ART. 26 
     (Preposizione alla gestione per le associazioni volontarie) 
  Le  disposizioni  contenute  nei  precedentei  artt.  23  e  24  si
applicano   anche   alle   associazioni   volontarie   a    carattere
assistrenziale,  culturale,  ricreativo  e  sportivo  che  esercitano
l'attivita' prevista dall'art. 1, n. 3, della legge.