ART. 13 
    (Requisiti professionali per il commercio all'ingrosso: esame) 
  1. L'esame di idoneita' all'esercizio del commercio all'ingrosso di
cui all'art. 5, primo comma, n.  1,  della  legge  e'  sostenuto  con
riferimento alle  categorie  di  prodotti  per  le  quali  si  chiede
l'iscrizione nel registro. 
  2.  Le  materie  d'esame  sono  quelle  previste   per   i   gruppi
merceologici di cui al precedente art. 12, comma 2, escluso il gruppo
c), nei quali siano comprese le categorie richieste. 
  3. La commissione d'esame e' quella di cui al successivo art. 14. 
  4. La domanda d'esame e' presentata dall'interessato alla camera di
commercio con l'indicazione  delle  categorie  merceologiche  per  le
quali  si  chiede  l'iscrizione.  Possono  essere  ammessi  all'esame
soltanto i soggetti di cui al precedente art. 12, comma 1.