ART. 23 (Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge) 1. La domanda d'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 9 della legge deve essere formulata in conformita' all'allegato 1 al presente decreto. 2. Per l'iscrizione nell'elenco speciale, e per la sua tenuta, si applicano le stesse norme stabilite per il registro. 3. Accanto al nome dell'iscritto e' indicata anche la ragione sociale o la denominazione dell'impresa o dell'ente pubblico che ha provveduto all'iscrizione. 4. L'iscrizione nell'elenco speciale puo' essere ottenuta, oltre che per l'institore, per qualsiasi dipendente dell'impresa o dell'ente pubblico che ne abbia i requisiti. 5. L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge e' effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione il soggetto che provvede all'iscrizione ha la sua residenza o sede legale. 6. Il preposto alla gestione, anche se sia il rappresentante legale della societa' o dell'ente pubblico cui il punto di vendita o l'esercizio pubblico appartengono, deve essere iscritto nell'elenco speciale ed avere tutti i requisiti richiesti dall'art. 4 della legge. 7. Colui che sia iscritto nell'elenco speciale puo' essere preposto a qualsiasi punto di vendita o esercizio pubblico della medesima impresa o del medesimo ente pubblico, in relazione all'attivita' commerciale per la quale l'iscrizione e' stata effettuata. Il suo trasferimento da uno ad altro esercizio della medesima impresa o del medesimo ente pubblico non e' soggetto ad alcuna formalita'. 8. L'imprenditore commerciale puo' impiegare come preposti solo le persone da lui stesso iscritte nell'elenco speciale. Il subentrante puo' continuare a servirsi dei preposti del dante causa, purche' ne dia notizia alla camera di commercio, che ne prende nota, entro un mese dalla data di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisto del titolo. 9. L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge non e' subordinata all'indicazione degli esercizi commersciali cui potranno essere proposte. 10. Non puo' essere iscritto nell'elenco speciale quale preposto ad un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande o per il commercio di oggetti preziosi che non abbia i requisiti soggettivi richiesti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773. La sussistenza di tali requisiti viene dichiarata dall'autorita' di pubblica sicurezza del luogo di residenza del preposto. 11. Il rappresentante di cui all'art. 93 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere iscritto nell'elenco speciale.