ART. 48 
                       (Nulla-osta regionale) 
 
  1. La richiesta del nullaosta di cui agli artt. 26 e 27 della legge
e' necessaria  solo  per  gli  esercizi  di  vendita  al  minuto,  va
effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione delle
domande di apertura e va trasmessa dal sindaco alla giunta  regionale
unitamente a tali domande. 
  2. Ai fini del nullaosta regionale di cui all'art. 27 della  legge,
il sindaco trasmette  alla  giunta  regionale  tutte  le  domande  di
apertura di esercizi con superficie  di  vendita  superiore  a  1.500
metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, purche' gli interessati
abbiano i requisiti di legge. 
  3. Gli interessati inviano  per  conoscere  alla  giunta  regionale
copia delle domande presentate per l'apertura degli esercizi  di  cui
agli articoli 26 e 27 della legge. 
  4. La decisione sul nullaosta deve essere comunicata  dalla  giunta
regionale  al  sindaco  entro  sette  giorni  dalla  data  della  sua
adozione. Entro trenta giorni da tale comunicazione il sindaco adotta
i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della  legge.
Quando la giunta regionale concede  il  nullaosta,  il  sindaco  deve
rilasciare l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio entro  trenta
giorni dalla data del nullaosta medesimo. 
  5. Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco  delle
domande di apertura senza che la giunta regionale  abbia  deciso  sul
nullaosta o, in caso di diniego del nullaosta, senza che  il  sindaco
abbia adottato i provvedimenti di sua competenza ai  sensi  dell'art.
24 della legge, le dette domande si intendono respinte e  si  applica
l'art. 28, ultimo comma, della legge. 
  6. Il consenso della regione richiesto dagli art.  26  e  27  della
legge per  l'impianto  delle  grandi  strutture  di  vendita  non  e'
richiesto ne' per il trasferimento di  sede,  ne'  per  l'ampliamento
della relativa superficie di vendita, salvo che per via di successivi
ampliamenti di un esercizio preesistente siano raggiunti i limiti  di
cui agli articoli stessi. 
 
          Nota all'art. 48; 
          Il testo dell'art. 28 della legge 11 giugno 1971,  n.  426,
          e' il seguente: 
          "Art.  28  (Domande  soggette  a  nullaosta   regionale   e
          ricorsi). - I sindaci  trasmettono  alla  giunta  regionale
          copia  di  tutti  gli  atti,  compreso  il   parere   delle
          commissioni di cui agli articoli 15  e  16,  relativi  alle
          domande  da  sottoporre  alle  procedure   previste   dagli
          articoli 26 e 27 per le quali  si  richiede  in  nullaosta,
          entro tre mesi dalla data di  presentazione  delle  domande
          stesse. 
          La decisione  sul  nullaosta  deve  essere  adottata  entro
          sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. 
          Contro la reiezione della domanda da parte del  sindaco  e'
          ammesso, entro trenta giorni dalla  data  di  notifica  del
          provvedimento, ricorso alla  giunta  regionale  che  decide
          entro il termine di cui al comma precedente".