ART. 46 (Revoca dell'autorizzazione) 1. Della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' l'organo che la dispone da' notizia entro trenta giorni alla camera di commercio nel cui registro l'interessato e' iscritto. 2. In caso di comprovata necessita' il sindaco proroga il termine per la revoca dell'autorizzazione anche nel caso di cui all'art. 31, lettera b), della legge.