ART. 31 
  (Superficie globale della rete di vendita per  generi  di  largo  e
generale consumo) 
  1. Al fine di consentire e promuovere  a  norma  dell'articolo  12,
secondo comma, della legge un adeguato equilibrio tra le varie  forme
distributive in conformita' alle esigenze  dell'economia  generale  e
del  consumo,  i  piani  comunali,  tenendo  conto  della   struttura
distriburiva esistente e dello sviluppo di essa  ritenuto  opportuno,
debbono determinare il limite massimo  della  superficie  globale  di
vendita per i generi di largo e generale  consumo  distintamente  per
gli esercizi  da  autorizzare  in  base  alla  tabella  VIII  di  cui
all'allegato 5 al presente decreto e per gli altri esercizi. La detta
distinzione dei limiti  globali  di  superficie  e'  facoltativa  nei
comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  12,  secondo  comma,  della   legge,   la
determinazione  del  limite  massimo  della  superificie  globale  di
vendita va effettuata solo per l'apertura di nuovi esercizi. 
  3. Il limite massimo della superficie  globale  di  vendita  per  i
generi di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli
della tabella VIII e' ripartito tra le specializzazioni merceologiche
corrispondenti alle tabelle I, Ia, II, VI e IX. 
  4. Non possono essere  previsti  limiti  massimi  della  superficie
globale di vendita per esercizi diversi da quelli corrispondenti alle
tabelle merceologiche indicate nei commi precedenti. 
  5. Per ogni esercizio della tabella VIII il  limite  di  superficie
indicato nell'autorizzazione e' unico per tutti i generi di  largo  e
generale consumo. 
  6. Negli esercizi nei quali siano  posti  in  vendita  prodotti  di
largo  e  generale  consumo  congiuntamente  ad  altri  prodotti,  la
superficie destinata ai  primi  non  puo'  essere,  in  nessun  caso,
superiore a quella per essi indicata nell'autorizzazione. 
 
            Nota all'art. 31: 
            - Il testo dell'art. 12 della legge 11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art.  12  (Piani  comunali).  -  Il  piano   rivela   la
          consistenza della rete distributiva in atto nel  territorio
          del comune, detta norme  e  direttive  per  lo  sviluppo  e
          l'aggiornamento della medesima, e puo' determinare,  per  i
          vari settori merceologici, la superficie minima dei  locali
          adibiti alla vendita. 
            Per  il  rilascio  di  nuove  autorizzazioni   il   piano
          determina, eventualemente anche con riferimento  a  singole
          zone, il limite massimo in termini di  superficie  globale,
          separatamente  per  settori  merceologici,  della  rete  di
          vendita per generi di largo e generale consumo in  modo  da
          promuovere, anche con l'adozione di  tecniche  moderne,  lo
          sviluppo e' la produttivita' del sistema e da assicurare il
          rispetto  della  libera  concorrenza  nonche'  un  adeguato
          equilibrio tra le varie forme distributive. 
            Le disponibilita'  che  si  determineranno  nel  tempo  a
          seguito della cessazione di  esercizi  esistenti,  dovranno
          essere utilizzate in  conformita'  a  quanto  disposto  dal
          precedente comma. 
            I generi di largo e generale consumo saranno  specificati
          ai sensi dell'art. 37 della presente legge. 
            Per  le  autorizzazioni   relative   ad   altri   settori
          merceologici valgono le norme e le direttive  di  carattere
          generale di cui al primo comma. 
            Il piano viene approvato  da  consiglio  comunale  ed  e'
          soggetto a revisione quadriennale".