ART. 21 (Attestazione dei requisiti professionali conseguiti all'estero) 1. Per i cittadini italiani che hanno svolto all'estero le attivita' disciplinate dalla legge e dal presente decreto il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, primo comma, n. 2, e 6, n. 2, della legge e' attestato dalle autorita' consolari italiane. 2. Se essi hanno seguito all'estero con esito positivo corsi professionali, la validita' degli stessi ai fini del possesso del requisito di cui agli artt. 5, primo comma, n. 3, e n. 6, n. 3, della legge e' accertata secondo le norme in vigore. 3. Per i cittadini non italiani il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, primo comma, nn. 2 e 3, e 6, nn. 2 e 3, della legge e' attestato in conformita' alle norme in vigore. In base alle stesse norme e' accertata la validita' dei corsi professionali ai fini del possesso del requisito di cui agli artt. 5, primo comma, n. 3, e n. 6, n. 3, della legge, quando essi siano stati seguiti all'estero. 4. Per i cittadini degli altri Stadi membri della Comunita' economica europea il possesso dei requisiti predetti e' attestato dalle autorita' ed organismi designati dai rispettivi stati in conformita' alle direttive comunitarie. La validita' dei corsi e' accertato dalle amministrazioni competenti in conformita' alle direttive comunitarie.