ART. 19 
      (Requisiti professionali per l'attivita' ricettiva: esame) 
  1. L'esame cui e' sottoposto il soggetto  che  chiede  l'iscrizione
nella sezione speciale per l'esercizio  dell'attivita'  ricettiva  e'
sostenuto, con le modalita' osservate per gli altri  soggetti  tenuti
ad iscriversi nel registro,  davanti  ad  una  commissione  nominata,
presieduta  e  funzionante  secondo  il  disposto  dell'art.  14  del
presente decreto. 
  2. La commissione e' composta altresi' dai seguenti membri: 
  un insegnante di merceologia di  scuola  secondaria  o  un  esperto
della materia; 
  un  rappresentante  tecnico,  del   settore   medico,   dell'unita'
sanitaria nella cui circoscrizione e' ubicata la camera di  commercio
o di altra dello stesso comune; 
  un rappresentante dell'intendenza di finanza; 
  un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro; 
  un insegnante  di  tecniche  turistiche  e  alberghiere  di  scuole
secondarie o un esperto della materia. 
  3. La commissione  e'  integrata  da  un  esperto  di  gestione  di
strutture ricettive  nominato  dalla  regione.  Fino  a  quando  tale
esperto  non  sara'  stato  nominato,   la   commissione   funzionale
validamente con la presenza dei soli membri indicati nel comma 2. 
  4. Le materie d'esame sono indicate  nell'allegato  4  al  presente
decreto. L'accertamento  delle  nozioni  relative  va  effettuato  in
relazione a tutti i vari tipi di struttura ricettiva, anche se  nella
domanda d'esame presentata alla  camera  di  commercio  l'interessato
abbia indicato soltanto uno di essi o alcuni.