ART. 14 
                        (Commissione d'esame) 
  1. La commissione d'esame  prevista  dall'art.  5  della  legge  e'
nominata  dalla  giunta  camerale.  La  giunta  camerale  nomina   il
presidente scegliendolo  fra  i  funzionari  statali  della  carriera
direttiva che prestano la loro  attivita'  come  segretario  generale
della  camera  o  come   funzionario   del   corrispondente   ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato  oppure,
qualora  essi  manchino  o  siano  impossibilitati  a  presiedere  la
commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava
qualifica  funzionale  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31  maggio  1984,  n.  665.  Il  funzionario  camerale  e'
designaato dal  segretario  generale  della  camera,  il  funzionario
dell'ufficio   provinciale   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso. 
  2. La commissione d'esame e' composta altresi' dei seguenti membri: 
  - un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie; 
  - un insegnante di merceologia di scuole secondarie  o  un  esperto
della materia; 
  -  un  rappresentante  tecnico,  del  settore  medico,  dell'unita'
sanitaria locale nella cui circoscrizione e'  ubicata  la  camera  di
commercio o di altra dello stesso comune; 
  - un rappresentante dell'intendenza di finanza; 
  - un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro; 
  - un esperto del commercio per  ciascuno  dei  primi  sette  gruppi
merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2;  tale  esperto
e' chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi  al
gruppo merceologico di sua competenza; 
  - un esperto della  somministrazione  di  alimenti  o  bevande  per
ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione degli esercizi della
ristorazione, somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo
stesso e' chiamato a far parte  della  commissione,  anche  da  solo,
esclusivamente  per  esaminare  coloro   che   intendono   esercitare
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. 
  3. La commissione e' integrata con un rappresentante  tecnico,  del
settore  veterinario,  dell'unita'   sanitaria   locale   nella   cui
circoscrizione e' ubicata la camera di commercio  o  di  altra  dello
stesso comune, qualora l'esame  riguardi  le  materie  relative  alle
tabelle del gruppo b) di cui al precedente art. 12, comma 2. 
  4. Per gli esami concernenti categorie di  prodotti  relative  alla
tabella XIV l'esperto  del  commercio  e'  lo  stesso  che  e'  stato
nominato per gli esami relativi al gruppo c)  di  cui  al  precedente
art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli  nominati  per  gli
altri gruppi merceologici,  qualora  essi  non  siano  presenti  alle
riunioni della commissione. 
  5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche
nominati membri supplenti. 
  6. Il segretario della commissione e' un funzionario  della  camera
di  commercio  appartenente  alla  settima  o  alla  sesta  qualifica
funzionale di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale. 
  7. La commissione si riunisce almeno  ogni  sei  mesi,  qualora  vi
siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti
per la materia dell'esame. 
  8. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui ai commi
2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte.  La  procedura  di
rinnovo della commissione va iniziata dalla  giunta  camerale  almeno
tre mesi prima della data di scadenza. 
  9. I membri, effettivi o  supplenti,  non  presenti  alle  riunioni
della commissione possono da questa essere sostituiti immediatamente,
per la seduta d'esame  interessata,  con  esperti,  su  proposta  del
presidente. 
  10. La giunta camerale dispone la  sostituzione  dei  membri  della
commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni  per
almeno tre volte nel corso dell'anno. 
  11. Possono essere nominate piu' commissioni d'esame. 
  12. Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo  i  segretari
generali di camere di commercio non  appartenenti  ai  ruoli  statali
sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale.