ART. 32 (Piani e tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande) 1. Ai fini della formazione dei piani di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, e per il rilascio e la vidimazione delle relative licenze gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti in: a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche per qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie ed esercizi similari). c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attivita' di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari). 2. Il piano, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, puo' prevedere il rilascio di licenze per esercizi di cui alla lettera b) nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. 3. L'adozione dei piani di cui al presente articolo con i criteri e le modalita' di cui al capo II della legge non comporta la determinazione della superficie minima del locale destinato all'esercizio dell'attivita'. 4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta', in quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonche', per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lett. a) del comma 1 i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lett. b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria ma esclusi quelli di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e' sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto. 5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte puo' essere venduto per asporto a condizioni che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge e vengano osservate le norme della legge stessa. 6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu' licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente. 7. Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente piu' attivita' corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, le distanze minime di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, sono fatte rispettare con riferimento all'attivita' prevalente, che e' accertata dal sindaco. 8. E' soggetto alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n.524, ed a quelle del presente articolo chiunque abbia nei locali in cui vende bevande o generi alimentari impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati. 9. Non costituisce attivita' di somministrazione di alimenti o bevande l'assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta.
Nota all'art. 32: Il testo dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, e' il seguente:"Art. 2-Per il rilascio di nuove licenze anche stagionali, concernenti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione. I comuni nel quadro dei principi generali fissati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e tenuto conto degli esercizi gia' in attivita', predispongono, mediante approvazione di appositi piani, il limite massimo in termini di superficie globale degli esercizi pubblici in cui si esplica tale attivita'. Il piano puo' riferirsi a singole zone abitate e puo' limitarsi al solo centro abitato. Il piano determina inoltre le distanze minime tra gli esercizi di cui al precedente comma, e fra gli esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme le chiese e altri luoghi destinati al culto. I piani comunali sono adottati con i criteri e le modalita' di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa integrazione delle apposite commissioni previste dagli articoli 15 e 16 con non piu' di tre rappresentanti degli esercenti le attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non piu' di tre rappresentanti dei lavoratori del settore, scelti tra i designati dalle organizzazioni nazionali di categoria piu' rappresentative. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per il rilascio delle licenze concernenti l'attivita' degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi agli alberghi, pensioni e locande o ai complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonche' alle mense aziendali ed agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, e per la vendita diretta, stagionale, da parte dei produttori coltivatori diretti. Le stesse disposizioni non si applicano altresi' ai pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali".