ART. 17 
  (Requisiti professionali per  l'attivita'  di  somministrazione  al
pubblico di alimenti o bevande: esame) 
  1.   L'esame   di   idoneita'   all'esercizio   dell'attivita'   di
somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art.  6
n. 1, della legge e' sostenuto davanti alla commissione prevista  dal
precedente art. 14. 
  2. Le materie d'esame sono indicate  nell'allegato  3  al  presente
decreto. 
  3. La domanda di esame e'  presentata  alla  camera  di  commercio.
Possono essere ammessi  all'esame  soltanto  i  soggetti  di  cui  al
precedente art. 12, comma 1.