ART. 44 (Priorita' nell'accoglimento delle domande di autorizzazione) 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge, per rilascio di un'autorizzazione all'attuazione di forme associative si intende il rilascio di un'autorizzazione ad un ente giuridico costituito da non meno di cinque esercenti che abbiano ad esso trasferito i propri esercizi commerciali e si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 29 stesso. 2. Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero comune vengano presentate, contestualmente, domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale, domande di autorizzazione all'ampliamento dei locali e domande di apertura di nuovi esercizi, le domande di trasferimento e di amplia mento debbono essere esaminate e accolte con priorita' rispetto a quelle di apertura di nuovi esercizi, secondo il disposto dell'art. 29, secondo comma, della legge. 3. Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero comune esistano solo domande di apertura di nuovi esercizi, anche quelle fra esse che abbiano la medesima data di presentazione debbono essere esaminate secondo il criterio di cui all'art. 30, primo comma della legge. 4. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale e quello di autorizzazione all'ampliamento dei locali, relative alla stessa zona o, se del caso, all'intero territorio comunale, e aventi al stessa data di presentazione, debbono essere esaminate secondo il seguente criterio di priorita': a) per prima la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1; b) per seconda la domanda di solo trasferimento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1; c) per terza la domanda di solo ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1; d) per quarta la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un singolo esercente; e) per quinta la domanda di solo trasferimento presentata da un singolo esercente; f) per sesta la domanda di solo ampliamento presentata da un singolo esercente. 5. Qualora per ciascuna delle dette categorie esistano piu' domande, si segue per il loro esame lo stesso criterio di cui all'art. 30, primo comma, della legge. 6. Per data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata con cui viene inoltrata la domanda. 7. Le norme dell'art. 29, secondo e terzo comma, della legge e quelle del presente articolo si applicano anche agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Note all'art. 44: - Il testo dell'art. 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 29 (Subingresso - Casi di priorita'). - Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto del capo I della presente legge. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso, o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorita' rispetto alle domande nuove, purche' i richiedenti abbiano esercitato l'attivita' commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita".-Il testo dell'art. 30 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 30 (Domande concorrenti). - Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sara' concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sara' data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilita' dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione. A parita' di condizioni sara' seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande".