ART. 16 (Requisiti professionali per la vendita dei prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge) 1. I prodotti il cui commercio puo' essere esercitato solo da coloro che abbiano superato l'esame di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge sono le carni di tutte le specie animali. 2. L'iscrizione per il gruppo b) di cui al precedente art. 12 puo' essere ottenuta mediante la pratica commerciale o il superamento del corso professionale solo con efficacia limitata alle carni delle specie ittiche di cui alla tabella V dell'allegato 5 al presente decreto, sempre che la pratica commerciale e il corso professionale si riferiscano a tali prodotti. 3. La norma di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai prodotti surgelati venduti in conformita' alle norme che li riguardano.