ART. 21 
   (Attestazione dei requisiti professionali conseguiti all'estero) 
  1.  Per  i  cittadini  italiani  che  hanno  svolto  all'estero  le
attivita' disciplinate dalla legge e dal presente decreto il possesso
dei requisiti di cui agli artt. 5, primo comma, n.  2,  e  6,  n.  2,
della legge e' attestato dalle autorita' consolari italiane. 
  2. Se essi  hanno  seguito  all'estero  con  esito  positivo  corsi
professionali, la validita' degli stessi ai  fini  del  possesso  del
requisito di cui agli artt. 5, primo comma, n. 3, e n. 6, n. 3, della
legge e' accertata secondo le norme in vigore. 
  3. Per i cittadini non italiani il possesso dei  requisiti  di  cui
agli artt. 5, primo comma, nn. 2 e 3, e 6, nn. 2 e 3, della legge  e'
attestato in conformita' alle norme in vigore. In  base  alle  stesse
norme e' accertata la validita' dei corsi professionali ai  fini  del
possesso del requisito di cui agli artt. 5, primo comma, n. 3,  e  n.
6, n. 3, della legge, quando essi siano stati seguiti all'estero. 
  4. Per  i  cittadini  degli  altri  Stadi  membri  della  Comunita'
economica europea il possesso dei  requisiti  predetti  e'  attestato
dalle autorita'  ed  organismi  designati  dai  rispettivi  stati  in
conformita' alle direttive comunitarie. La  validita'  dei  corsi  e'
accertato  dalle  amministrazioni  competenti  in  conformita'   alle
direttive comunitarie.