ART. 18 
  (Requisiti professionali per la  somministrazione  al  pubblico  di
alimenti o bevande: pratica commerciale) 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6,  n.  2,  della  legge  la
pratica  commerciale  e'  valida  soltanto  nei  limiti  di  cui   al
precedente art. 15, comma 3. 
  2. Il possesso dei requisiti richiesti dall'art.  6,  n.  2,  della
legge e' provato ai sensi del precedente art. 15, commi 4 e 5. 
  3. Il precedente art. 15, comma 6, si  applica  anche  ai  soggetti
iscritti nel registro per la somministrazione di alimenti o  bevande.
"4. La pratica  commerciale  acquisita  nelle  imprese  esercenti  la
somministrazione di alimenti o bevande non e' valida per l'iscrizione
nel registro relativa all'esercizio di vendita di merci, e viceversa. 
  5.  L'attivita'  di   amministratore   di   societa'   regolarmente
costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti e' valida  ai
fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 2, della legge.