ART. 11 (Annotazione nel registro del trasferimento di sede) 1. Qualora il soggetto iscritto nel registro trasferisca la residenza o la sede legale in altra provincia, deve darne comunicazione, entro sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia alla camera di commercio presso la quale e' iscritto, sia quella nella cui circoscrizione si trasferisce, senza tuttavia essere tenuto a fornire certificati di iscrizione nel registro e, se ha preposti, nell'elenco speciale. 2. Le commissioni per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, provvedono, rispettivamente, alla cancellazione e alla nuova iscrizione. La camera di commercio che effettua la cancellazione annota nel registro che questa avviene per trasferimento. La cancellazione e' disposta dopo che l'altra camera di commercio avra' comunicato l'avvenuta iscrizione, e comunque trascorso un anno dalla data di spedizione della raccomandata. Tale camera provvede all'iscrizione senza procedere ad un nuovo accertamento dei requisiti morali e professionali. 3. L'interessato deve comunicare alla camera di commercio, entro lo stesso termine di cui al comma 1, per la relativa annotazione nel registro, anche il trasferimento avvenuto nell'ambito della stessa provincia.