entro il 15 settembre
        di ogni anno il Ministro dell'ambiente  predispone,  d'intesa
        con il Ministro del Bilancio e della programazione economica,
        quale allegato alla Relazione previsionale programmatica,  un
        programma  fnanziario  per  il  coordinamento  per  le  spese
        destinate  al  disinquinamento  del  bacino  idrografico  del
        Lambro, Olona e Seveso, di  tutte  le  Amministrazioni  dello
        Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  Regioni,  delle
        Province e dei Comuni. 
IV.3.2. L'assegnazione di contributi e finanziamenti, a carico del 
        bilancio  dello  Stato,  quale  che   sia   l'amministrazione
        competente, nonche'  a  carico  del  bilancio  della  Regione
        Lombardia,  destinati  a  opere  e  interventi  previsti  dal
        presente piano  deve  avvenire  su  parere  del  Comitato  di
        Coordinamento. 
IV.3.3. La S.p.A. di cui alla precedente Sezione IV, nello 
        svolgimento dei suoi compiti, dovra' coordinare le  decisioni
        di  finanziamento  nell'ambito  del  piano  medesimo.   Dette
        decisioni dovranno  essere  concordate  con  il  Comitato  di
        Coordinamento  e  attuate  anche  attraverso  la  stipula  di
        convenzioni con gli Enti e  Istituti  di  cui  al  successivo
        comma. 
IV.3.4. E' previsto che gli Istituti di credito abilitati siano 
        autorizzati ad emettere apposite serie di obbligazioni per il
        finanziamento degli interventi previsti dal  presente  piano.
        L'utilizzo   del   ricavato    delle    suddette    emissioni
        obbligazionarie sara' regolato da apposita  convenzione.  Con
        successiva norma di legge sara' disciplinata  la  concessione
        della garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse  per  il
        finanziamento  del  presente  piano.  In  particolare   sara'
        previsto che il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
        dell'ambiente, puo' concedere la suddetta garanzia nei limiti
        ed alle condizioni  stabilite,  con  proprio  decreto,  dallo
        stesso Ministro del tesoro. 
IV.3.5. E' concessa, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nello 
        Stato di Previsione della spesa del Ministro del  Tesoro,  la
        copertura del rischio di cambio, nel caso di prestiti  esteri
        stipulati  nel  finanziamento  di  interventi  previsti   dal
        presente piano. 
IV.4. Personale 
    
      _________
Per eventuali esigenze di assunzione di personale da parte degli enti
competenti per la gestione delle opere e  dei  servizi  previsti  dal
presente   piano   e  per  la  relativa  attivita'  di  vigilanza  si
provvedera',  ove  occorra,   su   segnalazione   del   Comitato   di
Coordinamento,  nei modi di cui all'art 24 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, ad opera del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  della
Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze.

    
IV.5. Accelerazione finanziaria dell'attuazione del piano 
    
      ___________________________________________________
Qualora  con  successivi  provvedimenti legislativi vengano stanziate
dallo Stato ulteriori risorse finanziarie per  interventi  rientranti
nella  tipologia  di  quelli previsti dal presente piano, la parte di
tali risorse destinate  al  bacino  idrografico  in  questione  sara'
utilizzata   per   accelerare   l'attuazione   del   piano  medesimo,
anticipando le quote di spesa a  carico  dello  Stato,  previste  dai
precedenti  punti,  sugli  esercizi  successivi  a quelli in cui tali
risorse si rendano disponibili.

    
V - CONTROLLI 
Gli enti titolari  degli  interventi  previsti  dal  presente  piano,
nonche' gli enti ai quali compete ai sensi della legislazione vigente
l'attivita' di vigilanza e controllo nelle materie di cui ai  settori
di interventi del piano, sono tenuti  a  fornire  informazioni  sulla
propria attivita' al Comitato di Coordinamento di cui alla precedente
sezione III. In particolare, tali Enti predispongono  annualmente  un
rapporto redatto secondo direttive che verranno  emanate  dal  citato
Comitato  sullo  stato  di  avanzamento  degli  interventi  e   sulle
attivita' di vigilanza e controllo svolte. 
