PIANO DI DISINQUINAMENTO DEL BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI LAMBRO, OLONA E SEVESO I - OBIETTIVI DEL PIANO Gli obiettivi del piano di disinquinamento sono: - adeguamento delle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano ai requisiti di cui al DPR di recepimento della Direttiva CEE 75/440; - adeguamento delle acque superficiali agli standards previsti dalla tab. D (come obiettivo intermedio) e quindi alla tab. C (come obiettivo finale) del Piano regionale del risanamento delle acque, citato in premessa; - eliminazione progressiva dei fenomeni di esondazione che coinvolgono i principali agglomerati urbani e le grandi infrastrutture (industriali e di trasporto) nonche' riduzione degli effetti ambientali derivanti dalla scolmatura di rilevanti quantita' di acque inquinante in corpi idrici di pregio e, principalmente nel fiume Ticino; - riduzione dell'attuale dipendenza dell'area milanese e del Comune di Milano dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in siti posti fuori dal territorio provinciale e progressivamente piu' lontani, nonche' adozione di sistemi di smaltimento integrati territorialmente che consentano fasi di recupero, riciclaggio e trattamento ottimali; - smaltimento adeguato dei rifiuti ospedalieri e dei residui provenienti dai laboratori mediante l'installazione, presso gli impianti di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, di sistemi speciali di movimentazione e ricaricamento; - avvio immediato e ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, a partire dalla raccolta di rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F); - realizzazione di un sistema di unita' di trattamento dei rifiuti speciali e tossici-nocivi e di unita' atte al trattamento dei fanghi da impianti di depurazione, ottimizzando il recupero agricolo; - eliminazione di tutti gli scarichi incontrollati di rifiuti solidi urbani e industriali nonche' di tutti gli scarichi fognari nel suolo e sottosuolo e recupero ambientale delle aree degradate e loro inserimento nel contesto territoriale circostante; - controllo delle emissioni in atmosfera e delle caratteristiche dei combustibili e dei carburanti al fine di assicurare la conformita' agli standards previsti dal DPR 24 maggio 1988, n. 203; - controllo delle emissioni sonore mediante sistemi di difesa attiva e passiva al fine di assicurare che i livelli di rumorosita' ambientale media siano compatibili con il benessere degli abitanti e, comunque, non superino, a parte casi particolari, 70 dBA equivalenti durante il giorno e 60 dBA equivalenti durante la notte; - adozione di tutte le misure previste del DPR 17 maggio 1988, n. 175, per prevenire i rischi di incidente irrilevante nonche' procedere a rilocalizzazione per motivi di interesse ambientale di quelle aziende che non e' possibile rendere sicure; - conseguimento degli obiettivi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, "Piano generale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", nonche' rimboschimento e recupero delle aree degradate per abbandono ed escavazione, recupero a verde di aree dismesse site negli agglomerati urbani; - realizzazione di un sistema di rilevazione continua della qualita' dell'ambiente, nonche' di uno strumento di controllo dell'attuazione del piano di disinquinamento e formazione del personale necessario alla gestione degli interventi, nonche' informazione, educazione ambientale e coinvolgimento delle collettivita' per una costruttiva partecipazione alla realizzazione del piano di disinquinamento. II - INTERVENTI E FABBISOGNI FINANZIARI II.1 Fabbisogni finanziari e settori di intervento _____________________________________________ II.1.1. Il fabbisogno finanziario globale per l'attuazione del presente piano e' pari, al netto dei contributi e dei finanziamenti gia' formalmente concessi dallo Stato a vario titolo nell'anno 1988, a 4.800 miliardi di lire. L'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato e' di lire 1.990 miliardi; quello a carico degli altri soggetti competenti e' di lire 2.810 miliardi. II.1.2. Il fabbisogno finanziario globale e' cosi' articolato per settori di intervento: - tutela delle acque: 3.154 miliardi - smaltimento dei rifiuti: 1.100 miliardi - bonifica dei suoli: 200 miliardi - risanamento atmosferico: 3 miliardi - risanamento acustico: 3 miliardi - protezione dagli insediamenti produttivi ad alto rischio: 6 miliardi - aree protette di rilevanza naturalistica: 100 miliardi - controllo della qualita' dell'ambiente e dell'attuazione del piano: 140 