ART. 38 
  (Commissioni previste dagli  artt.  15,  16  e  17  della  legge  -
Deliberazioni) 
  1. Il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17
della legge  e'  disciplinato  dalle  stesse  disposizioni  contenute
nell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del presente decreto. 
  2. Il parere delle commissioni di cui agli  artt.  15  e  16  della
legge ha valore vincolante solo fino alla  data  di  approvazione  da
parte del consiglio comunale del piano. 
  3. Le commissioni di cui al presente articolo non intervengono  per
il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso. 
  4. Qualora, nei casi di domande per il rilascio dell'autorizzazione
all'ampliamento della superficie  di  vendita  che  non  modifica  le
caratteristiche dell'esercizio e di cui all'art.  43,  comma  2,  del
presente  decreto,  nonche'  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni
all'ampliamento, al trasferimento e alla  concentrazione  di  cui  al
comma 2 dell'art.  8  del  decreto-legge  1  ottobre  1982,  n.  697,
convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, da ultimo  prorogato
dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertiti  dalla  legge  27
marzo 1987, n. 121, le commissioni di cui al presente articolo non si
pronuncino  entro  30  giorni  dalla  sottoposizione  ad  esse  della
questione,  il  sindaco  e'  tenuto  a  decidere  immediatamente  sul
rilascio dell'autorizzazione. 
 
            Nota all'art. 38: 
            Il testo vigenti del comma 2 dell'art. 8 del D. L. 1 
            ottobre 1982, n. 697, e' il seguente: 
            "2. A modificazione  di  quanto  disposto  dall'art.  24,
          secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971,
          n.   426,   non   puo'   essere   negata   l'autorizzazione
          amministrativa all'ampliamento della superficie di  vendita
          fino a 200 metri quadrati e  al  trasferimento  nell'ambito
          del territorio comunale degli esercizi  con  superficie  di
          vendita non superiore a 200 metri quadrati. In  entrambi  i
          casi l'attivita' deve essere stata esercitata da almeno tre
          anni.  Deve  altresi'  essere  rilasciata  l'autorizzazione
          qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non
          superiore a  600  metri  quadrati  si  intenda  concentrare
          l'attivita' di almeno due  esercizi  dello  stesso  settore
          merceologico e operanti nello stesso comune da non meno  di
          tre anni. Il rilascio della nuova  autorizzazione  comporta
          la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti".