ART. 42 (Trasferimento dell'esercizio) 1. Il trasferimento di sede di un esercizio di vendita deve intendersi come trasferimento di sede dell'esercizio dell'attivita' relativa a tutte le tabelle merceologiche possedute. 2. Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, ripartisca il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona e' subordinato alla sola comunicazione al comune, che deve essere effettuata non piu' tardi di trenta giorni dalla data in cui esso e' avvenuto. 3. Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, non suddivida il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio di vendita da un punto all'altro del territorio comunale e' soggetto alle stesse disposizioni di cui al precedente comma 2. 4. L'esercizio di vendita puo' essere trasferito su una superficie minore di quella originaria, purche' non inferiore a quella minima stabilita. 5. Qualora il trasferimento sia effettuato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e riformulato dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, la nuova superficie di vendita non puo' essere inferiore a quella originaria e in ogni caso a quella minima stabilita. 6. In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il sindaco, sentita la commissione comunale, puo' consentire il trasferimento in altra zona di un esercizio anche in deroga alle norme e direttive del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva. 7. Qualora sia consentito esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l'attivita' di commercio all'ingrosso e quella di commercio al minuto, il trasferimento dell'esercizio e' disciplinato dalle disposizioni relative all'attivita' prevalente. 8. Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attivita' di vendita disciplinata dalla legge e le attivita' di somministrazione di alimenti o bevande od altra attivita', esse possono essere trasferite in altra sede anche separatamente l'una dall'altra. 9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8 l'attivita' di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 56, comma 9, e l'attivita' di vendita corrispondente alla tabella istituita dal successivo art. 57, comma 1, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, non possono essere trasferite di sede separatamente dall'attivita' delle imprese previste nell'art. 45, numeri 2, 3 e 7, della legge e dall'attivita' dei titolari stessi della licenza di panificazione. 10. Chi intenda trasferire l'esercizio in altra zona deve riprendere l'attivita' entro un anno dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la possibilita' di proroga del termine ai sensi dell'art. 31, lett. a), della legge. 11. La domanda di trasferimento dell'esercizio presentata, da chi abbia sospeso l'attivita', prima della scadenza del termine di cui all'art. 31, lett. b), della legge interrompe il decorso della sospensione stessa ai fini dell'applicazione di tale articolo.