miliardi - formazione del personale: 65 miliardi - informazione ed educazione ambientale 29 miliardi II.1.3. Il fabbisogno finanziario globale e' cosi' articolato per annualita' e competenze: - anno 1988: 504 miliardi, di cui 144 a carico dello Stato e 360 a carico dei soggetti competenti; - anno 1989: 1313 miliardi, di cui 463 a carico dello Stato e 850 a carico dei soggetti competenti; - anno 1990: 1166 miliardi, di cui 416 a carico dello Stato e 750 a carico dei soggetti competenti. - anno 1991: 1016 miliardi, di cui 466 a carico dello Stato e 550 a carico dei soggetti competenti; - anno 1992: 801 miliardi, di cui 501 a carico dello Stato e 300 a carico dei soggetti competenti; II.1.4. Nei paragrafi da 2 a 11 della presente Sezione sono definiti per ciascun settore di intervento: - i contenuti degli interventi; - il fabbisogno finanziario; - la quota di risorse a carico del bilancio dello Stato; - la quota di risorse a carico degli altri soggetti competenti. II.1.5. Nelle tabelle allegate sono definiti per ciascun settore di intervento: - i singoli interventi; - i soggetti responsabili della loro realizzazione; - il grado di rilevanza sistemica dei singoli interventi; - il costo di ciascun intervento; - i tempi di realizzazione. II.2. Tutela delle acque __________________ II.2.1. Gli interventi di tutela delle acque riguardano: - l'approvigionamento idropotabile; - il disinquinamento delle acque superficiali; - la difesa e la sistemazione idraulica. II.2.2. Gli interventi necessari nel settore dell'approvigionamento idropotabile di cui alla tabella "B" allegata, consistono nella realizzazione di potabilizzatori, nella bonifica di falde, nel reperimento di fonti idriche alternative da acque sotterranee e superficiali, nella realizzazione di acquedotti industriali e nell'interconnessione di acquedotti comunali, intesi alla tutela della qualita' e ad assicurare l'approvigionamento idropotabile. Il fabbisogno finanziario relativo e' pari a 900 miliardi, 300 dei quali sono a carico del bilancio dello Stato. E' previsto che l'erogazione delle risorse a carico dello Stato abbia luogo per un ammontare di 25 miliardi per l'anno 1988, 95 miliardi per l'anno 1989 e 60 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al restante fabbisogno pari a 600 miliardi si provvede a carico dei soggetti competenti con il meccanismo di copertura finanziario di cui alla Sezione IV. II.2.3. Gli interventi necessari nel settore del disinquinamento delle acque superficiali di cui alla tabella "C" allegata, consistono nel completamento e realizzazione di reti fognarie comunali, collettori ed impianti di depurazione. Il fabbisogno finanziario e' di 1.754 miliardi di lire, 404 dei quali a carico del bilancio dello Stato. E' previsto che l'erogazione delle risorse a carico dello Stato abbia luogo per un ammontare di 71 miliardi di lire nell'anno 1988, di 123 miliardi di lire nell'anno 1989 e di 70 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al restante fabbisogno pari a 1350 miliardi si provvede a carico dei soggetti competenti con il meccanismo di copertura finanziaria di cui alla sezione IV. II.2.4. Gli interventi necessari nel settore della difesa e sistemazione idraulica del bacino idrografico del Lambro, Olona e Seveso sono individuati dal Ministero dei Lavori Pubblici. Il relativo fabbisogno finanziario stimato in lire 500 miliardi e' a totale carico del bilancio dello Stato. E' previsto che l'erogazione di dette risorse abbia luogo per un ammontare di 40 miliardi di lire per l'anno 1989, di 100 miliardi di lire nell'anno 1990, di 160 miliardi di lire nel 1991 e di 200 miliardi di lire nel 1992. II.3 Smaltimento dei rifiuti _______________________ II.3.1. Gli interventi necessari nel settore della realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla tabella "E" allegata, consistono nella costruzione di impianti a tecnologia complessa e di discariche per i rifiuti solidi e assimilabili nonche' nella realizzazione di piattaforme di rifiuti indistriali, e fanghi derivati da impianti di depurazione consortili. