ART. 24 (Preposizione alla gestione) 1. Nell'elenco speciale previsto dall'art. 9 della legge debbono essere iscritte le persone indicate in tale articolo e nelle norme di esecuzione della legge stessa. 2. E' "preposto alla gestione" di punti di vendita o esercizi pubblici chi sia indicato come tale dal titolare dell'impresa, con apposita comunicazione scritta, al comune in cui l'esercizio commerciale ha sede. 3. Qualora il titolare dell'impresa sia una persona giuridica o una societa', deve iscrivere almeno una persona nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge, prima di iniziare l'attivita'. 4. Il titolare di piu' punti di vendita o pubblici esercizi ha facolta' di preporre alla gestione di tutti o parte di essi anche una sola persona, fatta comunque salva l'applicazione delle norme sui requisiti richiesti per l'iscrizione in rapporto ai tipi di attivita' e alle specializzazioni merceologiche. 5. Il preposto di cui all'art. 9 della legge, in caso di sua assenza o impedimento per non piu' di quaranta giorni continuativi durante ciascun anno, puo' essere sostituito da persona non iscritta nell'elenco speciale delegata dal preposto stesso o dal preponente.
Nota all'art. 24: Il testo dell'art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 9 (Elenco speciale) - Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro: 1) che siano predisposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attivita' indicate nell'art. 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualita' di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'art. 2203 del codice civile; 2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attivita' di vendita al pubblico; 3) che siano preposti ai sensi dell'art. 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attivita' indicate nell'art. 1. La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato".