Art. 22 
                       (Dipendente qualificato) 
  1. E' dipendente  qualificato,  agli  effetti  dell'art.  5,  primo
comma., n. 2, della legge, colui  che  svolga  mansioni  direttamente
attinenti  alla  vendita  o  all'amministrazione  o,   agli   effetti
dell'art.  6,  n.  2,  della  legge,  direttamente   attinenti   alla
somministrazione o alla lavorazione e trasformazione  di  alimenti  o
bevande o all'amministrazione dei relativi esercizi. 
  2. Il requisito di dipendente qualificato e' accertato in  base  ad
idonea documentazione dall'impresa presso la quale  l'interessato  ha
svolto la sua attivita', tenendo  conto  anche  delle  qualificazioni
professionali previste nei contratti collettivi di lavoro. 
  3. La commissione per la tenuta del registro,  di  cui  all'art.  4
della legge, provvede ad accertare, ove occorra, la veridicita' delle
dichiarazioni contenute nei documenti presentati.