Il rapporto e' trasmesso al Comitato di  Coordinamento  entro  il  31
gennaio di ogni anno. 
 
          Note al punto I:
             -Il  D.P.R.  24  maggio  1988, n. 203, reca: "Attuazione
          delle direttive CEE nn. 80/779,  82/884,  84/360  e  85/203
          concernenti   norme   in  materia  di  qualita'  dell'aria,
          relativamente  a  specifici   agenti   inquinanti,   e   di
          inquinamento  prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
          dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
             -Il  D.P.R.  17  maggio  1988, n. 175, reca: "Attuazione
          della direttiva  CEE  n.  82/501,  relativa  ai  rischi  di
          incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  attivita'
          industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n.  183".
          Nota al punto II.5.1:
             Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera a), del D.P.R. n.
          203/1988 e' il seguente:
             "2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  i  Ministri  della  sanita'  e   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la conferenza dei
          presidenti  delle  giunte  regionali,   sono   fissati   ed
          aggiornati:
             a)  le  linee guida per il contenimento delle emissioni,
          nonche' i valori minimi e massimi di emissione".
          Nota al punto IV.1.3:
             Il  testo  dell'art.  24, primo comma, lettera b), della
          legge 8 agosto 1977, n. 584  (Norme  di  adeguamento  delle
          procedure   di   aggiudicazione  degli  appalti  di  lavori
          pubblici alle direttive della Comunita' economica europea),
          come  modificato  dall'art.  2  della  legge n.  687/1984 e
          dell'art. 9 della legge n. 80/1987, e' il seguente:
             "Gli appalti di cui all'art. 1 della presente legge sono
          aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
          (omissis);
             b)  quello  dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
          determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili
          secondo  l'appalto,  attinenti  al  prezzo;  al  termine di
          esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendiconto ed  al
          valore  tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a
          fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e  nel  bando
          di  gara  sono menzionati tutti gli elementi di valutazione
          che  saranno  applicati  separatamente  o   congiuntamente,
          nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita".
          Note al punto IV.2.1:
             -Il  testo  dell'art.  27  della legge n. 67/1988 (Legge
          finanziaria 1988) e' il seguente:
             "Art.  27.-1. Per le opere e programmi di opere a carico
          o con contributo dello Stato  dichiarati  con  decreto  del
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  di  preminente
          interesse nazionale, nonche' per le opere  pubbliche  dello
          Stato  anche articolate in lotti di importo non inferiore a
          lire 80 miliardi riferito al  valore  iniziale  dell'intero
          progetto,  le amministrazioni e gli altri soggetti preposti
          alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente
          alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri lo stato di
          attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonche'
          per  quelle  necessarie  ed urgenti indivuduate su proposta
          del Ministro competente e per le opere di competenza  delle
          regioni,  province  e  comuni  e  di  altri  enti  pubblici
          dichiarate, su loro richiesta, di "rilevante interesse" dal
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, gli atti di intesa,
          autorizzazione, approvazione o nulla osta per  l'attuazione
          delle  suddette opere adottati o motivatamente negati dalle
          amministrazioni rispettivamente competenti,  entro  novanta
          giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli
          organi  tenuti,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  ad
          esprimersi  in sede consultiva sui progetti e sui contratti
          concernenti l'esecuzione delle  predette  opere  pubbliche,
          debbono  esprimere  il  relativo parere. Sono escluse dalle
          procedure di cui al presente comma la localizzazione  e  la
          costruzione  di  centrali  elettronucleari  e di centrali a
          carbone.
