ART. 41 
                           (Autorizzazione) 
  1. La domanda  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  deve  essere
formulata in conformita'  all'allegato  1  al  presente  decreto.  Il
richiedente non e' tenuto a presentare certificati di residenza o far
autenticare la firma apposta in calce alla  domanda,  ne'  a  fornire
cerificati di iscrizione nel registro o nell'elenco speciale. 
  2. La prova che il richiedente  l'autorizzazione  e'  iscritto  nel
registro e' data nei modi di cui all' allegati 1 al presente decreto. 
  Chiunque chieda un'autorizzazione deve indicare  la  superficie  di
vendita o di somministrazione. Chi ai  sensi  della  legge  27  marzo
1987,  n.  121,  intenda  concentrare  in  un  nuovo  esercizio   con
superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati  l'attivita'
di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico, e  operanti
nello stesso comune da non meno di tre  anni,  ha  diritto  ad  avere
autorizzata per ciascuna delle  tabelle  merceologiche  possedute  la
superficie  di   vendita   che   ha   indicato   nella   domanda   di
autorizzazione, anche se diversa da quella originaria. 
  4. Le domande  di  rilascio  delle  autorizzazioni  debbono  essere
esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto  salvo
quanto disposto dagli artt. 29 e 30 della legge e  dall'art.  44  del
presente decreto. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla
data di spedizione della raccomandata con la quale viene  inviata  la
domanda. 
  5. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono
subordinati: 
  a) alla condizione che l'interessato disponga, gia' all'atto  della
domanda, del locale di vendita e che ne dia dimostrazione; 
  b)   all'indicazione    dell'eventuale    persona    da    preporre
all'esercizio; 
  c) alla  presentazione  preventiva  del  certificato  sanitario  di
idoneita' dei locali e di quello di "prevenzione incendi". 
  6. Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
di vendita o di somministrazione, al pubblico, deve  essere  indicata
la superficie di vendita o di somministrazione  autorizzata.  Qualora
non  venga  indicata,  deve  intendersi  per   essa   la   superficie
dell'intero locale nel quale l'attivita' commerciale viene svolta. 
  7. Qualora la superficie di vendita sia indicata nel  provvedimento
di  autorizzazione  cumulativamente  per   piu'   tabelle,   anziche'
distintamente per ciascuna di esse, la superficie di vendita relativa
a ciascuna tabella deve intendersi pari a quella indicata. 
  8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nei  casi  in
cui vengano svolte in un medesimo locale piu' attivita'  commerciali,
di vendita o di somministrazione,  e  la  superficie  utilizzata  sia
indicata cumulativamente. 
  9. Il termine di cui all'art. 31, lettera a), della legge decorrere
alla data in cui l'interessato ha avuto  comunicazione  dell'avvenuto
rilascio dell'autorizzazione. 
  10. Per autorizzazione "stagionale"  si  intende  un'autorizzazione
rilasciata ai sensi delle norme vigenti che  autorizza  all'esercizio
dell'attivita' per una "stagione", la cui ampiezza e'  stabilita  dal
provvedimento autorizzatorio. Il rilascio  e  la  validita'  di  tale
autorizzazione sono disciplinati dalle stesse norme previste  per  le
autorizzazioni non stagionali. 
  11. In occasione di fiere, feste,  mercati,  o  di  altre  riunioni
straordinarie di persone, il sindaco  puo'  concedere  autorizzazioni
temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle
predette riunioni, sono rilasciate esclusivamente a chi  e'  iscritto
nel registro e non sono sottoposte alle  norme  sulla  pianificazione
commerciale, ne' a quelle previste dai piani comunali, ne'  a  quelle
di cui all'art. 9 della legge. Tale  disposizione  si  applica  anche
alle licenze per  la  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  o
bevande rilasciate ai sensi dell'art. 103 del R.D. 18 giugno 1931, n.
773. 
  12. Della data  di  inizio  della  sospensione  dell'attivita'  non
stagionale nell'esercizio di vendita al pubblico e in quello  per  la
somministrazione al pubblico di alimenti o bevande il  titolare  deve
dare  notizia  al  comune  e,  per   i   pubblici   esercizi,   anche
all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  almeno  dieci  giorni  prima
dell'inizio della sospensione stessa, qualora  essa  debba  protrarsi
per piu' di un mese. 
  13. Coloro a cui favore sia  stato  deciso  in  via  definitiva  un
ricorso avverso  il  diniego  dell'autorizzazione  hanno  diritto  ad
ottenere dall'autorita' competente  il  rilascio  dell'autorizzazione
per lo svolgimento dell'attivita'. 
  14. Il titolare di un esercizio  commerciale  organizzato  su  piu'
reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche
di prestazione del servizio impiegate puo' affidare  uno  o  piu'  di
tali reparti, perche' lo gestisca in proprio per il periodo di  tempo
convenuto, ad un soggetto che  sia  iscritto  nel  registro,  dandone
immediata  comunicazione  alla  camera  di  commercio,  al  comune  e
all'ufficio dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Qualora  non  abbia
provveduto a tale comunicazione  risponde  dell'attivita'  esercitata
dal  soggetto  stesso.  Questi  deve  fare  denuncia   dell'esercizio
dell'attivita' alla camera di commercio ai sensi del regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e del decreto  ministeriale  9  marzo  1982,
nonche'  fare  all'ufficio  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   la
dichiarazione di cui  all'art.  35,  primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  15. La fattispecie di cui al comma 14  del  presente  articolo  non
costituisce un caso di subingresso. 
 
            Nota all'art. 41: 
            Il testo dell'art. 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
          e' il seguente: 
            "Art. 31 (Revoca dell'autorizzazione). - L'autorizzazione
          e' revocata qualora il titolare: 
           a) non attivi l'esercizio entro sei mesi  dalla  data  del
          rilascio  dell'autorizzazione  o  entro  dodici   mesi   se
          trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi
          superficie  maggiore  di  400   metri   quadrati,   esclusi
          magazzini e depositi, salvo proroga in caso  di  comprovata
          necessita'; 
           b)sospende per un periodo superiore ad un anno l'attivita'
          dell'esercizio di vendita; 
           c) venga cancellato dal registro di cui al  capo  I  della
          presente legge".