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e' pari a lire 800 miliardi, mentre quello per gli impianti di smaltimento dei fanghi di depurazione e dei rifiuti industriali e' pari a 300 miliardi. E' previsto che per la realizzazione dello smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e assimilabili sia posta a carico del bilancio dello Stato una quota pari a 240 miliardi, la cui erogazione ha luogo per l'ammontare di 60 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. Al restante fabbisogno, pari a 860 miliardi, si provvede a carico dei soggetti competenti con il meccanismo di copertura finanziaria di cui alla sezione IV. II.4. Bonifica dei suoli inquinati ____________________________ II.4.1. Gli interventi necessari nel settore delle bonifiche delle discariche dismesse nonche' delle aree oggetto di spagliamento di liquami sono indicati nella tabella "F" allegata. I relativi fabbisogni finanziari, valutati in 150 miliardi per la bonifica di discariche e 50 miliardi per la bonifica di aree oggetto di spagliamento sono a totale carico dello Stato. E' previsto che l'erogazione di dette risorse abbia luogo per un ammontare di 15 miliardi nell'anno 1988, di 60 miliardi nell'anno 1989, di 50 miliardi nell'anno 1990, di 40 miliardi nell'anno 1991 e di 35 miliardi nell'anno 1992. II.5 Tutela della qualita' dell'aria _______________________________ II.5.1 Per quanto riguarda le misure per la tutela della qualita' dell'aria ed il risanamento atmosferico, si ritiene opportuno, in considerazione del grave stato di inquinamento atmosferico di alcune zone dell'area in questione, adottare i limiti del decreto previsto dalla lettera a), comma 2, dell'art. 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, con il quale saranno fissati i valori limite massimi e minimi nazionali delle emissioni in questione. Successivamente, la Regione Lombardia con propri provvedimenti legislativi provvedera' ad adeguare i valori delle emissioni entro i valori limite fissati con il DM suindicato. II.5.2. Per quanto riguarda il gasolio destinato all'autotrazione, si raccomanda in primo luogo che abbia attuazione, a partire dal I gennaio 1989, nel Comune di Milano il disporto dello schema di DPCM di recepimeto della Direttiva CEE 87/219, attualmente all'esame della Presidenza del Consiglio, che stabilisce l'obbligo di utilizzazione di gasolio allo 0,2% di zolfo o, possibilmente, inferiore per il trasporto pubblico collettivo urbano. II.5.3. Infine si ritiene necessario che, entro il 31 dicembre 1989, la Regione Lombardia predisponga il censimento delle emissioni nell'atmosfera e approvi, per l'area di cui all'art. 1, il piano di risanamento per il miglioramento della qualita' dell'aria di cui alla tabella "G" allegata. Il relativo fabbisogno finanziario stimato in 3 miliardi di lire e' a totale carico del bilancio dello Stato. L'erogazione di dette risorse ha luogo nel 1988. II.6. Risanamento acustico ____________________ Allo scopo di contrastare gli elevati livelli di inquinamento acustico riscontrati in alcune parti dell'area in questione, si ritiene che entro 12 mesi dall'approvazione della presente deliberazione, la Regione Lombardia debba elaborare, d'intesa con i Ministri dell'Ambiente e della Sanita', un piano di interventi urgenti per l'area del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso concernenti le misure di difesa attiva e passiva dall'inquinamento acustico di cui alla tabella "H" allegata. Il fabbisogno finanziario per la predisposizione del piano e' stimato in 3 miliardi di lire. La spesa e' a totale carico dello Stato. L'erogazione di dette risorse ha luogo nel 1989. II.7. Insediamenti produttivi ad alto rischio _______________________________________ Si ritiene necessario che, entro il 30 giugno 1989, il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Regione Lombardia ed i Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanita', elabori un progetto esecutivo di rilocalizzazione del polo chimico di Pero, al fine di rimuovere i fattori di rischio di incidente rilevante per gli insediamenti urbani limitrofi e di assicurare il recupero ambientale e socio-economico del comprensorio, nonche' un progetto esecutivo delle metodologie e dei sistemi di disinquinamento e protezione ambientale per assicurare la compatibilita' degli insediamenti produttivi ad alto rischio ed in particolare di quelli del polo chimico di Pioltello-Rodano. L'eventuale realizzazione di tale progetto sara' disciplinata sulla base della normativa di ordine generale in materia di delocalizzazione industriale. Il fabbisogno finanziario per la progettazione degli interventi di cui alla tabella "I" allegata e' stimato in 6 miliardi di lire. E' previsto che l'erogazione di queste risorse, che sono a totale carico del bilancio dello Stato, abbia luogo nel 1988. II.8. Aree protette di rilevanza naturalistica ________________________________________ Gli interventi necessari nel settore dei parchi e delle riserve regionali, nonche' del recupero a verde delle aree industriali