ART. 23 
   (Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge) 
  1. La domanda d'iscrizione nell'elenco speciale previsto  dall'art.
9 della legge deve essere formulata in conformita' all'allegato 1  al
presente decreto. 
  2. Per l'iscrizione nell'elenco speciale, e per la sua  tenuta,  si
applicano le stesse norme stabilite per il registro. 
  3. Accanto al nome  dell'iscritto  e'  indicata  anche  la  ragione
sociale o la denominazione dell'impresa o dell'ente pubblico  che  ha
provveduto all'iscrizione. 
  4. L'iscrizione nell'elenco speciale puo'  essere  ottenuta,  oltre
che  per  l'institore,  per  qualsiasi  dipendente   dell'impresa   o
dell'ente pubblico che ne abbia i requisiti. 
  5. L'iscrizione delle persone di cui  all'art.  9  della  legge  e'
effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione  il
soggetto che provvede all'iscrizione  ha  la  sua  residenza  o  sede
legale. 
  6. Il preposto alla gestione, anche se sia il rappresentante legale
della societa' o  dell'ente  pubblico  cui  il  punto  di  vendita  o
l'esercizio pubblico appartengono, deve essere  iscritto  nell'elenco
speciale ed avere tutti  i  requisiti  richiesti  dall'art.  4  della
legge. 
  7. Colui che sia iscritto nell'elenco speciale puo' essere preposto
a qualsiasi punto di vendita  o  esercizio  pubblico  della  medesima
impresa o del medesimo  ente  pubblico,  in  relazione  all'attivita'
commerciale per la quale l'iscrizione e'  stata  effettuata.  Il  suo
trasferimento da uno ad altro esercizio della medesima impresa o  del
medesimo ente pubblico non e' soggetto ad alcuna formalita'. 
  8. L'imprenditore commerciale puo' impiegare come preposti solo  le
persone da lui stesso iscritte nell'elenco speciale.  Il  subentrante
puo' continuare a servirsi dei preposti del dante causa,  purche'  ne
dia notizia alla camera di commercio, che ne prende  nota,  entro  un
mese dalla data  di  trasferimento  dell'esercizio  o,  nel  caso  di
subingresso per causa di morte, dalla data di acquisto del titolo. 
  9. L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge non  e'
subordinata all'indicazione degli esercizi commersciali cui  potranno
essere proposte. 
  10. Non puo' essere iscritto nell'elenco speciale quale preposto ad
un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande o  per  il
commercio di oggetti preziosi che non abbia  i  requisiti  soggettivi
richiesti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773.  La  sussistenza  di  tali
requisiti viene dichiarata dall'autorita' di pubblica  sicurezza  del
luogo di residenza del preposto. 
  11. Il rappresentante di cui all'art. 93 del R.D. 18  giugno  1931,
n. 773, deve essere iscritto nell'elenco speciale.