ART. 27 
                  (Diritti dovuti per l'iscrizione) 
  1. Il pagamento del diritto fisso cui e'  subordinata  l'iscrizione
nel registro e nell'annesso elenco speciale  ai  sensi  dell'art.  10
della legge e' costituito dal pagamento  del  diritto  di  segreteria
previsto dalla voce 17 della tariffa  allegata  al  decreto-legge  23
dicembre 1977, n. 973, convertito dalla legge 27  febbraio  1978,  n.
49, cosi' come modificata sia del decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.
55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sia dalla legge 28
febbraio 1986, n. 41, e dalla legge 26.10.1987, n. 435. 
  2. Colui che con la medesima domanda chiede l'iscrizione  per  piu'
specializzazioni merceologiche e' tenuto  al  pagamento  di  un  solo
diritto. Tale disposizione si  applica  soltanto  nell'ambito  di  un
medesimo tipo di attivita' (commerciale  all'ingrosso,  commercio  al
minuto, somministrazione di alimenti e bevande). 
  3. Qualora venga richiesta l'iscrizione  nell'elenco  speciale,  se
con unica domanda, per piu' persone, il diritto fisso e'  corrisposto
per ciascuna persona. 
  4. Il pagamento del diritto e' dovuto anche nei casi di  iscrizione
conseguente al trasferimento di residenza o  di  sede  legale,  nella
misura prevista dalla voce 12 della medesima tariffa di cui al  comma
1.