ART. 40 (Revisione del piano) 1. Qualora in situazioni particolari si determino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone o di alcuni settori merceologici, il piano puo' essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, per evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori, con la stessa procedura prevista per l'approvazione. La variazione determina la data d'inizio del successivo quadriennio e per tale periodo resta esclusa ogni facolta' di variazione. 2. Qualora l'applicazione agli esercizi di vendita dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, converitito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, non avvenga nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione del piano di cui alla legge, essa da' luogo a variazione del piano stesso ed all'inizio di un nuovo quadriennio. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al piano e agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524.