ART. 17 (Requisiti professionali per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: esame) 1. L'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 6 n. 1, della legge e' sostenuto davanti alla commissione prevista dal precedente art. 14. 2. Le materie d'esame sono indicate nell'allegato 3 al presente decreto. 3. La domanda di esame e' presentata alla camera di commercio. Possono essere ammessi all'esame soltanto i soggetti di cui al precedente art. 12, comma 1.