ART. 41 (Autorizzazione) 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere formulata in conformita' all'allegato 1 al presente decreto. Il richiedente non e' tenuto a presentare certificati di residenza o far autenticare la firma apposta in calce alla domanda, ne' a fornire cerificati di iscrizione nel registro o nell'elenco speciale. 2. La prova che il richiedente l'autorizzazione e' iscritto nel registro e' data nei modi di cui all' allegati 1 al presente decreto. Chiunque chieda un'autorizzazione deve indicare la superficie di vendita o di somministrazione. Chi ai sensi della legge 27 marzo 1987, n. 121, intenda concentrare in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati l'attivita' di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico, e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni, ha diritto ad avere autorizzata per ciascuna delle tabelle merceologiche possedute la superficie di vendita che ha indicato nella domanda di autorizzazione, anche se diversa da quella originaria. 4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 29 e 30 della legge e dall'art. 44 del presente decreto. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. 5. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati: a) alla condizione che l'interessato disponga, gia' all'atto della domanda, del locale di vendita e che ne dia dimostrazione; b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio; c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneita' dei locali e di quello di "prevenzione incendi". 6. Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita o di somministrazione, al pubblico, deve essere indicata la superficie di vendita o di somministrazione autorizzata. Qualora non venga indicata, deve intendersi per essa la superficie dell'intero locale nel quale l'attivita' commerciale viene svolta. 7. Qualora la superficie di vendita sia indicata nel provvedimento di autorizzazione cumulativamente per piu' tabelle, anziche' distintamente per ciascuna di esse, la superficie di vendita relativa a ciascuna tabella deve intendersi pari a quella indicata. 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nei casi in cui vengano svolte in un medesimo locale piu' attivita' commerciali, di vendita o di somministrazione, e la superficie utilizzata sia indicata cumulativamente. 9. Il termine di cui all'art. 31, lettera a), della legge decorrere alla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. 10. Per autorizzazione "stagionale" si intende un'autorizzazione rilasciata ai sensi delle norme vigenti che autorizza all'esercizio dell'attivita' per una "stagione", la cui ampiezza e' stabilita dal provvedimento autorizzatorio. Il rilascio e la validita' di tale autorizzazione sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali. 11. In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco puo' concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, sono rilasciate esclusivamente a chi e' iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, ne' a quelle previste dai piani comunali, ne' a quelle di cui all'art. 9 della legge. Tale disposizione si applica anche alle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande rilasciate ai sensi dell'art. 103 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 12. Della data di inizio della sospensione dell'attivita' non stagionale nell'esercizio di vendita al pubblico e in quello per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande il titolare deve dare notizia al comune e, per i pubblici esercizi, anche all'autorita' di pubblica sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per piu' di un mese. 13. Coloro a cui favore sia stato deciso in via definitiva un ricorso avverso il diniego dell'autorizzazione hanno diritto ad ottenere dall'autorita' competente il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita'. 14. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su piu' reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate puo' affidare uno o piu' di tali reparti, perche' lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel registro, dandone immediata comunicazione alla camera di commercio, al comune e all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione risponde dell'attivita' esercitata dal soggetto stesso. Questi deve fare denuncia dell'esercizio dell'attivita' alla camera di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982, nonche' fare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 15. La fattispecie di cui al comma 14 del presente articolo non costituisce un caso di subingresso.
Nota all'art. 41: Il testo dell'art. 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 31 (Revoca dell'autorizzazione). - L'autorizzazione e' revocata qualora il titolare: a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessita'; b)sospende per un periodo superiore ad un anno l'attivita' dell'esercizio di vendita; c) venga cancellato dal registro di cui al capo I della presente legge".