ART. 2 (Formazione e natura del registro) 1. Il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, la somministrazione al pubblico di aliementi o bevande e l'attivita' ricettiva, che deve istituirsi presso ciascuna camera di commercio, puo' essere tenuto in forma di schedario, con schede preventivamente numerate e vidimate, oppure con altre tecniche in uso. La vidimazione e' effettuata dal segretario generale della camera di commercio o da un funzionario da lui delegato. 2. Nel registro debbono essere indicati: a) nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalita' dell'iscritto; se trattasi di persona giuridica o di societa', denominazione o ragione e sede sociale; se la societa' e' soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione; b) data dell'iscrizione nel registro; c) attivita' economica in relazione alla quale e' disposta l'iscrizione, distina e qualificata secondo le disposizioni della legge e del presente decreto; 3. Il registro puo' essere suddiviso in distinte sezioni secondo i tipi di attivita' e le speciliazzazioni merceologiche. In tal caso, se il registro e' tenuto in forma di schedario, le schede debbono essere distintamente numerate in ordine progressivo per ciascuna sezione del registro. 4. Di tutti gli iscritti e' tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome o alla denominazione o ragione sociale, sono specificati il tipo di attivita' (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, attivita' ricettiva), il settore di vendita (alimentare, non alimentare, misto), le specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2). 5. Il registro e l'annesso elenco speciale sono pubblici. 6. Il registro e' sottoposto a revisione ogni decennio. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalita' per la revisione.