ART. 46 
                     (Revoca dell'autorizzazione) 
  1. Della revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
l'organo che la dispone da' notizia entro trenta giorni  alla  camera
di commercio nel cui registro l'interessato e' iscritto. 
  2. In caso di comprovata necessita' il sindaco proroga  il  termine
per la revoca dell'autorizzazione anche nel caso di cui all'art.  31,
lettera b), della legge.