ART. 49 
  (Subingresso  di  esercenti  attivita'  di  vendita  sottoposte  ad
autorizzazione) 
  1. Il trasferimento in gestione o in proprieta' di un esercizio  di
vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il
trasferimento dell'autorizzazione a chi  subentra  nello  svolgimento
dell'attivita', sempre  che  sia  provato  l'effettivo  trasferimento
dell'esercizio ed il subentrante  sia  iscritto  nel  registro  degli
esercenti  il  commercio.  Non  puo'  essere  oggetto  di   atti   di
trasferimento l'attivita' corrispondente solo ad  una  o  piu'  delle
tabelle merceologiche di un esercizio. 
  2. Agli effetti dell'art. 29, primo comma, della legge e  dell'art.
50 del presente decreto,  per  trasferimento  della  gestione  di  un
esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della  gestione
dell'intero esercizio ad altri che l'assumano in proprio. 
  3. Il subentrante gia' iscritto nel registro alla data dell'atto di
trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa  di
morte, alla data di acquisto del  titolo  puo'  iniziare  l'attivita'
solo  dopo  aver  chiesto  l'autorizzazione  al  comune.  Qualora   a
decorrere dalla data predetta non inizi l'attivita' entro il  termine
previsto all'art. 31, lett. a), della legge, decade  dal  diritto  di
esercitare l'attivita' del dante causa. 
  4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla
data di acquisto del titolo puo' iniziare l'attivita' solo dopo  aver
chiesto l'iscrizione nel registro  e  l'autorizzazione.  Qualora  non
ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal
diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. Tale termine di un
anno  e'  prorogato  dal  sindaco  quando  il  ritardo  non   risulti
imputabile all'interessato. Nel caso di cui  una  farmacia  ponga  in
vendita anche prodotti non medicamentosi il termine e' prorogato fino
alla cessione della stessa. 
  5. Il subentrante per causa di morte, anche  se  non  iscritto  nel
registro, ha comunque facolta' di  continuare  a  titolo  provvisorio
l'attivita' del dante causa per non piu' di sei mesi  dalla  data  di
acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti. 
  6. Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro  alla
data  dell'atto  di  trasferimento   dell'esercizio   puo'   iniziare
l'attivita' solo dopo  aver  ottenuto  l'iscrizione  nel  registro  e
chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione  entro  un
anno  dalla  data  predetta,  decade  dal   diritto   di   esercitare
l'attivita' del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in
cui non inizi l'attivita' entro il  termine  previsto  dall'art.  31,
lett. a), della legge, decorrente dalla data dell'iscrizione. 
  7.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  sul  subingresso  e'
necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attivita' o
il soggetto cui la azienda sia  stata  trasferita  dal  titolare  per
causa di morte o per donazione e che  il  trasferimento  dell'azienda
avvenga entro i termini di cui  ai  commi  3,  4  e  6  del  presente
articolo. 
  8. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione  di
un esercizio l'autorizzazione rilasciata  al  subentrante  e'  valida
fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della
medesima e' sostituita  da  una  nuova  autorizzazione  intestata  al
titolare dell'esercizio che ha  diritto  ad  ottenerla.  Qualora  non
chieda l'autorizzazione e non inizi l'attivita' entro il  termine  di
cui all'art. 31, lettera a), della legge  decorrente  dalla  data  di
cessazione  della  gestione,  decade  dal   diritto   di   esercitare
l'attivita'. 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  in
materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi
automatici. 
  10. Il subentrante nella gestione o nella proprieta' di uno spaccio
interno  puo'  iniziare   l'attivita'   solo   dopo   averr   chiesto
l'autorizzazione al comune. 
  11. Qualora nello stesso locale  siano  esercitate  l'attivita'  di
vendita disciplinata dalla legge e le attivita'  di  somministrazione
di alimenti o bevande o altra attivita', esse possono essere  oggetto
di separati atti di disposizione. 
  12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 11 l'attivita'
di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del
successivo art. 56, comma 9, e l'attivita' di vendita  corrispondente
alla tabella istituita  dal  successivo  art.  57,  comma  1,  per  i
titolari della licenza di panificazione di cui alla legge  31  luglio
1956, n. 1002, non possono essere cedute separatamente dall'attivita'
delle imprese previste nell'art. 45, numeri 2, 3 e 7, della  legge  e
dall'attivita' dei titolari stessi della licenza di panificazione. 
  "13. La  societa',  cui,  contestualmente  alla  costituzione,  sia
conferita un'azienda commerciale, puo'  continuare  l'attivita'  alle
stesse condizioni del dante causa, in  pendenza  dell'iscrizione  nel
registro e del  trasferimento  della  autorizzazione  intestata  allo
stesso dante causa, purche' entro  un  anno  dal  conferimento  segua
l'autorizzazione occorrente. Il termine  puo'  essere  prorogato  dal
sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato.