ART. 40 
                        (Revisione del piano) 
  1. Qualora in situazioni particolari si  determino  gravi  ostacoli
alla concorrenza o condizioni di privilegio per  singoli  esercizi  o
per  gruppi  di  esercizi  di  alcune  zone  o  di   alcuni   settori
merceologici, il piano puo'  essere  sottoposto  a  variazione  anche
prima  della  sua  scadenza  quadriennale,  per  evitare   pregiudizi
all'interesse dei consumatori, con la stessa procedura  prevista  per
l'approvazione.  La  variazione  determina  la  data   d'inizio   del
successivo quadriennio e per tale periodo resta esclusa ogni facolta'
di variazione. 
  2. Qualora l'applicazione agli esercizi di vendita dell'art. 4  del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n.  832,  converitito  dalla  legge  6
febbraio 1987, n. 15, non avvenga  nell'ambito  del  procedimento  di
elaborazione ed approvazione del piano di cui alla  legge,  essa  da'
luogo a variazione  del  piano  stesso  ed  all'inizio  di  un  nuovo
quadriennio. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche  al  piano  e
agli esercizi per la  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e
bevande di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524.