ART. 49 (Subingresso di esercenti attivita' di vendita sottoposte ad autorizzazione) 1. Il trasferimento in gestione o in proprieta' di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attivita', sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio. Non puo' essere oggetto di atti di trasferimento l'attivita' corrispondente solo ad una o piu' delle tabelle merceologiche di un esercizio. 2. Agli effetti dell'art. 29, primo comma, della legge e dell'art. 50 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumano in proprio. 3. Il subentrante gia' iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo puo' iniziare l'attivita' solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attivita' entro il termine previsto all'art. 31, lett. a), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. 4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo puo' iniziare l'attivita' solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. Tale termine di un anno e' prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. Nel caso di cui una farmacia ponga in vendita anche prodotti non medicamentosi il termine e' prorogato fino alla cessione della stessa. 5. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facolta' di continuare a titolo provvisorio l'attivita' del dante causa per non piu' di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti. 6. Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio puo' iniziare l'attivita' solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attivita' entro il termine previsto dall'art. 31, lett. a), della legge, decorrente dalla data dell'iscrizione. 7. Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso e' necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attivita' o il soggetto cui la azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo. 8. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante e' valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima e' sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attivita' entro il termine di cui all'art. 31, lettera a), della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attivita'. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici. 10. Il subentrante nella gestione o nella proprieta' di uno spaccio interno puo' iniziare l'attivita' solo dopo averr chiesto l'autorizzazione al comune. 11. Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attivita' di vendita disciplinata dalla legge e le attivita' di somministrazione di alimenti o bevande o altra attivita', esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione. 12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 11 l'attivita' di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 56, comma 9, e l'attivita' di vendita corrispondente alla tabella istituita dal successivo art. 57, comma 1, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, non possono essere cedute separatamente dall'attivita' delle imprese previste nell'art. 45, numeri 2, 3 e 7, della legge e dall'attivita' dei titolari stessi della licenza di panificazione. "13. La societa', cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, puo' continuare l'attivita' alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione nel registro e del trasferimento della autorizzazione intestata allo stesso dante causa, purche' entro un anno dal conferimento segua l'autorizzazione occorrente. Il termine puo' essere prorogato dal sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato.