ART. 29 
                           (Enti pubblici) 
  Quando  le  attivita'  previste  dall'art  1  della   legge   siano
esercitate dagli enti  pubblici  in  conformita'  alle  leggi  ed  ai
regolamenti che li disciplinano o ai loro  statuti,  le  norme  della
legge e quelle del presente decreto  sono  applicabili  soltanto  per
l'iscrizione nell'elenco speciale, ai sensi dell'art. 9 della  legge,
dei preposti alla gestione dei punti  di  vendita  e  degli  esercizi
pubblici.