ART. 4 
             (Iscrizione dei non residenti nel registro) 
  1. I soggetti residenti all'estero, aventi cittadinanza italiana  o
meno, debbono chiedere l'iscrizione  nel  registro  della  Camera  di
commercio  nella  cui  circoscrizione  intendono  svolgere  la   loro
attivita'. 
  2. I soggetti non aventi cittadinanza italiana residenti all'estero
debbono presentare la domanda di iscrizione nel registro attraverso i
consolati italiani del rispetto paese di residenza. 
  3. I soggetti con  cittadinanza  italiana  residenti  all'estero  e
quelli non aventi tale cittadinanza, di paesi membri della  Comunita'
economica europea ed in essi residenti, hanno facolta' di  presentare
la domanda di iscrizione nel registro  direttamente  alla  Camera  di
commercio competente. 
  4. I soggetti non aventi cittadinanza italiana gia'  autorizzati  a
soggiornare  in  Italia   presentano   la   domanda   di   iscrizione
direttamente alla Camera di commercio competente. 
  5. Qualora i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trasferiscano  la
loro residenza o sede legale in Italia, debbono  darne  comunicazione
alla Camera di commercio presso la quale sono iscritti,  nonche',  se
il trasferimento avviene nell'ambito di altra provincia, alla  Camera
di commercio corrispondente. La comunicazione e' data nei modi di cui
al successivo art. 11.