ART. 20 
                        (Corsi professionali) 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 3,  della
legge, il corso professionale deve avere oggetto  materie  idonee  al
conseguimento della specifica qualificazione professionale,  indicate
nell'allegato 6 al presente decreto. 
  2. Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5,  primo  comma,
n. 3,  della  legge  ha  titolo  ad  ottenere  solo  per  l'esercizio
dell'attivita' di vendita, all'ingrosso o al  minuto,  corrispondente
al  gruppo  merceologico  per  il  quale  abbia  superato  il   corso
professionale e di cui al precedente art. 12, comma 2, fatto salvo il
disposto del prefcedente art. 16, comma 1. 
  3. Il requisito di cui all'art. 5, lett. d), della legge 17  maggio
1983, n. 217, e' posseduto non solo da chi ha superato l'esame di cui
al precedente art.  19,  ma  anche  da  chi  ha  concluso  con  esito
positivo, dimostrato dall'attestato di superamento di apposito esame,
corsi di studio o di formazione professionale attinenti all'attivita'
ricettiva riconosciuti dallo Stato o dalla o dalle province  autonome
di Bolzano e di Trento. 
  4. Il superamento dei corsi professionali  riguardanti  l'attivita'
di vendita non e' valido ai fini  dell'iscrizione  nel  registro  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  al   pubblico   di
alimenti o bevande, ne' per l'esercizio dell'attivita'  ricettiva,  e
viceversa. 
  5. Il programma di svolgimento dei costi di cui agli artt.  5  e  6
della legge deve essere  portato  preventivamente  a  conoscenza  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che  puo'
richiedere modifiche e integrazioni. 
  6. Il corso si conclude con lo scrutinio finale al quale si procede
sulla base di un colloquio con ogni candidato. 
  7. Il colloquio si svolge davanti ad  una  commissione  alla  quale
partecipa un funzionario designato dal Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato. 
  8. Sono validi, ai fini dell'iscrizione nel registro, anche: 
  a) i diplomi universitari o rilasciati da  istituti  di  istruzione
secondaria di secondo grado, purche' i corsi di studio relativi  agli
uni e agli comprendano materie incluse fra quelle di cui all'allegato
6 al presente decreto. 
  b) i diplomi diversi da quelli di cui al punto precedente. 
  I diplomi di cui al punto a) del comma 7 sono validi  per  ottenere
l'iscrizione  per  l'esercizio  di  qulsiasi  attivita'  di  vendita,
qualora le materie cui si fa riferimento siano incluse nel  programma
del corso professionale per il commercio, oppure per  l'esercizio  di
qualsiasi attivita' di somministrazione, qualora tali  materie  siano
incluse   nel   programma   del   corso    professionale    per    la
somministrazione; i diplomi di  cui  al  punto  b)  sono  validi  per
ottenere l'iscrizione per l'esercizio della sola attivita' che  abbia
ad oggetto prodotti al cui uso o alla cui  conoscenza  l'insegnamento
impartito e prerdinato.