ART. 47 
                    (Grandi strutture di vendita) 
  1. Colui che intenda creare  un  centro  commerciale  al  dettaglio
mediante l'apertura di  piu'  esercizi  puo'  presentare  al  sindaco
un'unica domanda, che sara' esaminata secondo un  criterio  unitario,
in conformita' alle norme e direttive del piano. Ai soli  fini  della
presentazione della domanda puo' non essere iscritto al registro. 
  2. Qualora il soggetto di cui al comma 1 chieda, prima del rilascio
delle  autorizzazioni  corrispondenti  agli  esercizi  oggetto  della
domanda che esse, se potranno essere rilasciate, siano  intestate  ad
altri soggetti, la richiesta va  accolta  alla  sola  condizione  che
questi  ultimi  siano  iscritti  nel  registro   per   le   attivita'
corrispondenti. 
  3. Coloro che intendano creare un centro commerciale al  dettaglio,
con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di
esercizi di cui vogliano conservare la distinta titolarita',  possono
chiedere  al  sindaco   che   l'esame   della   domanda   sia   fatto
congiuntamente e secondo un criterio unitario,  in  conformita'  alle
norme e direttive del piano. 
  4. Prima del rilascio dell'autorizzazione e' possibile sostituire i
richiedenti originari con altri. 
  5. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 non costituiscono  casi  di
subingresso. 
  6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli esercizi  di
vendita non possono essere in numero inferiore a 8 e  debbono  essere
inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi
di servizio comuni gestiti unitariamente.