ART. 3 
                      (Iscrizione nel registro) 
  1. La domanda di iscrizione nel registro  deve  essere  redatta  in
conformita' all'allegato 1 al presente decreto. 
  2. Coloro che chiedono l'iscrizione al registro non sono  tenuti  a
presentare certificati di residenza o  a  far  autenticare  la  firma
apposta in calce alla domanda. 
  3. L'iscrizione puo' essere ottenuta soltanto presso la  camera  di
commercio della provincia in cui la persona fisica ha la residenza  e
la persona giuridica o la societa' la sede legale. 
  4.  I  soggetti  che  abbiano  frequentato  scuole  o  istituti  di
istruzione di stati esteri  sono  da  considerarsi  in  possesso  del
requisito dell'assolvimento degli obblighi scolastici di cui  all'ar.
4, lett. b), della  legge,  ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro,
qualora, in assenza di specifiche disposizioni in proposito,  abbiano
conseguito diplomi dopo un numero di anni di frequenza non  inferiore
a quello prescritto dalle norme italiane sulla scuola dell'obbligo  o
abbiano frequentato sino al limite di  eta'  prescritto  dalle  norme
stesse. 
  5. Il possesso dei requisiti professionali di cui ai numeri 1  e  3
degli artt.  5  e  6  della  legge  e'  dimostrato  con  l'esibizione
dell'attestato di superamento dell'esame e  del  corso  professionale
oppure con l'indicazione degli estremi del medesimo, qualora  l'esame
sia stato sostenuto e il corso superato presso la  stessa  camera  di
commercio alla quale si chiede l'iscrizione. 
  6.   Ai   fini   dell'iscrizione   nel   registro   il    Ministero
dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   valuta   la
corrispondenza a quelli italiani dei titoli di studio o di  capacita'
professionali rilasciati da stati esteri,  qualora  non  esistano  in
proposito  specifiche  norme.  7.  L'iscrizione  nel   registro   per
l'esercizio  di  attivita'  di  vendita  corrispondenti   a   tabelle
determinate ai  sensi  dell'art.  37,  terzo  comma,  della  legge  e
dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre  1986,  n.  832,  convertito
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e' disciplinata secondo le  norme
relative alle tabelle di cui all'allegato 5 al presente  decreto  che
comprendano le stesse categorie di prodotti. 
  8.  L'iscrizione  nel  registro  per  l'esercizio   del   commercio
all'ingrosso e al minuto  degli  "oggetti  preziosi"  e'  subordinata
anche al possesso della licenza prevista dall'art. 127  del  R.D.  18
giugno 1931, n. 773. 
 
            Nota all'art. 3: 
            Il testo dell'art. 4 del D.L. 9 dicembre  1986,  n.  832,
          convertito dalla legge  6  febbraio  1987,  n.  15,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 4-1. Al fine di tutelare le  tradizioni  locali  ed
          aree di particolare interesse  del  proprio  territorio,  i
          comuni  possono  stabilire  voci  merceologiche  specifiche
          nell'ambito delle tabelle di cui all'art. 37 della legge 11
          giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni  in  deroga  a
          quelle previste dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n.
          524, nonche' limitatamente agli esercizi commerciali,  agli
          esercizi pubblici ed alle imprese artigiane,  le  attivita'
          incopatibili con le predette esigenze. 
            2. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte  negli
          esercizi compresi nelle  suddette  aeree  e  confermano  le
          autorizzazioni in sede di vidimazione  annuale  nei  limiti
          delle attivita' effettivamente in atto alla data di entrata
          in vigore del presente decreto".