ART. 13 (Requisiti professionali per il commercio all'ingrosso: esame) 1. L'esame di idoneita' all'esercizio del commercio all'ingrosso di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge e' sostenuto con riferimento alle categorie di prodotti per le quali si chiede l'iscrizione nel registro. 2. Le materie d'esame sono quelle previste per i gruppi merceologici di cui al precedente art. 12, comma 2, escluso il gruppo c), nei quali siano comprese le categorie richieste. 3. La commissione d'esame e' quella di cui al successivo art. 14. 4. La domanda d'esame e' presentata dall'interessato alla camera di commercio con l'indicazione delle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione. Possono essere ammessi all'esame soltanto i soggetti di cui al precedente art. 12, comma 1.