             2.  Decorso  infruttuosamente il termine di cui al comma
          1, il Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  richiesta
          dell'amministrazione  precedente, convoca una conferenza di
          tutte  le  amministrazioni  interessate  perche'   ciascuna
          amministrazione  assuma  in  quella  sede le determinazioni
          positive o negative di  propria  competenza  relative  agli
          adempimenti  mancanti.  Per  gli  adempimenti di competenza
          degli enti locali riguardanti le opere di cui  al  comma  1
          che  non  siano stati espletati entro il termine di novanta
          giorni dalla richiesta, la conferenza  e'  convocata  dalla
          regione  entro  il  successivo  termine  di  trenta giorni;
          decorso tale termine si procede ai sensi del primo  periodo
          del presente comma.
             3.  Restano  in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla
          legislazione in  materia  paesaggista  ed  ambientale  e  i
          poteri  attrubuiti dalla medesima legislazione alle regioni
          e ai Ministeri dell'ambiente e  per  i  beni  culturali  ed
          ambientali  da  esercitare  motivatamente  nel  termine  di
          novanta giorni.
             4.  Per  le  opere  di  cui al comma 1 l'amministrazione
          competente puo' convocare una conferenza di servizi con  le
          amministrazioni,    enti   o   soggetti   comparteci   alla
          realizzazione dell'opera o che siano tenuti a  prestare  la
          loro  collaborazione  per  l'esecuzione  della  stessa, per
          definire  modalita'  e  tempi  in  cui  i  partecipanti  si
          impegnano  ad eseguire gli interventi di propria competenza
          sulla base di un programma concordato tra  tutte  le  parti
          intervenute.  Si  applica la disposizione del comma 3. Tale
          programma  deve  risultare  da  apposito  verbale,  che  e'
          pubblicato  con  le  modalita'  di cui all'art. 7, comma 3,
          della legge 1o marzo 1986, n.  64,  e  produce  gli  stessi
          effetti previsti dalla norma citata.
             5.  In  caso  di  inadempienza  agli  impegni  assunti e
          previsti nel programma vincolante di cui  al  comma  4,  il
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  su  proposta
          dell'amministrazione precedente, nomina un commissario  che
          provvede   in   sostituzione  dell'amministrazione  o  ente
          inadempiente, utilizzando l'organizzazione  ed  avvalendosi
          altresi'  dei servizi dell'amministrazione precedente o, su
          richiesta di questa, di quelli  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche".
             -Il testo dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
          (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della  legge  22
          luglio 1975, n. 382), e' il seguente:
             "Art. 81 (Competenze dello Stato).___ Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
             a)  l'identificazione,  nell'esercizio della funzione di
          indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della  legge
          n.  382*1975,  delle  linee  fondamentali  dell'assetto del
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          articolazione  territoriale  degli  interventi di interesse
          statale  ed  alla  tutela  ambientale  ed   ecologica   del
          territorio nonche' alla difesa del suolo.
             b)  la  formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle
          zone dichiarate  sismiche  e  l'emanazione  delle  relative
          norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
             Per  le  opere da eseguirsi da amministrazioni statali o
          comunque   insistenti   su   aree   del   demanio   statale
          l'accertamento  della  conformita'  alle prescrizioni delle
          norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per  le
          opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato,
          d'intesa con la regione interessata.
             La  progettazione  di  massima  ed esecutiva delle opere
          pubbliche di interesse statale, da  realizzare  dagli  enti
          istituzionali  competenti,  per  quanto  concerne  la  loro
          localizzazione e le scelte del tracciato se difforme  dalle
          prescrizioni   e  dai  vincoli  delle  norme  o  dei  piani
          urbanistici  ed  edilizi,  e'  fatta   dall'amministrazione
          statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
          devono sentire preventivamente  gli  enti  locali  nel  cui
          territorio sono previsti gli interventi.
             Se  l'intesa  non si realizza entro novanta giorni dalla
          data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
          intervento,  e  il  Consiglio  dei  Ministri ritiene che si
          debba  procedere  in  difformita'  dalla  previsione  degli
          strumenti  urbanistici,  si provvede sentita la commissione
          interparlamentare per le questioni  regionali  con  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica previa deliberazione del
          Consiglio dei Ministri  su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri competenti per materia.
