ART. 18 (Requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: pratica commerciale) 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 2, della legge la pratica commerciale e' valida soltanto nei limiti di cui al precedente art. 15, comma 3. 2. Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6, n. 2, della legge e' provato ai sensi del precedente art. 15, commi 4 e 5. 3. Il precedente art. 15, comma 6, si applica anche ai soggetti iscritti nel registro per la somministrazione di alimenti o bevande. "4. La pratica commerciale acquisita nelle imprese esercenti la somministrazione di alimenti o bevande non e' valida per l'iscrizione nel registro relativa all'esercizio di vendita di merci, e viceversa. 5. L'attivita' di amministratore di societa' regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti e' valida ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 2, della legge.