ART. 12 
     (Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame) 
  1. L'esame di idoneita' all'esercizio del commercio  al  minuto  di
cui all'art. 5, primo comma,  n.  1,  della  legge  e'  sostenuto  su
nozioni di carattere generale attinenti all'attivita' di vendita e su
nozioni di  carattere  particolare  attinenti  alle  specializzazioni
merceologiche (tabelle o categorie  di  prodotti)  per  le  quali  e'
prevista l'iscrizione, in  conformita'  all'allegato  2  al  presente
decreto. All'esame sono ammessi soltanto coloro che  hanno  raggiunto
la maggiore eta' e i minori emancipati. 
  2. Ai fini dell'applicazione della norma di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e della presentazione della domanda di  esame  alla
camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui  all'allegato  5
al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei: 
  a) tabelle I, VI, VII; 
  b) tabelle II, III, IV, V; 
  c) tabella VIII; 
  d) tabelle IX, X; 
  e) tabella XI; 
  f) tabella XII; 
  g) tabella XIII; 
  h) tabella XIV. 
  3. Chi intenda svolgere un'attivita' di vendita in base alla  norma
di  cui  al  successivo  art.  56,  comma  9,  sostiene  l'esame  con
riferimento  alle  materie  specifiche  riguardanti  la  preparazione
professionale per esercitare il commercio dei prodotti compresi nella
tabella richiesta. 
  4. L'esame si svolge in forma scritta, su  questionari  predisposti
dalla commissione d'esame, ed in forma orale mediante colloquio.  Chi
non supera la prova scritta non e' ammesso alla prova orale. La prova
orale e' pubblica. La giunta camerale stabilisce le modalita' con  le
quali viene attestato l'esito dell'esame. 
  5. L'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di  vendita  conseguita
mediante esame e' valida per ottenere l'iscrizione nel  registro  per
tutte le specializzazioni merceologiche per le quali  siano  previste
le stesse materie d'esame. 
  6. Il soggetto iscritto nel registro per l'esercizio dell'attivita'
di vendita, che intenda ottenere l'iscrizione,  mediante  esame,  per
altre specializzazioni merceologiche oltre quelle  per  le  quali  e'
gia' iscritto, sostiene la prova con riferimento alle sole nozioni di
carattere particolare attinenti alle  specializzazioni  merceologiche
stesse, indicate nell'allegato 2 nel presente decreto.  La  prova  e'
solo in forma orale. 
  7. L'esame richiesto dall'art. 5,  ultimo  comma,  della  legge  e'
necessario per la vendita, e non per la somministrazione dei prodotti
indicati nel successivo articolo 16, comma 1.