ART. 39 
  (Variazioni demografiche e composizione delle commissioni  previste
dagli artt. 15 e 16 della legge) 
  1. Nei comuni non capoluoghi di  provincia  la  composizione  delle
commissioni di cui agli  artt.  15  e  16  della  legge  deve  essere
modificata in modo conforme al disposto degli articoli stessi,  e  la
procedura per la nomina della nuova commissione deve essere iniziata,
a decorrere dal momento  in  cui  la  popolazione  residente  risulti
dall'anagrafe comunale  essere  divenuta  superiore  o  inferiore  ai
50.000 abitanti. Trascorso un mese senza che  il  consiglio  comunale
abbia nominato la nuova commissione,  si  fa  luogo  all'applicazione
della procedura surrogatoria prevista dall'art.  18,  secondo  comma,
della legge. 
  2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma  1  non  possono  essere
rilasciate  autorizzazioni  se  non  con  l'intervento  della   nuova
commissione. 
  3. Nei comuni con popolazione residente uguale  a  50.000  abitanti
deve essere nominata la commissione di cui all'art. 15 della legge.