ART. 36 
       (Rilevazione della consistenza della rete distributiva) 
  1. Ai fini dell'attuazione di un sistema di raccolta  e  diffusione
di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale, ogni
comune  deve  inviare  alla  camera  di  commercio   competente   per
territorio,  al   termine   di   ciascun   trimestre,   copia   delle
autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo e delle licenze di  cui
all'art. 86 del regio decreto 18 luglio 1931, n.  773,  rilasciate  o
revocate nel corso del trimestre  stesso.  I  dati  raccolti  sono  a
disposizione degli enti e degli organi pubblici interessati. 
  2.  Le  autorizzazioni  alla  vendita   e   le   licenze   per   la
somministrazione di alimenti o bevande di  cui  al  comma  1  debbono
essere rilasciate o revocate sui moduli di cui agli allegati n.  7  e
n. 8 al presente  decreto,  adeguatamente  modificati  dal  Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artgianato    ai    fini
dell'elaborazione  automatizzata   dei   dati.   Tali   moduli   sono
distribuiti dalle camere di commercio. 
  3. L'obbligo di cui al comma 1 va osservato a partire  dal  termine
del primo trimestre  del  1989.  I  dati  sulle  autorizzazioni  alla
vendita e sulle licenze per la somministrazione di alimenti o bevande
in atto alla data del 31 dicembre 1988 sono inviati dai  comuni  alle
camere di commercio, sui moduli  ad  essi  appositamente  distribuiti
dalle camere medesime, predisposti dal Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato. 
  4. Le camere  di  commercio,  unitamente  al  bollettino  di  conto
corrente postale per  la  riscossione  del  diritto  annuale  di  cui
all'art. 34 del decreto legge 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, inviano un questionario a  tutti
i soggetti  esercenti  una  delle  attivita'  indicate  nell'art.  1,
secondo comma, della legge, qualora cio' venga chiesto dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  5.  Ai  suoi  fini  d'istituto  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  puo'  chiedere  che  il  questionario
suddetto venga inviato anche  a  soggetti  operanti  in  settori  non
disciplinati dalla legge. 
  6. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
stabilisce le modalita' di  acquisizione,  utilizzazione  e  messa  a
disposizione dei dati di cui al presente articolo. 
 
            Nota all'art. 36: 
            - Il testo dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n.  773,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza", e' il seguente: 
            "Art. 86. - Non possono esercitarsi,  senza  licenza  del
          questore,  alberghi,  compresi  quelli   diurni,   locande,
          pensioni, trattorie, osterie, caffe' o  altri  esercizi  in
          cui si vendono  al  minuto  o  si  consumano  vino,  birra,
          liquori od altre bevande anche  non  alcooliche,  ne'  sale
          pubbliche per  bigliardi  o  per  altri  giuochi  leciti  o
          stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o
          di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.La licenza
          e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o  il  consumo
          di vino, di birra o di qualsiasi bevanda  alcoolica  presso
          enti collettivi o  circoli  privati  di  qualunque  specie,
          anche se la vendita o il consumo  siano  limitati  ai  soli
          soci".