dismesse site in agglomerati urbani, della forestazione e risanamento di aree degradate dall'attivita' estrattiva, della difesa di ripe ed alvei fluviali con ricostruzione degli ecosistemi, del censimento delle risorse naturali sono quelli indicati nella tabella "L". Il fabbisogno finanziario e' stimato in 100 miliardi di lire, di cui 3 miliardi per il censimento delle risorse naturali. La spesa e' a totale carico dello Stato. E' previsto che l'erogazione ha luogo nella misura di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 e che il 30% delle risorse di cui al comma precedente e' destinato ad opere ed infrastrutture di fruizione da realizzarsi nelle riserve regionali site nell'area. II.9. Sistema permanente di controllo della qualita' dell'ambiente e dell'attuazione del piano ______________________________________________________________ Gli interventi necessari, nel settore del monitoraggio della qualita' delle acque meteoriche e superficiali e delle acque sotterranee, per la realizzazione delle reti di monitoraggio delle emissioni e immissioni nell'atmosfera, per la realizzazione delle reti di trasmissione dei dati ai centri provinciali e regionale di controllo, al Ministero dell'Ambiente e ad altri Ministeri interessati, sono quelli elencati nella tabella "M", allegata. Sono altresi', ritenuti necessari gli interventi per la realizzazione dei catasti dei rifiuti, degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera, nonche' il sistema di controllo e certificazione sull'attuazione del piano e sulla realizzazione e gestione dei singoli interventi. I fabbisogni finanziari sono stimati globalmente in lire 140 miliardi, a totale carico del bilancio dello Stato. E' previsto che l'erogazione di dette risorse avviene per 19 miliardi di lire nel 1988, per 30 miliardi di lire nel 1989 e per 30 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990,1991 e 1992. II.10. Formazione del personale ________________________ Gli interventi necessari nel settore della formazione del personale necessario per la gestione delle opere previste dal piano e dei relativi sistemi di controllo, sono quelli elencati nella tabella "N", allegata. Tali interventi saranno coordinati con i piani della Regione Lombardia per la formazione professionale. I relativi fabbisogni finanziari sono valutati in 65 miliardi, a totale carico del bilancio dello Stato. E' prevista l'erogazione abbia luogo per 3 miliardi nel 1988, per 14 miliardi nel 1989 e per 16 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. II.11. Informazione ed educazione ambientale _____________________________________ Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla realizzazione del piano sono approvati gli interventi di cui alla tabella "O" allegata, nel settore della informazione ed educazione ambientale. Tali interventi devono essere coordinati con i piani della Regione Lombardia per la informazione ed educazione ambientale. I relativi fabbisogni finanziari sono valutati in 29 miliardi, a totale carico del bilancio dello Stato. E' previsto che l'erogazione di dette risorse abbia luogo per 9 miliardi nell'anno 1988, per 2 miliardi nel 1989 e per 6 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 19991 e 1992. III - COORDINAMENTO, INDIRIZZO E VIGILANZA III.1. Ai fini dell'attuazione del presente piano e' istituito, nell'ambito dell'intesa Stato/Regione, un "Comitato di Coordinamento". Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai Minsitri dell'Ambiente, con funzione di Vice Presidente, per il Coordinamento della Protezione Civile, dell'Agricoltura e delle Foreste, per i Beni Culturali e Ambientali, dell'Induatria, del Commercio e dell'Artigianato, dei Lavori Pubblici, delle Partecipazioni Statali e della Sanita', nonche' dal Presidente della Giunta Regionale, dagli Assessori Regionali competenti e dai Presidenti delle Provincie di Milano, Como, Varese e dal Sindaco di Milano. Il Comitato e' assistito da tecnici nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato. III.2. Spetta al Comitato: a) controllare la rispondenza al piano dei programmi coordinando i tempi e i modi di attuazione e, ove non indicato dal presente piano, stabilendo nel rispetto delle competenze fissate dalla legge, l'ente o il soggetto incaricato dell'attuazione dei singoli interventi; b) coordinare i tempi, i criteri, nonche' gli standards progettuali relativi agli interventi previsti dal piano; c) assicurare la rispondenza al piano della procedura di utilizzazione dei contributi disponibili, nonche' delle procedure di finanziamento