ART. 29 (Enti pubblici) Quando le attivita' previste dall'art 1 della legge siano esercitate dagli enti pubblici in conformita' alle leggi ed ai regolamenti che li disciplinano o ai loro statuti, le norme della legge e quelle del presente decreto sono applicabili soltanto per l'iscrizione nell'elenco speciale, ai sensi dell'art. 9 della legge, dei preposti alla gestione dei punti di vendita e degli esercizi pubblici.