ART. 42 
                    (Trasferimento dell'esercizio) 
  1. Il trasferimento  di  sede  di  un  esercizio  di  vendita  deve
intendersi come trasferimento di sede  dell'esercizio  dell'attivita'
relativa a tutte le tabelle merceologiche possedute. 
  2. Qualora il piano comunale, o, fino a  che  esso  non  sia  stato
approvato, il consiglio comunale, ripartisca il territorio del comune
in zone, il trasferimento di un esercizio  nell'ambito  della  stessa
zona e' subordinato alla  sola  comunicazione  al  comune,  che  deve
essere effettuata non piu' tardi di trenta giorni dalla data  in  cui
esso e' avvenuto. 
  3. Qualora il piano comunale, o, fino a  che  esso  non  sia  stato
approvato, il consiglio comunale, non  suddivida  il  territorio  del
comune in zone, il trasferimento di un esercizio  di  vendita  da  un
punto all'altro del  territorio  comunale  e'  soggetto  alle  stesse
disposizioni di cui al precedente comma 2. 
  4. L'esercizio di vendita puo' essere trasferito su una  superficie
minore di quella originaria, purche' non inferiore  a  quella  minima
stabilita. 
  5. Qualora il trasferimento sia effettuato ai sensi dell'art. 8 del
decreto-legge 1 ottobre 1982,  n.  697,  convertito  dalla  legge  29
novembre 1982, n. 887, e riformulato dalla legge 27  marzo  1987,  n.
121, la nuova superficie di  vendita  non  puo'  essere  inferiore  a
quella originaria e in ogni caso a quella minima stabilita. 
  6. In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi  il  sindaco,
sentita la commissione comunale, puo' consentire il trasferimento  in
altra zona di un esercizio anche in deroga alle norme e direttive del
piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva. 
  7. Qualora sia consentito esercitare  congiuntamente  nello  stesso
punto di vendita l'attivita' di commercio all'ingrosso  e  quella  di
commercio al minuto, il trasferimento dell'esercizio e'  disciplinato
dalle disposizioni relative all'attivita' prevalente. 
  8. Qualora nello stesso  locale  siano  esercitate  l'attivita'  di
vendita disciplinata dalla legge e le attivita'  di  somministrazione
di alimenti  o  bevande  od  altra  attivita',  esse  possono  essere
trasferite in altra sede anche separatamente l'una dall'altra. 
  9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma  8  l'attivita'
di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del
successivo art. 56, comma 9, e l'attivita' di vendita  corrispondente
alla tabella istituita  dal  successivo  art.  57,  comma  1,  per  i
titolari della licenza di panificazione di cui alla legge  31  luglio
1956, n. 1002, non possono essere trasferite  di  sede  separatamente
dall'attivita' delle imprese previste nell'art. 45, numeri 2, 3 e  7,
della legge e dall'attivita' dei titolari  stessi  della  licenza  di
panificazione. 
  10.  Chi  intenda  trasferire  l'esercizio  in  altra   zona   deve
riprendere l'attivita' entro un anno  dalla  data  in  cui  ha  avuto
comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, fatta salva
la possibilita' di proroga del termine ai sensi dell'art.  31,  lett.
a), della legge. 
  11. La domanda di trasferimento dell'esercizio presentata,  da  chi
abbia sospeso l'attivita', prima della scadenza del  termine  di  cui
all'art. 31, lett.  b),  della  legge  interrompe  il  decorso  della
sospensione stessa ai fini dell'applicazione di tale articolo.