degli interventi; d) proporre al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione, secondo le rispettive competenze e in conformita' alla legislazione in vigore, la statuizione dei criteri vincolanti cui dovranno attenersi gli enti gestori delle opere, ivi compresi i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe e dei prezzi pubblici connessi a tale gestione, anche al fine di assicurare l'acquisizione delle risorse necessarie all'attuazione del presente piano; e) verificare l'andamento dell'attuazione del piano e dei singoli interventi, segnalando alle autorita' competenti eventuali carenze e ritardi e richiedendo l'attivazione degli interventi sostitutivi necessari; f) segnalare alle competenti autorita' esigenze di riorganizzazione degli ambiti territoriali e delle forme di gestione degli interventi e dei servizi, proponendo l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legislazione in vigore, ivi compresa la costituzione di consorzi coattivi tra enti locali; g) sovrintendere alla gestione del sistema informativo integrato relativo al presente piano e alla sua attuazione; h) svolgere ogni altro compito di assistenza agli Enti e ai soggetti competenti necessario per l'attuazione del presente piano o affidato ad esso dal Ministro dell'ambiente o dalla Regione Lombardia; i) presentare al Ministro dell'Ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, anche ai fini della predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente, indicando altresi' le eventuali esigenze di modifica del presente piano che saranno approvate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986 n. 349. IV - FINANZIAMENTI, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE OPERE IV.1. Strumenti operativi ___________________ IV.1.1. Quale strumento operativo per il finanziamento, la realizzazione e gestione delle opere, lo Stato e la Regione promuovono la costituzione di una Societa' per azioni, al cui capitale, oltre a soggetti privati, partecipano in maggioranza la Regione medesima, gli Enti di gestione delle partecipazionei statali o Societa' a partecipazione prevalente dello Stato ed, eventualmente, gli Enti Locali rappresentati nel Comitato di Coordinamento di cui alla precedente sezione e i loro consorzi nonche' le Aziende municipalizzate operanti nell'area. La Societa' ha per oggetto il finanziamento, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere previsti dal presente piano. IV.1.2. Il Ministro dell'Ambiente e la Regione stipuleranno con detta societa una convenzione per l'affidamento ad essa del compito (da svolgere in conformita' agli indirizzi del Comitato di Coordinamento) di assicurare la provvista di finanziamenti per gli interventi previsti dal presente piano, anche mediante intese e convenzioni con gli enti finanziatori; - potranno stipulare, altresi', d'intesa con le Amministrazioni interessate agli interventi convenzioni per l'affidamento alla stessa societa' di compiti concernenti la progettazione, la realizzazione e gestione: a) del sistema permanente di controllo della qualita' dell'ambiente e della attuazione del presente piano; b) di interventi di competenza dello Stato o della Regione Lombardia, di portata particolarmente rilevante o aventi rilievo di sistema ai fini della attuazione del presente piano e indicati come tali nelle tabelle allegate, nonche' di eventuali interventi che si rendano necessari a seguito dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'Ambiente e della Regione; La Societa' predetta potra' altresi' assumere in concessione, in conformita' alla legislazione vigente, altri interventi previsti dal presente piano. IV.1.3. Per l'attuazione degli interventi direttamente affidati alla societa' in base alle convenzioni di cui al precedente punto 2, la societa' medesima puo' procedere all'affidamento delle opere e dei servizi, previo confronto concorrenziale sulla base dei criteri dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art 24, comma I, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, salvo che per le quote di interventi finanziate con risorse non provenienti dal bilancio dello Stato, della Regione, o di altri Enti Pubblici. IV.1.4. Il capitale sociale iniziale e' fissato in 10 miliardi. Lo Statuto della societa' prevedera': - la nomina ai sensi degli artt 2458 e 2459 del Codice Civile, da parte del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Presidente della Regione, del Presidente e di due componenti del Consiglio di Amministrazione della societa'; - la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 