ART. 39 (Variazioni demografiche e composizione delle commissioni previste dagli artt. 15 e 16 della legge) 1. Nei comuni non capoluoghi di provincia la composizione delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 della legge deve essere modificata in modo conforme al disposto degli articoli stessi, e la procedura per la nomina della nuova commissione deve essere iniziata, a decorrere dal momento in cui la popolazione residente risulti dall'anagrafe comunale essere divenuta superiore o inferiore ai 50.000 abitanti. Trascorso un mese senza che il consiglio comunale abbia nominato la nuova commissione, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge. 2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 non possono essere rilasciate autorizzazioni se non con l'intervento della nuova commissione. 3. Nei comuni con popolazione residente uguale a 50.000 abitanti deve essere nominata la commissione di cui all'art. 15 della legge.