Art. 22 (Dipendente qualificato) 1. E' dipendente qualificato, agli effetti dell'art. 5, primo comma., n. 2, della legge, colui che svolga mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione o, agli effetti dell'art. 6, n. 2, della legge, direttamente attinenti alla somministrazione o alla lavorazione e trasformazione di alimenti o bevande o all'amministrazione dei relativi esercizi. 2. Il requisito di dipendente qualificato e' accertato in base ad idonea documentazione dall'impresa presso la quale l'interessato ha svolto la sua attivita', tenendo conto anche delle qualificazioni professionali previste nei contratti collettivi di lavoro. 3. La commissione per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, provvede ad accertare, ove occorra, la veridicita' delle dichiarazioni contenute nei documenti presentati.