ART. 45 (Vidimazione annuale dell'autorizzazione) 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge, i comuni possono assoggettare a vidimazione le autorizzazioni alla vendita da essa previste. 2. La vidimazione e' effettuata annualmente, prima della scadenza di ciascun anno, computato con decorrenza dal giorno del rilascio, con l'apposizione di un visto sull'atto originario o su copia di esso autenticata ai sensi della legge. 3. La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita stagionali e' effettuata prima della ripresa dell'attivita', con le stesse modalita' di cui al comma 2. 4. La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita e la rinnovazione delle licenze per la somministrazione di alimenti o bevande sono subordinati anche all'indicazione del numero e della data di iscrizione al registro delle ditte, nonche' all'indicazione della superficie di vendita o di somministrazione utilizzata al momento della presentazione della domanda di vidimazione o di rinnovazione.