ART. 44 
    (Priorita' nell'accoglimento delle domande di autorizzazione) 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge, per rilascio
di un'autorizzazione all'attuazione di forme associative  si  intende
il rilascio di un'autorizzazione ad un ente giuridico  costituito  da
non meno di cinque esercenti che abbiano ad esso trasferito i  propri
esercizi commerciali e  si  trovino  nelle  condizioni  indicate  dal
secondo comma dell'art. 29 stesso. 
  2. Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero  comune
vengano presentate, contestualmente,  domande  di  autorizzazione  al
trasferimento dell'esercizio commerciale, domande  di  autorizzazione
all'ampliamento dei locali e domande di apertura di  nuovi  esercizi,
le  domande  di  trasferimento  e  di  amplia  mento  debbono  essere
esaminate e accolte con priorita' rispetto a quelle  di  apertura  di
nuovi esercizi, secondo il  disposto  dell'art.  29,  secondo  comma,
della legge. 
  3. Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero  comune
esistano solo domande di apertura di nuovi esercizi, anche quelle fra
esse che abbiano la medesima data  di  presentazione  debbono  essere
esaminate secondo il criterio di cui all'art. 30, primo  comma  della
legge. 
  4. Le domande di  autorizzazione  al  trasferimento  dell'esercizio
commerciale e quello di autorizzazione  all'ampliamento  dei  locali,
relative alla stessa zona  o,  se  del  caso,  all'intero  territorio
comunale, e aventi al stessa data di  presentazione,  debbono  essere
esaminate secondo il seguente criterio di priorita': 
  a)  per  prima  la  domanda  di  trasferimento  e  di   ampliamento
presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1; 
  b) per seconda la domanda di solo trasferimento  presentata  da  un
ente giuridico come quello di cui al comma 1; 
  c) per terza la domanda di solo ampliamento presentata da  un  ente
giuridico come quello di cui al comma 1; 
  d)  per  quarta  la  domanda  di  trasferimento  e  di  ampliamento
presentata da un singolo esercente; 
  e) per quinta la domanda di solo  trasferimento  presentata  da  un
singolo esercente; 
  f) per sesta la  domanda  di  solo  ampliamento  presentata  da  un
singolo esercente. 
  5.  Qualora  per  ciascuna  delle  dette  categorie  esistano  piu'
domande, si segue per  il  loro  esame  lo  stesso  criterio  di  cui
all'art. 30, primo comma, della legge. 
  6. Per data di presentazione si  intende  quella  della  spedizione
della raccomandata con cui viene inoltrata la domanda. 
  7. Le norme dell'art. 29, secondo e  terzo  comma,  della  legge  e
quelle del presente articolo si applicano anche agli esercizi per  la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 
 
            Note all'art. 44: 
            - Il testo dell'art. 29 della legge 11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art.  29  (Subingresso  -  Casi  di  priorita').  -   Il
          trasferimento della gestione  o  della  titolarita'  di  un
          esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa  di  morte
          comporta il trasferimento dell'autorizzazione,  sempre  che
          sia  provato  l'effettivo  trapasso  dell'esercizio  e   il
          subentrante sia iscritto nel registro previsto del  capo  I
          della presente legge. 
            Le   domande   di   autorizzazione    al    trasferimento
          dell'esercizio    in    altra     zona,     all'ampliamento
          dell'esercizio  stesso,  o   alla   attuazione   di   forme
          associative con altri esercenti in numero non  inferiore  a
          cinque, debbono essere accolte con priorita' rispetto  alle
          domande nuove, purche'  i  richiedenti  abbiano  esercitato
          l'attivita' commerciale nei locali dai quali si richiede il
          trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per  un
          periodo non inferiore a tre anni. 
            In   caso   di   attuazione    di    forme    associative
          l'autorizzazione importa  la  revoca  delle  autorizzazioni
          relative ai preesistenti  esercizi  di  vendita".-Il  testo
          dell'art. 30 della legge 11 giugno  1971,  n.  426,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 30 (Domande concorrenti). - Salvo  quanto  previsto
          all'articolo precedente, nel caso  di  domande  concorrenti
          nello stesso comune o  nelle  stesse  zone  di  un  comune,
          l'autorizzazione all'apertura di  nuovi  punti  di  vendita
          sara' concessa alle domande che assicurino,  dal  punto  di
          vista  urbanistico,  la  miglior  soluzione  e  sara'  data
          preferenza ai richiedenti che eventualmente  dimostrino  la
          disponibilita' dei locali o dell'area destinata  alla  loro
          costruzione. 
            A  parita'   di   condizioni   sara'   seguito   l'ordine
          cronologico di presentazione delle domande".