ART. 45 
              (Vidimazione annuale dell'autorizzazione) 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12  della  legge,  i  comuni
possono assoggettare a vidimazione le autorizzazioni alla vendita  da
essa previste. 
  2. La vidimazione e' effettuata annualmente, prima  della  scadenza
di ciascun anno, computato con decorrenza dal  giorno  del  rilascio,
con l'apposizione di un visto sull'atto originario o su copia di esso
autenticata ai sensi della legge. 
  3. La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita  stagionali  e'
effettuata  prima  della  ripresa  dell'attivita',  con   le   stesse
modalita' di cui al comma 2. 
  4.  La  vidimazione  delle  autorizzazioni  alla   vendita   e   la
rinnovazione delle licenze per  la  somministrazione  di  alimenti  o
bevande sono subordinati anche all'indicazione  del  numero  e  della
data di iscrizione al registro delle ditte,  nonche'  all'indicazione
della superficie di  vendita  o  di  somministrazione  utilizzata  al
momento  della  presentazione  della  domanda  di  vidimazione  o  di
rinnovazione.