ART. 36 (Rilevazione della consistenza della rete distributiva) 1. Ai fini dell'attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale, ogni comune deve inviare alla camera di commercio competente per territorio, al termine di ciascun trimestre, copia delle autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo e delle licenze di cui all'art. 86 del regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, rilasciate o revocate nel corso del trimestre stesso. I dati raccolti sono a disposizione degli enti e degli organi pubblici interessati. 2. Le autorizzazioni alla vendita e le licenze per la somministrazione di alimenti o bevande di cui al comma 1 debbono essere rilasciate o revocate sui moduli di cui agli allegati n. 7 e n. 8 al presente decreto, adeguatamente modificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artgianato ai fini dell'elaborazione automatizzata dei dati. Tali moduli sono distribuiti dalle camere di commercio. 3. L'obbligo di cui al comma 1 va osservato a partire dal termine del primo trimestre del 1989. I dati sulle autorizzazioni alla vendita e sulle licenze per la somministrazione di alimenti o bevande in atto alla data del 31 dicembre 1988 sono inviati dai comuni alle camere di commercio, sui moduli ad essi appositamente distribuiti dalle camere medesime, predisposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Le camere di commercio, unitamente al bollettino di conto corrente postale per la riscossione del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, inviano un questionario a tutti i soggetti esercenti una delle attivita' indicate nell'art. 1, secondo comma, della legge, qualora cio' venga chiesto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Ai suoi fini d'istituto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere che il questionario suddetto venga inviato anche a soggetti operanti in settori non disciplinati dalla legge. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalita' di acquisizione, utilizzazione e messa a disposizione dei dati di cui al presente articolo.
Nota all'art. 36: - Il testo dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e' il seguente: "Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci".