ART. 43 
              (Ampliamento della superficie di vendita) 
  1. Nei casi in cui siano stabilite superfici di vendita minime,  il
titolare dell'esercizio gia'  aperto  che  abbia  una  superficie  di
vendita inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la  sua
attivita' nel locale e ad ampliare la superficie di vendita  sino  al
raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga al  limite  massimo
di superficie globale di vendita previsto per i  generi  di  largo  e
generale consumo. Dell'effettuato ampliamento deve dare comunicazione
al comune entro sessanta giorni. 
  2.  Agli  effetti  dell'art.  24,  secondo   comma,   della   legge
l'ampliamento  che  modifica  le  caratteristiche  dell'esercizio  e'
quello  che  determina  il  raddoppio  della  superficie  di  vendita
originaria dell'esercizio o, nella ipotesi di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, della superficie di vendita minima stabilita. 
  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  al
subentrante. 
 
            Nota all'art. 43: 
            Il testo dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
          e' il seguente: 
            "Art. 24 (Apertura, trasferimento  ed  ampliamento  degli
          esercizi di vendita). - L'aperutra di esercizi  al  minuto,
          il  trasferimento  in  altra  zona  e  l'ampliamento  degli
          esercizi gia' esistenti mediante  l'acquisizione  di  nuovi
          locali  di  vendita,  sono   soggetti   ad   autorizzazione
          amministrativa. 
            L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel
          cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle
          commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza
          dei   criteri   stabiliti   dal   piano.   L'autorizzazione
          all'ampliamento  deve   essere   sempre   concessa   quando
          l'ampliamento  stesso  non  modifichi  le   caratteristiche
          dell'esercizio e quindi l'equilibrio  commerciale  previsto
          dal piano. 
            L'autorizzazione,  fermo  il  rispetto  dei   regolamenti
          locali di polizia urbana, annonaria,  igienico-sanitaria  e
          delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei  vari
          edifici nelle zone urbane, e' negata solo quando  il  nuovo
          esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio
          esistenti risultino in contrasto con  le  disposizioni  del
          piano e della presente legge".