ART. 11 
        (Annotazione nel registro del trasferimento di sede) 
 
  1.  Qualora  il  soggetto  iscritto  nel  registro  trasferisca  la
residenza  o  la  sede  legale  in  altra   provincia,   deve   darne
comunicazione, entro sessanta giorni, mediante  lettera  raccomandata
con avviso di ricevimento, sia alla camera  di  commercio  presso  la
quale  e'  iscritto,  sia  quella   nella   cui   circoscrizione   si
trasferisce, senza tuttavia essere tenuto a  fornire  certificati  di
iscrizione nel registro e, se ha preposti, nell'elenco speciale. 
  2. Le commissioni per la tenuta del registro,  di  cui  all'art.  4
della legge, provvedono, rispettivamente, alla cancellazione  e  alla
nuova  iscrizione.  La  camera   di   commercio   che   effettua   la
cancellazione  annota   nel   registro   che   questa   avviene   per
trasferimento. La cancellazione e' disposta dopo che  l'altra  camera
di commercio  avra'  comunicato  l'avvenuta  iscrizione,  e  comunque
trascorso un anno dalla data di spedizione della  raccomandata.  Tale
camera  provvede  all'iscrizione  senza   procedere   ad   un   nuovo
accertamento dei requisiti morali e professionali. 
  3. L'interessato deve comunicare alla camera di commercio, entro lo
stesso termine di cui al comma 1, per  la  relativa  annotazione  nel
registro, anche il trasferimento avvenuto  nell'ambito  della  stessa
provincia.