ART. 34 (Superficie di vendita) 1. Superficie di vendita di un esercizio commerciale e' l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. 2. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi. 3. nello stabilire la superficie di vendita minima il piano effettua la detrminazione di tale superficie per il settore alimentare e per quello non alimentare, distintamente per le varie specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle di cui all'allegato 5 al presente decreto. Per le categorie merceologiche corrispondenti alla tabella XIV e per quelle della tabella XII indicate nel successivo art. 56, comma 8, l'eventuale determinazione dei limiti minimi di superficie avra' riguardo alla natura delle categorie di prodotti posti in vendita. 4. In mancanza del piano il consiglio comunale non ha facolta' di stabilire la superficie di vendita minima. 5. Non possono essere stabiliti limiti massimi di superficie di vendita per esercizio, quali che siano gli esercizi oggetto della domanda di autorizzazione e nulla-osta.