ART. 47 (Grandi strutture di vendita) 1. Colui che intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di piu' esercizi puo' presentare al sindaco un'unica domanda, che sara' esaminata secondo un criterio unitario, in conformita' alle norme e direttive del piano. Ai soli fini della presentazione della domanda puo' non essere iscritto al registro. 2. Qualora il soggetto di cui al comma 1 chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda che esse, se potranno essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano iscritti nel registro per le attivita' corrispondenti. 3. Coloro che intendano creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliano conservare la distinta titolarita', possono chiedere al sindaco che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformita' alle norme e direttive del piano. 4. Prima del rilascio dell'autorizzazione e' possibile sostituire i richiedenti originari con altri. 5. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 non costituiscono casi di subingresso. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli esercizi di vendita non possono essere in numero inferiore a 8 e debbono essere inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.