ART. 33 (Adozione dei piani comunali) 1. Qualora le osservazioni presentate al comune ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge non vengano esaminate dal consiglio comunale entro il termine prescritto, esse si intendono respinte. 2. L'accoglimento delle osservazioni di cui all'art. 20, quarto comma, della legge non da' inizio ad una nuova procedura di pubblicazione ed approvazione del piano. 3. Il termine stabilito dall'art. 20, ultimo comma, della legge per ricorrere contro il piano decorre alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della regione della notizia dell'approvazione da parte della commissione generale di controllo della delibera consiliare di adozione del piano. 4. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del piano senza che il consiglio comunale abbia adottato il nuovo, il presidente della giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano. Il piano e' approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge. 5. Qualora siano state presentate le osservazioni di cui all'articolo 20 della legge e su di esse il consiglio comunale abbia deliberato, e' dalla data di tale deliberazione che il piano deve intendersi approvato dal comune. In ogni altro caso la data di approvazione del piano e' quella della delibera consiliare con la quale esso viene adottato. 6. Una copia dei piani approvati e' inviata dal comune all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 33: - Il testo dell'art. 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 20 (Redazione e approvazione dei piani - Ricorsi). - Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione e' stata deliberata dal consiglio comunale. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito e' data con avviso affisso nell'albo comunale e inserto nella "Gazzetta Ufficiale" della regione. Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne e' stata data notizia. Chiunque ne abbia interesse puo' presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione o della inserzione nella "Gazzetta Ufficiale" della regione. Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente. Contro il piano approvato e' ammesso il ricorso entro quindici giorni alla giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende respinto". - Il testo dell'art. 15 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 15 (Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con piu' di 50 mila abitanti). - Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'art. 11 e' composta da: il sindaco o suo delegato che la presiede; due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico; un rappresentante della camera di commercio; il direttore del'UPICA; un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista; cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperativa di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti; quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge". - Il testo dell'art. 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 16 (Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti). per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluogo di provincia, la commissione di cui all'art. 11 e' composta da: il sindaco o un suo delegato che la presiede; due esperti designati dalla giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico; tre esperti dei problemi della distribuzione, designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo; tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali; un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge".