ART. 19 (Requisiti professionali per l'attivita' ricettiva: esame) 1. L'esame cui e' sottoposto il soggetto che chiede l'iscrizione nella sezione speciale per l'esercizio dell'attivita' ricettiva e' sostenuto, con le modalita' osservate per gli altri soggetti tenuti ad iscriversi nel registro, davanti ad una commissione nominata, presieduta e funzionante secondo il disposto dell'art. 14 del presente decreto. 2. La commissione e' composta altresi' dai seguenti membri: un insegnante di merceologia di scuola secondaria o un esperto della materia; un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unita' sanitaria nella cui circoscrizione e' ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune; un rappresentante dell'intendenza di finanza; un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro; un insegnante di tecniche turistiche e alberghiere di scuole secondarie o un esperto della materia. 3. La commissione e' integrata da un esperto di gestione di strutture ricettive nominato dalla regione. Fino a quando tale esperto non sara' stato nominato, la commissione funzionale validamente con la presenza dei soli membri indicati nel comma 2. 4. Le materie d'esame sono indicate nell'allegato 4 al presente decreto. L'accertamento delle nozioni relative va effettuato in relazione a tutti i vari tipi di struttura ricettiva, anche se nella domanda d'esame presentata alla camera di commercio l'interessato abbia indicato soltanto uno di essi o alcuni.