ART. 24 
                     (Preposizione alla gestione) 
  1. Nell'elenco speciale previsto dall'art. 9  della  legge  debbono
essere iscritte le persone indicate in tale articolo e nelle norme di
esecuzione della legge stessa. 
  2. E' "preposto alla gestione"  di  punti  di  vendita  o  esercizi
pubblici chi sia indicato come tale dal  titolare  dell'impresa,  con
apposita  comunicazione  scritta,  al  comune  in   cui   l'esercizio
commerciale ha sede. 
  3. Qualora il titolare dell'impresa sia una persona giuridica o una
societa', deve iscrivere almeno una persona nell'elenco  speciale  di
cui all'art. 9 della legge, prima di iniziare l'attivita'. 
  4. Il titolare di piu' punti di  vendita  o  pubblici  esercizi  ha
facolta' di preporre alla gestione di tutti o parte di essi anche una
sola persona, fatta comunque salva  l'applicazione  delle  norme  sui
requisiti richiesti per l'iscrizione in rapporto ai tipi di attivita'
e alle specializzazioni merceologiche. 
  5. Il preposto di cui all'art.  9  della  legge,  in  caso  di  sua
assenza o impedimento per non piu' di  quaranta  giorni  continuativi
durante ciascun anno, puo' essere sostituito da persona non  iscritta
nell'elenco speciale delegata dal preposto stesso o dal preponente. 
 
            Nota all'art. 24: 
            Il testo dell'art. 9 della legge 11 giugno 1971, n.  426,
          e' il seguente: 
            "Art. 9 (Elenco speciale) - Sono iscritti in uno speciale
          elenco  annesso  al  registro,   con   l'osservanza   delle
          disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro: 
            1)  che  siano  predisposti  dal  titolare  dell'impresa,
          esercente una delle attivita' indicate  nell'art.  1,  alla
          gestione  di  ciascun  punto  di  vendita  o  di  esercizio
          pubblico, o che, in qualita' di institori,  siano  preposti
          all'esercizio  di  una  sede  secondaria  o  di   un   ramo
          particolare ai sensi dell'art. 2203 del codice civile; 
            2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o
          di esercizio pubblico dagli enti pubblici per  i  quali  la
          legge e i regolamenti che li  disciplinano  o  gli  statuti
          prevedano  l'esercizio  delle  attivita'  di   vendita   al
          pubblico; 
            3) che siano preposti  ai  sensi  dell'art.  320,  quarto
          comma, del codice civile all'esercizio  di  un'impresa  che
          svolga una delle attivita' indicate nell'art. 1. 
            La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto
          dal presente articolo deve essere presentata  dal  titolare
          della  impresa  o  dal  legale   rappresentante   dell'ente
          interessato".