ART. 33 
                    (Adozione dei piani comunali) 
  1. Qualora le osservazioni presentate al comune ai sensi  dell'art.
20, quarto comma, della legge non  vengano  esaminate  dal  consiglio
comunale entro il termine prescritto, esse si intendono respinte. 
  2. L'accoglimento delle osservazioni di  cui  all'art.  20,  quarto
comma,  della  legge  non  da'  inizio  ad  una  nuova  procedura  di
pubblicazione ed approvazione del piano. 
  3. Il termine stabilito dall'art. 20, ultimo comma, della legge per
ricorrere contro il piano decorre alla data  di  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale della regione della notizia  dell'approvazione  da
parte  della  commissione  generale  di  controllo   della   delibera
consiliare di adozione del piano. 
  4. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del piano senza che il
consiglio comunale abbia  adottato  il  nuovo,  il  presidente  della
giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a  due  mesi
da lui concessa su richiesta del comune, nomina  un  commissario  che
provvede entro sei  mesi  alla  redazione  del  piano.  Il  piano  e'
approvato entro sessanta giorni dal consiglio  comunale,  sentite  le
commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge. 
  5.  Qualora  siano  state  presentate  le   osservazioni   di   cui
all'articolo 20 della legge e su di esse il consiglio comunale  abbia
deliberato, e' dalla data di tale deliberazione  che  il  piano  deve
intendersi approvato dal comune.  In  ogni  altro  caso  la  data  di
approvazione del piano e' quella della  delibera  consiliare  con  la
quale esso viene adottato. 
  6. Una copia dei piani approvati e' inviata dal comune  all'Ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
 
            Note all'art. 33: 
            - Il testo dell'art. 20 della legge 11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art. 20 (Redazione e approvazione dei piani -  Ricorsi).
          - Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale
          entro otto giorni da quello in cui la sua adozione e' stata
          deliberata dal consiglio comunale. 
            Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito  e'  data  con
          avviso affisso nell'albo comunale e inserto nella "Gazzetta
          Ufficiale" della regione. 
            Il piano deve essere tenuto a disposizione  del  pubblico
          per venti giorni da quello in cui ne e' stata data notizia. 
            Chiunque ne abbia interesse  puo'  presentare  al  comune
          osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della
          affissione o della inserzione  nella  "Gazzetta  Ufficiale"
          della regione. 
            Il consiglio  comunale  deve  esaminare  le  osservazioni
          entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
          cui al comma precedente. 
            Contro il piano approvato e'  ammesso  il  ricorso  entro
          quindici  giorni  alla  giunta  regionale,  la  quale  deve
          pronunciarsi entro centoventi  giorni  dalla  presentazione
          del ricorso. Scaduto tale  termine,  il  ricorso  s'intende
          respinto". 
            - Il testo dell'art. 15 della legge 11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art.  15  (Commissione  per  i  comuni   capoluoghi   di
          provincia e con piu' di 50 mila abitanti). - Per  i  comuni
          con popolazione superiore ai 50.000 abitanti  o  capoluoghi
          di provincia, la commissione di cui all'art. 11 e' composta
          da: 
            il sindaco o suo delegato che la presiede; 
            due esperti designati dalla  giunta  comunale  competenti
          rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico; 
            un rappresentante della camera di commercio; 
            il direttore del'UPICA; 
            un rappresentante dell'Ente  provinciale  del  turismo  o
          dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista; 
            cinque  esperti   dei   problemi   della   distribuzione,
          designati: 
            tre dalle organizzazioni  sindacali  dei  commercianti  a
          posto fisso di cui  uno  dalla  grande  distribuzione,  uno
          dalle organizzazioni  della  cooperativa  di  consumo,  uno
          dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti; 
            quattro  rappresentanti  designati  dalle  confederazioni
          nazionali dei lavoratori. 
            La commissione e' nominata dal consiglio  comunale  entro
          tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge". 
            - Il testo dell'art. 16 della legge 11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art. 16 (Commissione per i comuni con meno  di  50  mila
          abitanti). per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000
          abitanti, non capoluogo di provincia, la commissione di cui
          all'art. 11 e' composta da: 
            il sindaco o un suo delegato che la presiede; 
            due esperti designati dalla giunta  comunale,  competenti
          rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico; 
            tre esperti dei problemi della  distribuzione,  designati
          dalla  giunta  comunale,  sentite  le  organizzazioni   dei
          commercianti e della cooperazione di consumo; 
            tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla  giunta
          comunale, sentite le organizzazioni sindacali; 
            un  rappresentante  dell'azienda  autonoma  di   cura   e
          soggiorno, ove esista. 
            La commissione e' nominata dal consiglio  comunale  entro
          tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge".