ART. 3 (Iscrizione nel registro) 1. La domanda di iscrizione nel registro deve essere redatta in conformita' all'allegato 1 al presente decreto. 2. Coloro che chiedono l'iscrizione al registro non sono tenuti a presentare certificati di residenza o a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda. 3. L'iscrizione puo' essere ottenuta soltanto presso la camera di commercio della provincia in cui la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica o la societa' la sede legale. 4. I soggetti che abbiano frequentato scuole o istituti di istruzione di stati esteri sono da considerarsi in possesso del requisito dell'assolvimento degli obblighi scolastici di cui all'ar. 4, lett. b), della legge, ai fini dell'iscrizione nel registro, qualora, in assenza di specifiche disposizioni in proposito, abbiano conseguito diplomi dopo un numero di anni di frequenza non inferiore a quello prescritto dalle norme italiane sulla scuola dell'obbligo o abbiano frequentato sino al limite di eta' prescritto dalle norme stesse. 5. Il possesso dei requisiti professionali di cui ai numeri 1 e 3 degli artt. 5 e 6 della legge e' dimostrato con l'esibizione dell'attestato di superamento dell'esame e del corso professionale oppure con l'indicazione degli estremi del medesimo, qualora l'esame sia stato sostenuto e il corso superato presso la stessa camera di commercio alla quale si chiede l'iscrizione. 6. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta la corrispondenza a quelli italiani dei titoli di studio o di capacita' professionali rilasciati da stati esteri, qualora non esistano in proposito specifiche norme. 7. L'iscrizione nel registro per l'esercizio di attivita' di vendita corrispondenti a tabelle determinate ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge e dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e' disciplinata secondo le norme relative alle tabelle di cui all'allegato 5 al presente decreto che comprendano le stesse categorie di prodotti. 8. L'iscrizione nel registro per l'esercizio del commercio all'ingrosso e al minuto degli "oggetti preziosi" e' subordinata anche al possesso della licenza prevista dall'art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 4 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e' il seguente: "Art. 4-1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonche' limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attivita' incopatibili con le predette esigenze. 2. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte negli esercizi compresi nelle suddette aeree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attivita' effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto".