ART. 16 
  (Requisiti  professionali  per  la  vendita  dei  prodotti  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 5 della legge) 
  1. I prodotti il cui  commercio  puo'  essere  esercitato  solo  da
coloro che abbiano superato l'esame di cui all'art. 5,  primo  comma,
n. 1, della legge sono le carni di tutte le specie animali. 
  2. L'iscrizione per il gruppo b) di cui al precedente art. 12  puo'
essere ottenuta mediante la pratica commerciale o il superamento  del
corso professionale solo con  efficacia  limitata  alle  carni  delle
specie ittiche di cui alla tabella  V  dell'allegato  5  al  presente
decreto, sempre che la pratica commerciale e il  corso  professionale
si riferiscano a tali prodotti. 
  3. La norma di cui al comma 1 del presente articolo non si  applica
ai prodotti surgelati  venduti  in  conformita'  alle  norme  che  li
riguardano.