ART. 15 (Requisiti professionali per il commercio: pratica commerciale) 1. Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto, fatto salvo il disposto del successivo art. 16, comma 1, la quale corrisponda al gruppo merceologico o alla categoria merceologica nel cui ambito il richiedente abbia conseguito il requisito della pratica commerciale. Per gruppo merceologico si intende quello di cui alle lett. a), c), d), e), f), g) del precedente art. 12, comma 2. 2. La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base alla tabella VIII e' valida ai fini dell'iscrizione nel registro anche per le attivita' dei gruppi merceologici a), d), e), f), g) predetti e per le categorie merceolagiche della tabella XIV, nonche' agli effetti del successivo art. 16, comma 2. 3. La pratica commerciale di cui all'art. 5, primo comma, n. 2, della legge e' valida ai fini dell'iscrizione nel registro a condizione che l'interessato dimostri di aver operato, anche in imprese esercenti un'attivita' stagionale, per uno o piu' periodi di tempo pari complessivamente ad almeno ventiquattro mesi o 730 giorni. 4. Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge e' provato, se trattasi di attivita' commerciale esercita in proprio, mediante certificazione dell'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio; se trattasi di attivita' esercitata in qualita' di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria; se trattasi di attivta' esercitata quale familiare coaditure mediante l'iscrizione negli elementi nominativi degli esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata con legge 25 novembre 1971, n. 1088, e con legge 3 giugno 1975, n. 160. 5. Nei casi in cui la legge 27 novembre 1960, n. 1397, non trovi applicazione la qualita' di familiare coadiutore e' provata mediante attestato della ditta, convalidato dalla commissione per la tenuta del registro in base, ove occorra, ad indagini esperite dalla camera di commercio. 6. La cancellazione dagli elenchi nominativi per l'insussistenza dei requisiti dell'abitualita' e della prevalenza dell'esercizio dell'attivita' non comporta la cancellazione dal registro, purche' l'esercizio della attivita' stessa per il periodo di tempo prescritto sia provato ai sensi del comma 5 del presente articolo. 7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge e' riconosciuto valido l'esercizio di qualsiasi attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto, anche se trattasi di attivita' che la legge esclude dal suo campo di applicazione, nonche' l'esercizio dell'attivita' di agente o di rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in qualita' di titolare o di dipendente qualificato, fatto comunque salvo il disposto del comma 1 del presente articolo. Fatto salvo tale disposto, e' riconosciuta valida anche l'attivita' di amministratore di societa' regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti.
Nota all'art. 15: Il testo dell'art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1088, e dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e' il seguente: "Art. 6 - La commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercencenti attivita' commerciali, provvede, secondo le istruzioni della commissione centrale di cui all'art. 8 e sulla base delle denuncie di cui all'art. 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge. Gli elenchi devono essere divisi per comune e devono tenere distinti i titolari di attivita' commerciale dai familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denuncie. In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio".