ART. 31 (Superficie globale della rete di vendita per generi di largo e generale consumo) 1. Al fine di consentire e promuovere a norma dell'articolo 12, secondo comma, della legge un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive in conformita' alle esigenze dell'economia generale e del consumo, i piani comunali, tenendo conto della struttura distriburiva esistente e dello sviluppo di essa ritenuto opportuno, debbono determinare il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo distintamente per gli esercizi da autorizzare in base alla tabella VIII di cui all'allegato 5 al presente decreto e per gli altri esercizi. La detta distinzione dei limiti globali di superficie e' facoltativa nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti. 2. Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge, la determinazione del limite massimo della superificie globale di vendita va effettuata solo per l'apertura di nuovi esercizi. 3. Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII e' ripartito tra le specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle I, Ia, II, VI e IX. 4. Non possono essere previsti limiti massimi della superficie globale di vendita per esercizi diversi da quelli corrispondenti alle tabelle merceologiche indicate nei commi precedenti. 5. Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie indicato nell'autorizzazione e' unico per tutti i generi di largo e generale consumo. 6. Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti di largo e generale consumo congiuntamente ad altri prodotti, la superficie destinata ai primi non puo' essere, in nessun caso, superiore a quella per essi indicata nell'autorizzazione.
Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 12 (Piani comunali). - Il piano rivela la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'aggiornamento della medesima, e puo' determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita. Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualemente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e' la produttivita' del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonche' un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive. Le disponibilita' che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto disposto dal precedente comma. I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'art. 37 della presente legge. Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma. Il piano viene approvato da consiglio comunale ed e' soggetto a revisione quadriennale".