ART. 4 (Iscrizione dei non residenti nel registro) 1. I soggetti residenti all'estero, aventi cittadinanza italiana o meno, debbono chiedere l'iscrizione nel registro della Camera di commercio nella cui circoscrizione intendono svolgere la loro attivita'. 2. I soggetti non aventi cittadinanza italiana residenti all'estero debbono presentare la domanda di iscrizione nel registro attraverso i consolati italiani del rispetto paese di residenza. 3. I soggetti con cittadinanza italiana residenti all'estero e quelli non aventi tale cittadinanza, di paesi membri della Comunita' economica europea ed in essi residenti, hanno facolta' di presentare la domanda di iscrizione nel registro direttamente alla Camera di commercio competente. 4. I soggetti non aventi cittadinanza italiana gia' autorizzati a soggiornare in Italia presentano la domanda di iscrizione direttamente alla Camera di commercio competente. 5. Qualora i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trasferiscano la loro residenza o sede legale in Italia, debbono darne comunicazione alla Camera di commercio presso la quale sono iscritti, nonche', se il trasferimento avviene nell'ambito di altra provincia, alla Camera di commercio corrispondente. La comunicazione e' data nei modi di cui al successivo art. 11.