ART. 34 
                       (Superficie di vendita) 
  1. Superficie di vendita di  un  esercizio  commerciale  e'  l'area
destinata alla vendita,  ivi  compresa  quella  occupata  da  banchi,
scaffalature e simili. 
  2.  Non  costituisce  superficie  di  vendita  quella  destinata  a
magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli  uffici  ed  ai
servizi. 
  3. nello  stabilire  la  superficie  di  vendita  minima  il  piano
effettua  la  detrminazione  di  tale  superficie  per   il   settore
alimentare e per quello non alimentare, distintamente  per  le  varie
specializzazioni merceologiche corrispondenti  alle  tabelle  di  cui
all'allegato 5 al presente decreto. Per  le  categorie  merceologiche
corrispondenti alla tabella  XIV  e  per  quelle  della  tabella  XII
indicate nel successivo art. 56, comma 8, l'eventuale  determinazione
dei limiti minimi di superficie  avra'  riguardo  alla  natura  delle
categorie di prodotti posti in vendita. 
  4. In mancanza del piano il consiglio comunale non ha  facolta'  di
stabilire la superficie di vendita minima. 
  5. Non possono essere stabiliti limiti  massimi  di  superficie  di
vendita per esercizio, quali che siano  gli  esercizi  oggetto  della
domanda di autorizzazione e nulla-osta.