             I  progetti  di  investimento  di  cui all'art. 14 della
          legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla  regione
          nel  cui  territorio  essi  devono  essere  realizzati.  Le
          regioni hanno la facolta' di  promuovere  la  deliberazione
          del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
             Resta  fermo  quanto  previsto  dalla  legge 18 dicembre
          1973, n. 880, concernente la localizzazione degli  impianti
          per  la  produzione  di  energia  elettrica e dalla legge 2
          agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla  localizzazione
          delle   centrali   elettronucleari  e  sulla  produzione  e
          sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre
          1976, n. 898, per le servitu' militari".
          Nota al punto IV.4:
             Si trascrive il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 24 della
          legge n.  67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il  seguente:
             "2.   Per  l'anno  1988  e  per  quelli  successivi,  le
          amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli
          enti  pubblici-con  esclusione  dell'Istituto Poligrafico e
          Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle  ricerche,
          del  Consorzio  obbligatorio per l'impianto, la gestione lo
          sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
          della  provincia  di  Trieste,  dell'Istituto  nazionale di
          fisica  nucleare,  della  Commissione  nazionale   per   le
          societa'  e  la  borsa,  degli enti pubblici economici e di
          quelli che esercitano attivita' creditizie,  nonche'  degli
          enti ed istituti di cui al n. 6 dell'art. 1 del decreto del
          Presidente della Repubblica 5 marzo 1986__,n. 68, gli  enti
          locali  e  le  loro aziende, le unita' sanitarie locali, le
          aziende pubbliche  in  gestione  commissariale  governativa
          possono    procedere    ad    assunzioni    di    personale
          subordinatamente  all'avvenuto  accertamento  dei   carichi
          funzionali  di  lavoro  e  alla  conseguente  utilizzazione
          dell'istituto della mobilita', ai  sensi  dell'art.  6  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
          n. 13, e di quanto previsto in  materia  negli  accordi  di
          comparto o nei contratti collettivi di lavoro.
             3.  Possono  comunque  effettuarsi  assunzioni per posti
          messi  a  concorso  per  i  quali  sia  stata  formata   la
          graduatoria  di  merito o effettuata la selezione di cui al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
          settembre  1987,  n.  392,  entro  il 31 dicembre dell'anno
          precedente  e  le  assunzioni  obbligatorie  relative  alle
          categorie  di  cui  alle  leggi  14  luglio 1957, n. 594, e
          successive modificazioni ed integrazioni, 21  luglio  1961,
          n.  686, e sucessive modificazioni e integrazioni, 2 aprile
          1968, n. 482, nonche' quelle di cui all'art.  6, comma  11,
          lettera   i),   della   legge  28  febbraio  1986,  n.  41,
          limitatamente al  Ministero  di  grazia  e  giustizia.  Per
          l'anno  1988,  alle  assunzioni  di personale per il quale,
          alla data di entrata in vigore della presente legge,  siano
          stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate
          le prove, si applicano le disposizioni dell'art.  16  della
          legge  28  febbraio  1987,  n.  56, sempre che ricorrano le
          condizioni previste dal comma 1 dell'art. 16  della  citata
          legge  n. 56 del 1987. Per le assicurazioni obbligatorie di
          cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono  essere
          sottoposti   alla   visita  medica  prevista  dal  comma  1
          dell'art. 9 del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 novembre
          1983, n. 638, anche i soggetti  che  abbiano  un  grado  di
          invalidita'  superiore  al  50  per  cento.  La  visita  e'
          disposta entro il  trentesimo  giorno  dalla  decisione  di
          avviamento  al  lavoro e in mancanza di essa non si procede
          all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle  assunzioni
          obbligatorie  di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968,
          n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado
          di  multilazione o invalidita' del soggetto, dell'idoneita'
          del soggetto allo svolgimento delle  mansioni  relative  al
          posto  da  ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti
          per   l'accesso   al   pubblico   impiego,   salvo   quello
          dell'idoneita' fisica".