ART. 32 
  (Piani e tipi di esercizi per la somministrazione  al  pubblico  di
alimenti o bevande) 
  1. Ai fini della formazione dei piani di cui all'art. 2 della legge
14 ottobre 1974, n. 524, e per il rilascio  e  la  vidimazione  delle
relative licenze gli esercizi per la somministrazione al pubblico  di
alimenti e bevande vanno distinti in: 
  a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti  e
bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico  superiore  al
21 per cento del volume, e di latte  (ristoranti,  trattorie,  tavole
calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 
  b) esercizi per la somministrazione  di  bevande,  comprese  quelle
alcooliche per qualsiasi gradazione, nonche' di latte,  di  dolciumi,
compresi i generi di  pasticceria  e  gelateria,  e  di  prodotti  di
gastronomia (bar, caffe', gelaterie ed esercizi similari). 
  c)  esercizi  di  cui  alle  lettere  a)  e   b)   nei   quali   la
somministrazione   di   alimenti   e   bevande    viene    effettuata
congiuntamente all'esplicazione di attivita' di  trattenimento  e  di
svago (sale da ballo, sale da gioco,  locali  notturni,  stabilimenti
balneari ed esercizi similari). 
  2. Il piano, o, fino  a  che  esso  non  sia  stato  approvato,  il
consiglio  comunale,  puo'  prevedere  il  rilascio  di  licenze  per
esercizi  di  cui  alla  lettera  b)  nei  quali   sia   esclusa   la
somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. 
  3. L'adozione dei piani di cui al presente articolo con i criteri e
le  modalita'  di  cui  al  capo  II  della  legge  non  comporta  la
determinazione  della  superficie   minima   del   locale   destinato
all'esercizio dell'attivita'. 
  4. Gli esercizi di cui al  presente  articolo  hanno  facolta',  in
quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonche',  per  quanto
riguarda gli esercizi di cui alla lett. a) del comma 1  i  pasti  che
somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui  alla  lett.
b), i prodotti di gastronomia e i  dolciumi,  compresi  i  generi  di
gelateria ma esclusi quelli di pasticceria. In ogni caso  l'attivita'
di vendita e' sottoposta alle stesse norme osservate  negli  esercizi
di vendita al minuto. 
  5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte puo'  essere
venduto  per  asporto  a  condizioni  che  il  titolare  sia   munito
dell'autorizzazione alla vendita prescritta  dalla  legge  e  vengano
osservate le norme della legge stessa. 
  6. E' consentito il rilascio,  per  un  medesimo  locale,  di  piu'
licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi  1  e  2,
fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli  esercizi  possono
essere trasferiti anche separatamente. 
  7. Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente piu'
attivita' corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e  2,
le distanze minime di cui all'art. 2, secondo comma, della  legge  14
ottobre  1974,  n.  524,  sono  fatte  rispettare   con   riferimento
all'attivita' prevalente, che e' accertata dal sindaco. 
  8. E' soggetto alle  disposizioni  della  legge  14  ottobre  1974,
n.524, ed a quelle del presente articolo chiunque abbia nei locali in
cui vende bevande o generi alimentari  impianti  o  attrezzature  per
consentire  agli  acquirenti  di  consumare  sul  posto  i   prodotti
acquistati. 
  9. Non costituisce attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  o
bevande l'assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a  fini
promozionali o di scelta. 
 
            Nota all'art. 32: 
            Il testo dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524,
          e' il seguente:"Art. 2-Per il  rilascio  di  nuove  licenze
          anche    stagionali,     concernenti     l'attivita'     di
          somministrazione  al  pubblico  di  alimenti   e   bevande,
          disciplinata nel capo II del testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, approvato con regio decreto  18  luglio
          1931, n. 773, e nel relativo regolamento di  esecuzione.  I
          comuni nel quadro dei principi generali fissati dalla legge
          11 giugno 1971, n. 426, e tenuto conto degli esercizi  gia'
          in  attivita',  predispongono,  mediante  approvazione   di
          appositi piani, il limite massimo in termini di  superficie
          globale degli esercizi pubblici  in  cui  si  esplica  tale
          attivita'. 
            Il piano puo' riferirsi a singole  zone  abitate  e  puo'
          limitarsi  al  solo  centro  abitato.  Il  piano  determina
          inoltre le distanze minime  tra  gli  esercizi  di  cui  al
          precedente comma, e fra gli esercizi  e  gli  ospedali,  le
          scuole, le caserme le chiese e altri  luoghi  destinati  al
          culto. 
            I piani  comunali  sono  adottati  con  i  criteri  e  le
          modalita' di cui al capo II della legge 11 giugno 1971,  n.
          426,  previa  integrazione   delle   apposite   commissioni
          previste dagli articoli  15  e  16  con  non  piu'  di  tre
          rappresentanti   degli   esercenti    le    attivita'    di
          somministrazione al pubblico di alimenti e  bevande  e  non
          piu' di tre  rappresentanti  dei  lavoratori  del  settore,
          scelti tra i designati dalle  organizzazioni  nazionali  di
          categoria piu' rappresentative. 
            Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  non  si
          applicano  per  il  rilascio  delle   licenze   concernenti
          l'attivita'  degli  esercizi  per  la  somministrazione  di
          alimenti  e  bevande  annessi  agli  alberghi,  pensioni  e
          locande o ai complessi ricettivi complementari a  carattere
          turistico-sociale, nonche' alle  mense  aziendali  ed  agli
          spacci annessi  ai  circoli  cooperativi  e  degli  enti  a
          carattere nazionale le cui  finalita'  assistenziali  siano
          riconosciute dal Ministero dell'interno, e per  la  vendita
          diretta, stagionale, da parte  dei  produttori  coltivatori
          diretti. 
            Le stesse  disposizioni  non  si  applicano  altresi'  ai
          pubblici esercizi posti nelle aree  di  servizio  lungo  le
          autostrade e nell'interno  delle  stazioni  ferroviarie  ed
          aeroportuali".