ART. 48 (Nulla-osta regionale) 1. La richiesta del nullaosta di cui agli artt. 26 e 27 della legge e' necessaria solo per gli esercizi di vendita al minuto, va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione delle domande di apertura e va trasmessa dal sindaco alla giunta regionale unitamente a tali domande. 2. Ai fini del nullaosta regionale di cui all'art. 27 della legge, il sindaco trasmette alla giunta regionale tutte le domande di apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, purche' gli interessati abbiano i requisiti di legge. 3. Gli interessati inviano per conoscere alla giunta regionale copia delle domande presentate per l'apertura degli esercizi di cui agli articoli 26 e 27 della legge. 4. La decisione sul nullaosta deve essere comunicata dalla giunta regionale al sindaco entro sette giorni dalla data della sua adozione. Entro trenta giorni da tale comunicazione il sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge. Quando la giunta regionale concede il nullaosta, il sindaco deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio entro trenta giorni dalla data del nullaosta medesimo. 5. Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco delle domande di apertura senza che la giunta regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego del nullaosta, senza che il sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge, le dette domande si intendono respinte e si applica l'art. 28, ultimo comma, della legge. 6. Il consenso della regione richiesto dagli art. 26 e 27 della legge per l'impianto delle grandi strutture di vendita non e' richiesto ne' per il trasferimento di sede, ne' per l'ampliamento della relativa superficie di vendita, salvo che per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente siano raggiunti i limiti di cui agli articoli stessi.
Nota all'art. 48; Il testo dell'art. 28 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 28 (Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi). - I sindaci trasmettono alla giunta regionale copia di tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli articoli 26 e 27 per le quali si richiede in nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse. La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco e' ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla giunta regionale che decide entro il termine di cui al comma precedente".