ART. 30 (Norme e direttive di carattere generale per la formazione dei piani comunali) 1. I piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva di cui al Capo II della legge debbono tendere al graduale conseguimento di una piu' ampia dimensione media degli esercizi commerciali, considerando anche l'opportunita' di stabilire i limiti minimi di superficie di vendita particolarmente per gli esercizi relativi ai generi di largo e generale consumo e agli altri prodotti di uso corrente. 2. I piani stabiliscono che nel rilascio delle autorizzazioni si tenga conto dell'opportunita' di promuovere e facilitare l'apertura di esercizi destinati ad integrare altre forme di attivita' economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo, avuto riguardo agli usi del commercio e alle esigenze dei consumatori. 3. Nei piani debbono essere contenute norme direttive per la razionalizzazione delle strutture e delle infrastutture dell'apparato distributivo e per assicurare che il servizio distributivo, nelle varie zone, sia prestato nelle forme rispondenti alle esigenze del pubblico, avuto riguardo alle necessita' particolari delle zone di nuovo insediamento. 4. Nella formazione dei piani si tiene conto anche dell'entita' e del prevedibile sviluppo del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge e delle altre forme di distribuzione previste dalla legge e dal presente decreto. 5. I piani non possono fissare per il rilascio delle autorizzazioni alcun limite numerico per i nuovi esercizi, sia esso riferibile all'intero territorio comunale o a singoli zone o a singoli settori o specializzazioni merceologiche, ne' possono stabilire distanze minime tra i vari esercizi. 6. Nella formazione dei piani debbono essere osservate le norme stabilite con i piani regolatori generali e particolareggiati, con i programmi di fabbricazione, con i piani regolatori intercomunali, con i piani territoriali di coordinamento, con i piani di assetti del territorio approvati dalle competenti autorita' regionali e ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonche' le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dagli organi della regione. 7. Le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale possono essere fornite dalla regione per zone socio-economiche omogenee, nelle quali essa suddivide il proprio territorio. Possono costituire zone di tale tipo anche le comunita' montane istituite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nel fornire le dette indicazioni la Regione deve precisare i criteri di programmazione della rete distributiva attinenti alle grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge. 8. I piani comunali possono prevedere il rilascio di autorizzazioni stagionali per ogni tipo di esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze della popolazione o si verifichi un notevole flusso turistico stagionale. 9. Il rilascio di autorizzazioni stagionali e' possibile anche fino a quando non siano stati adottati i piani. 10. Nella elaborazione dei piani l'autorita' comunale puo' avvalersi della collaborazione della Camera di commercio e dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 30: - Il testo dell'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come modificato dalla legge n. 398/1976, e' il seguente: "Art. 3 (Registro speciale per gli ambulanti). - Sono iscritti a una speciale sezione del registro, coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante". - Il testo dell'art. 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 26 (Nullaosta regionale per esercizi con piu' di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti). - Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati e' subordinata al nullaosta della giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 17". -Il testo dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 27 (Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita). L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, e' subordinata al nullaosta della giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 17, quando la superficie di vendita e' superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi. Il nullaosta della giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo puo' essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 12".