ART. 38 (Commissioni previste dagli artt. 15, 16 e 17 della legge - Deliberazioni) 1. Il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge e' disciplinato dalle stesse disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del presente decreto. 2. Il parere delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 della legge ha valore vincolante solo fino alla data di approvazione da parte del consiglio comunale del piano. 3. Le commissioni di cui al presente articolo non intervengono per il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso. 4. Qualora, nei casi di domande per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita che non modifica le caratteristiche dell'esercizio e di cui all'art. 43, comma 2, del presente decreto, nonche' per il rilascio delle autorizzazioni all'ampliamento, al trasferimento e alla concentrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, da ultimo prorogato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertiti dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, le commissioni di cui al presente articolo non si pronuncino entro 30 giorni dalla sottoposizione ad esse della questione, il sindaco e' tenuto a decidere immediatamente sul rilascio dell'autorizzazione.
Nota all'art. 38: Il testo vigenti del comma 2 dell'art. 8 del D. L. 1 ottobre 1982, n. 697, e' il seguente: "2. A modificazione di quanto disposto dall'art. 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non puo' essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attivita' deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresi' essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attivita' di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti".