ART. 30 
  (Norme e direttive di carattere  generale  per  la  formazione  dei
piani comunali) 
  1. I piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva  di
cui al Capo II della legge debbono tendere al graduale  conseguimento
di una  piu'  ampia  dimensione  media  degli  esercizi  commerciali,
considerando anche l'opportunita' di stabilire  i  limiti  minimi  di
superficie di vendita particolarmente per gli  esercizi  relativi  ai
generi di largo e generale consumo  e  agli  altri  prodotti  di  uso
corrente. 
  2. I piani stabiliscono che nel rilascio  delle  autorizzazioni  si
tenga conto dell'opportunita' di promuovere e  facilitare  l'apertura
di esercizi destinati ad integrare altre forme di attivita' economica
nell'interesse generale degli scambi e del  turismo,  avuto  riguardo
agli usi del commercio e alle esigenze dei consumatori. 
  3. Nei piani  debbono  essere  contenute  norme  direttive  per  la
razionalizzazione delle strutture e delle infrastutture dell'apparato
distributivo e per assicurare che  il  servizio  distributivo,  nelle
varie zone, sia prestato nelle forme rispondenti  alle  esigenze  del
pubblico, avuto riguardo alle necessita' particolari  delle  zone  di
nuovo insediamento. 
  4. Nella formazione dei piani si tiene conto anche  dell'entita'  e
del prevedibile sviluppo del commercio ambulante di  cui  all'art.  3
della legge e delle altre forme di distribuzione previste dalla legge
e dal presente decreto. 
  5. I piani non possono fissare per il rilascio delle autorizzazioni
alcun limite numerico per  i  nuovi  esercizi,  sia  esso  riferibile
all'intero territorio comunale o a singoli zone o a singoli settori o
specializzazioni merceologiche, ne' possono stabilire distanze minime
tra i vari esercizi. 
  6. Nella formazione dei piani debbono  essere  osservate  le  norme
stabilite con i piani regolatori generali e particolareggiati, con  i
programmi di fabbricazione, con i piani regolatori intercomunali, con
i piani territoriali di coordinamento, con i  piani  di  assetti  del
territorio approvati dalle  competenti  autorita'  regionali  e  ogni
altra norma vigente in materia urbanistica,  nonche'  le  indicazioni
programmatiche e di urbanistica commerciale  approvate  dagli  organi
della regione. 
  7. Le  indicazioni  programmatiche  e  di  urbanistica  commerciale
possono  essere  fornite  dalla  regione  per  zone  socio-economiche
omogenee, nelle quali essa suddivide il proprio  territorio.  Possono
costituire zone di tale tipo anche  le  comunita'  montane  istituite
dalla  legge  3  dicembre  1971,  n.  1102.  Nel  fornire  le   dette
indicazioni la Regione deve precisare  i  criteri  di  programmazione
della rete distributiva attinenti alle grandi strutture di vendita di
cui agli articoli 26 e 27 della legge. 
  8. I piani comunali possono prevedere il rilascio di autorizzazioni
stagionali  per  ogni  tipo  di  esercizio,  qualora  lo   richiedano
particolari esigenze della popolazione o  si  verifichi  un  notevole
flusso turistico stagionale. 
  9. Il rilascio di autorizzazioni stagionali e' possibile anche fino
a quando non siano stati adottati i piani. 
  10.  Nella  elaborazione  dei  piani  l'autorita'   comunale   puo'
avvalersi  della  collaborazione  della   Camera   di   commercio   e
dell'Ufficio   provinciale   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato. 
 
            Note all'art. 30: 
            - Il testo dell'art. 3 della legge  11  giugno  1971,  n.
          426,  come  modificato  dalla  legge  n.  398/1976,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 3 (Registro speciale per  gli  ambulanti).  -  Sono
          iscritti a una speciale sezione del  registro,  coloro  che
          intendono esercitare  il  commercio  di  vendita  in  forma
          ambulante". 
            - Il testo dell'art. 26 della legge 11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art. 26 (Nullaosta regionale per esercizi  con  piu'  di
          400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti).
          - Nei comuni con popolazione residente inferiore ai  10.000
          abitanti  l'autorizzazione  all'apertura  di  esercizi   di
          vendita al dettaglio di generi di largo e generale  consumo
          con superficie maggiore di quattrocento metri  quadrati  e'
          subordinata al nullaosta della giunta regionale sentito  il
          parere della commissione di cui all'art. 17". 
            -Il testo dell'art. 27 della legge  11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art. 27 (Nullaosta regionale  per  grandi  strutture  di
          vendita).   L'autorizzazione   all'apertura    di    centri
          commerciali al dettaglio e di  punti  di  vendita  che  per
          dimensioni  e  collocazione  geografica  sono  destinati  a
          servire vaste aree di attrazione  eccedenti  il  territorio
          comunale,  e'  subordinata  al   nullaosta   della   giunta
          regionale  sentito  il  parere  della  commissione  di  cui
          all'art. 17, quando la superficie di vendita  e'  superiore
          ai millecinquecento metri  quadrati,  esclusi  magazzini  e
          depositi. 
            Il nullaosta della giunta regionale di cui al  precedente
          ed al presente  articolo  puo'  essere  concesso  anche  in
          deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 12".