5 anni; - un numero di componenti del predetto Consiglio, non inferiore a 3 e non superiore a 11. IV.2. Procedure di accelerazione delle opere ______________________________________ IV.2.1 Tutte le opere e gli interventi previsti dal presente piano sono dichiarati di "rilevante interesse", ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Restano ferme le procedure di intesa tra Stato e Regione previste dall'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per le opere di competenza statale. IV.3. Finanziamenti e loro coordinamento __________________________________ IV.3.1. Il finanziamento delle opere previste dal piano, a carico del bilancio dello Stato per gli anni 1989 e seguenti, e' subordinato alle determinazioni della legge finanziaria 1989. Le modalita' di copertura dei fabbisogni finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti dal presente piano, sono indicate tentativamente nell'annesso 2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro dell'ambiente predispone, d'intesa con il Ministro del Bilancio e della programazione economica, quale allegato alla Relazione previsionale programmatica, un programma fnanziario per il coordinamento per le spese destinate al disinquinamento del bacino idrografico del Lambro, Olona e Seveso, di tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. IV.3.2. L'assegnazione di contributi e finanziamenti, a carico del bilancio dello Stato, quale che sia l'amministrazione competente, nonche' a carico del bilancio della Regione Lombardia, destinati a opere e interventi previsti dal presente piano deve avvenire su parere del Comitato di Coordinamento. IV.3.3. La S.p.A. di cui alla precedente Sezione IV, nello svolgimento dei suoi compiti, dovra' coordinare le decisioni di finanziamento nell'ambito del piano medesimo. Dette decisioni dovranno essere concordate con il Comitato di Coordinamento e attuate anche attraverso la stipula di convenzioni con gli Enti e Istituti di cui al successivo comma. IV.3.4. E' previsto che gli Istituti di credito abilitati siano autorizzati ad emettere apposite serie di obbligazioni per il finanziamento degli interventi previsti dal presente piano. L'utilizzo del ricavato delle suddette emissioni obbligazionarie sara' regolato da apposita convenzione. Con successiva norma di legge sara' disciplinata la concessione della garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse per il finanziamento del presente piano. In particolare sara' previsto che il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, puo' concedere la suddetta garanzia nei limiti ed alle condizioni stabilite, con proprio decreto, dallo stesso Ministro del tesoro. IV.3.5. E' concessa, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nello Stato di Previsione della spesa del Ministro del Tesoro, la copertura del rischio di cambio, nel caso di prestiti esteri stipulati nel finanziamento di interventi previsti dal presente piano. IV.4. Personale _________ Per eventuali esigenze di assunzione di personale da parte degli enti competenti per la gestione delle opere e dei servizi previsti dal presente piano e per la relativa attivita' di vigilanza si provvedera', ove occorra, su segnalazione del Comitato di Coordinamento, nei modi di cui all'art 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze. IV.5. Accelerazione finanziaria dell'attuazione del piano ___________________________________________________ Qualora con successivi provvedimenti legislativi vengano stanziate dallo Stato ulteriori risorse finanziarie per interventi rientranti nella tipologia di quelli previsti dal presente piano, la parte di tali risorse destinate al bacino idrografico in questione sara' utilizzata per accelerare l'attuazione del piano medesimo, anticipando le quote di spesa a carico dello Stato, previste dai precedenti punti, sugli esercizi successivi a quelli in cui tali risorse si rendano disponibili. V - CONTROLLI Gli enti titolari degli interventi previsti dal presente piano, nonche' gli enti ai quali compete ai sensi della legislazione vigente l'attivita' di vigilanza e controllo nelle materie di cui ai settori di interventi del piano, sono tenuti a fornire informazioni sulla propria attivita' al Comitato di Coordinamento di cui alla precedente sezione III. In particolare, tali Enti predispongono annualmente un rapporto redatto secondo direttive che verranno emanate dal citato Comitato sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle attivita' di vigilanza e controllo svolte. Il rapporto e' trasmesso al Comitato di Coordinamento entro il 31 gennaio di ogni anno.
