ART. 27 (Diritti dovuti per l'iscrizione) 1. Il pagamento del diritto fisso cui e' subordinata l'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale ai sensi dell'art. 10 della legge e' costituito dal pagamento del diritto di segreteria previsto dalla voce 17 della tariffa allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, cosi' come modificata sia del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sia dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dalla legge 26.10.1987, n. 435. 2. Colui che con la medesima domanda chiede l'iscrizione per piu' specializzazioni merceologiche e' tenuto al pagamento di un solo diritto. Tale disposizione si applica soltanto nell'ambito di un medesimo tipo di attivita' (commerciale all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione di alimenti e bevande). 3. Qualora venga richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale, se con unica domanda, per piu' persone, il diritto fisso e' corrisposto per ciascuna persona. 4. Il pagamento del diritto e' dovuto anche nei casi di iscrizione conseguente al trasferimento di residenza o di sede legale, nella misura prevista dalla voce 12 della medesima tariffa di cui al comma 1.