ART. 2 
                  (Formazione e natura del registro) 
  1. Il  registro  degli  esercenti  il  commercio  all'ingrosso,  il
commercio al minuto, la somministrazione al pubblico di  aliementi  o
bevande e l'attivita' ricettiva, che deve istituirsi presso  ciascuna
camera di commercio, puo' essere tenuto in forma  di  schedario,  con
schede preventivamente numerate e vidimate, oppure con altre tecniche
in uso. La vidimazione e' effettuata dal  segretario  generale  della
camera di commercio o da un funzionario da lui delegato. 
  2. Nel registro debbono essere indicati: 
  a)  nome,  luogo  e  data  di  nascita,  residenza  e  nazionalita'
dell'iscritto; se  trattasi  di  persona  giuridica  o  di  societa',
denominazione o ragione e sede sociale; se la  societa'  e'  soggetta
all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, il numero della
relativa iscrizione; 
  b) data dell'iscrizione nel registro; 
  c)  attivita'  economica  in  relazione  alla  quale  e'   disposta
l'iscrizione, distina e qualificata  secondo  le  disposizioni  della
legge e del presente decreto; 
  3. Il registro puo' essere suddiviso in distinte sezioni secondo  i
tipi di attivita' e le speciliazzazioni merceologiche. In  tal  caso,
se il registro e' tenuto in forma di  schedario,  le  schede  debbono
essere distintamente numerate  in  ordine  progressivo  per  ciascuna
sezione del registro. 
  4. Di tutti gli iscritti e' tenuto un  elenco  generale  in  ordine
alfabetico, nel quale, accanto al nome o alla denominazione o ragione
sociale,  sono  specificati   il   tipo   di   attivita'   (commercio
all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione  al  pubblico  di
alimenti o bevande,  attivita'  ricettiva),  il  settore  di  vendita
(alimentare,   non   alimentare,    misto),    le    specializzazioni
merceologiche (tabelle o categorie di prodotti oppure, se  si  tratta
di somministrazione  di  alimenti  o  bevande,  i  tipi  di  pubblici
esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2). 
  5. Il registro e l'annesso elenco speciale sono pubblici. 
  6.  Il  registro  e'  sottoposto  a  revisione  ogni  decennio.  Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce
le modalita' per la revisione.