Note al punto I: -Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca: "Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183". -Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183". Nota al punto II.5.1: Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 203/1988 e' il seguente: "2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione". Nota al punto IV.1.3: Il testo dell'art. 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea), come modificato dall'art. 2 della legge n. 687/1984 e dell'art. 9 della legge n. 80/1987, e' il seguente: "Gli appalti di cui all'art. 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: (omissis); b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo; al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendiconto ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita". Note al punto IV.2.1: -Il testo dell'art. 27 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "Art. 27.-1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di preminente interesse nazionale, nonche' per le opere pubbliche dello Stato anche articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le amministrazioni e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonche' per quelle necessarie ed urgenti indivuduate su proposta del Ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, province e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta, di "rilevante interesse" dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli atti di intesa, autorizzazione, approvazione o nulla osta per l'attuazione delle suddette opere adottati o motivatamente negati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro novanta giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti, in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono escluse dalle procedure di cui al presente comma la localizzazione e la costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone. 2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dell'amministrazione precedente, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate perche' ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1 che non siano stati espletati entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la conferenza e' convocata dalla regione entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma. 3. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggista ed ambientale e i poteri attrubuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni. 4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente puo' convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti comparteci alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa, per definire modalita' e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da apposito verbale, che e' pubblicato con le modalita' di cui all'art. 7, comma 3, della legge 1o marzo 1986, n. 64, e produce gli stessi effetti previsti dalla norma citata. 5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione precedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresi' dei servizi dell'amministrazione precedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche". -Il testo dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' il seguente: "Art. 81 (Competenze dello Stato).___ Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382*1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo. b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionali competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari". Nota al punto IV.4: Si trascrive il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 24 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici-con esclusione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attivita' creditizie, nonche' degli enti ed istituti di cui al n. 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986__,n. 68, gli enti locali e le loro aziende, le unita' sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilita', ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro. 3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e sucessive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonche' quelle di cui all'art. 6, comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assicurazioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidita' superiore al 50 per cento. La visita e' disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di multilazione o invalidita' del soggetto, dell'idoneita' del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneita' fisica".