ART. 20 (Corsi professionali) 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 3, della legge, il corso professionale deve avere oggetto materie idonee al conseguimento della specifica qualificazione professionale, indicate nell'allegato 6 al presente decreto. 2. Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 3, della legge ha titolo ad ottenere solo per l'esercizio dell'attivita' di vendita, all'ingrosso o al minuto, corrispondente al gruppo merceologico per il quale abbia superato il corso professionale e di cui al precedente art. 12, comma 2, fatto salvo il disposto del prefcedente art. 16, comma 1. 3. Il requisito di cui all'art. 5, lett. d), della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' posseduto non solo da chi ha superato l'esame di cui al precedente art. 19, ma anche da chi ha concluso con esito positivo, dimostrato dall'attestato di superamento di apposito esame, corsi di studio o di formazione professionale attinenti all'attivita' ricettiva riconosciuti dallo Stato o dalla o dalle province autonome di Bolzano e di Trento. 4. Il superamento dei corsi professionali riguardanti l'attivita' di vendita non e' valido ai fini dell'iscrizione nel registro per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, ne' per l'esercizio dell'attivita' ricettiva, e viceversa. 5. Il programma di svolgimento dei costi di cui agli artt. 5 e 6 della legge deve essere portato preventivamente a conoscenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che puo' richiedere modifiche e integrazioni. 6. Il corso si conclude con lo scrutinio finale al quale si procede sulla base di un colloquio con ogni candidato. 7. Il colloquio si svolge davanti ad una commissione alla quale partecipa un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. Sono validi, ai fini dell'iscrizione nel registro, anche: a) i diplomi universitari o rilasciati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado, purche' i corsi di studio relativi agli uni e agli comprendano materie incluse fra quelle di cui all'allegato 6 al presente decreto. b) i diplomi diversi da quelli di cui al punto precedente. I diplomi di cui al punto a) del comma 7 sono validi per ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qulsiasi attivita' di vendita, qualora le materie cui si fa riferimento siano incluse nel programma del corso professionale per il commercio, oppure per l'esercizio di qualsiasi attivita' di somministrazione, qualora tali materie siano incluse nel programma del corso professionale per la somministrazione; i diplomi di cui al punto b) sono validi per ottenere l'iscrizione per l'esercizio della sola attivita' che abbia ad oggetto prodotti al cui uso o alla cui conoscenza l'insegnamento impartito e prerdinato.