ART. 15 
   (Requisiti professionali per il commercio: pratica commerciale) 
  1. Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5,  primo  comma,
n. 2, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per  l'esercizio
di qualsiasi attivita' di vendita all'ingrosso  o  al  minuto,  fatto
salvo  il  disposto  del  successivo  art.  16,  comma  1,  la  quale
corrisponda al gruppo merceologico o alla categoria merceologica  nel
cui ambito il richiedente abbia conseguito il requisito della pratica
commerciale. Per gruppo merceologico si intende quello  di  cui  alle
lett. a), c), d), e), f), g) del precedente art. 12, comma 2. 
  2. La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base
alla tabella VIII e' valida  ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro
anche per le attivita' dei gruppi merceologici a),  d),  e),  f),  g)
predetti e per le categorie merceolagiche della tabella XIV,  nonche'
agli effetti del successivo art. 16, comma 2. 
  3. La pratica commerciale di cui all'art. 5,  primo  comma,  n.  2,
della  legge  e'  valida  ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro  a
condizione che l'interessato  dimostri  di  aver  operato,  anche  in
imprese esercenti un'attivita' stagionale, per uno o piu' periodi  di
tempo pari complessivamente ad almeno ventiquattro mesi o 730 giorni. 
  4. Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, primo comma, n.
2, della legge e'  provato,  se  trattasi  di  attivita'  commerciale
esercita in  proprio,  mediante  certificazione  dell'iscrizione  nel
registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio; se trattasi di
attivita' esercitata  in  qualita'  di  dipendente,  mediante  idonea
documentazione  atta  a  dimostrare  l'iscrizione   all'assicurazione
obbligatoria; se trattasi  di  attivta'  esercitata  quale  familiare
coaditure  mediante  l'iscrizione  negli  elementi  nominativi  degli
esercenti attivita' commerciali di cui  all'art.  6  della  legge  27
novembre 1960, n. 1397, modificata con legge  25  novembre  1971,  n.
1088, e con legge 3 giugno 1975, n. 160. 
  5. Nei casi in cui la legge 27 novembre 1960, n.  1397,  non  trovi
applicazione la qualita' di familiare coadiutore e' provata  mediante
attestato della ditta, convalidato dalla commissione  per  la  tenuta
del registro in base, ove occorra, ad indagini esperite dalla  camera
di commercio. 
  6. La cancellazione dagli elenchi  nominativi  per  l'insussistenza
dei requisiti  dell'abitualita'  e  della  prevalenza  dell'esercizio
dell'attivita' non comporta la cancellazione  dal  registro,  purche'
l'esercizio della attivita' stessa per il periodo di tempo prescritto
sia provato ai sensi del comma 5 del presente articolo. 
  7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 2,  della
legge e' riconosciuto valido l'esercizio di  qualsiasi  attivita'  di
vendita all'ingrosso o al minuto, anche se trattasi di attivita'  che
la legge esclude dal suo campo di applicazione,  nonche'  l'esercizio
dell'attivita' di agente o di rappresentante di commercio di cui alla
legge 3 maggio 1985, n. 204, in qualita' di titolare o di  dipendente
qualificato, fatto  comunque  salvo  il  disposto  del  comma  1  del
presente articolo. Fatto salvo tale disposto, e' riconosciuta  valida
anche  l'attivita'  di  amministratore   di   societa'   regolarmente
costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti. 
 
            Nota all'art. 15: 
            Il testo dell'art. 6 della legge  27  novembre  1960,  n.
          1397, modificata dalla legge 25 novembre 1971, n.  1088,  e
          dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e' il seguente: 
            "Art. 6 - La commissione provinciale per l'accertamento e
          la compilazione degli elenchi nominativi degli esercencenti
          attivita'  commerciali,  provvede,  secondo  le  istruzioni
          della commissione centrale di cui all'art. 8 e  sulla  base
          delle denuncie di  cui  all'art.  4,  alla  compilazione  e
          all'aggiornamento degli elenchi  nominativi  di  tutti  gli
          esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi  familiari
          soggetti  alla   assicurazione   obbligatoria   contro   le
          malattie,  previo  accertamento  che  gli  stessi  sono  in
          possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge. 
            Gli elenchi devono essere  divisi  per  comune  e  devono
          tenere distinti i titolari  di  attivita'  commerciale  dai
          familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo,  della
          data di presentazione delle singole denuncie. 
            In caso di omessa denuncia  o  di  denuncia  infedele  la
          commissione  provinciale  procede  alla  iscrizione   negli
          elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio".